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221.213.151•Ordinanza sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale
221.213.151OCQOFederal Council Ordinance1 mar 1996
(OCQO)
del 31 gennaio 1996 (Stato 1° marzo 1996)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 5 e 16 della legge federale del 23 giugno 19951
sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà (legge),
ordina:
La richiesta deve essere sottoposta per avviso ai Cantoni interessati. Il termine di consultazione é di almeno 30 giorni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1996.
RS 221.213.15 ↩
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