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221.213.15 ΓÇó Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell’obbligatorietà generale
221.213.15Federal Act1 mar 1996
del 23 giugno 1995 (Stato 1° marzo 1996)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34septiescapoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 settembre 19932,
decreta:
Il contratto-quadro di locazione richiede per la sua validità la forma scritta. Deve essere redatto nelle lingue ufficiali del campo d’applicazione territoriale.
L’obbligatorietà generale può essere conferita solo se:
Gli articoli 6 a 14 si applicano per analogia quando:
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
La legge federale sull’organizzazione giudiziaria6è modificata come segue: Art. 99 lett. abis…7
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 19968