221.211.22
Ordinanza sulla procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame
del 14 novembre 1911 (Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’articolo 202 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO),
decreta:
I. Disposizioni generali
Art. 1
Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l’obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l’abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 198 CO).
Art. 2
- Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia della gravidanza, egli è responsabile verso il compratore solo quando, essendo apparsi segni manifesti che la bestia non è pregna, o non avendo essa figliato nel termine indicato, il difetto gli sia notificato senza ritardo e sia chiesto immediatamente all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti.
- Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia che la bestia figlierà entro un dato termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando, avvenuta la nascita, il ritardo di essa gli sia immediatamente notificato.
Art. 3
- Quando nei casi non menzionali nell’articolo 2 la garanzia scritta non stabilisce alcun termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato al venditore entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione (art. 91 e segg. CO) ed entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti (art. 202 cpv. 1 CO).
- Se la garanzia scritta stabilisce un termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto gli sia notificato subito dopo la scoperta ed entro il termine della garanzia e sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale per mezzo di periti.
Art. 4
- Nel computo del termine, il giorno di decorrenza del medesimo non è contato.
- Se l’ultimo giorno cade in domenica, o in giorno feriato giusta la legge cantonaleil termine scade il giorno feriale susseguente.
- Il termine si reputa osservato solo se l’atto vien compiuto prima della scadenza. I documenti devono essere recapitati, all’autorità competente, od impostati al suo indirizzo in un ufficio svizzero, l’ultimo giorno del termine, al più tardi.
II. Della procedura preliminare
Art. 5
- I Cantoni designano l’autorità incaricata di dirigere la procedura preliminare.
- A dirigere la procedura preliminare è competente, per il luogo, l’autorità nel cui circondario si trova l’animale.
Art. 6
A richiesta del compratore (art. 2 cpv. 1 e art. 3) l’autorità ordina senza ritardo l’esame dell’animale da parte di uno o più periti.
Art. 7
Se i periti nominati sono più di uno e se non riescono a mettersi d’accordo, l’autorità competente può, a richiesta di una delle parti, ordinare una nuova perizia.
Art. 8
- I periti sono scelti, di regola, fra i veterinari forniti del diploma federale.
- L’autorità designa i periti senza chiedere le proposte delle parti circa le persone da nominare.
Art. 9
- Non può esser chiamato a funzionare da perito chi, secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008(CPC), non potrebbe, nella controversia, esercitare l’ufficio di giudice, né chi abbia prestato cure veterinarie all’animale immediatamente prima o immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vendita.
- L’autorità invita le parti a presentare, se credono, le loro obiezioni contro i periti da essa designati.
Art. 10
- L’esame dell’animale deve essere eseguito dai periti nelle 48 ore che seguono alla notificazione della loro nomina.
- Se i periti sono parecchi, essi procedono all’esame in comune.
- L’autorità notifica alle parti il tempo e il luogo dell’esame.
Art. 11
- I periti verificano se l’animale ha il difetto che gli viene attribuito.
- Se rispondono affermativamente essi devono stabilire il minor valore dell’animale e il danno che il compratore viene a risentire in conseguenza del difetto.
- Il minor valore è costituito in ciascun caso dalla differenza fra il valore commerciale che l’animale avrebbe avuto se avesse risposto alle condizioni del contratto, e il valore dell’animale col difetto accertato.
Art. 12
- Se i periti dichiarano nel loro rapporto che, per accertare i fatti, è indispensabile l’uccisione dell’animale, l’autorità decide in proposito dopo sentite le parti.
- Se l’animale muore durante le operazioni o se deve essere abbattuto d’urgenza dopo che sia già stata fatta una perizia, l’autorità può, a richiesta di una delle parti, ordinare un nuovo esame sul corpo morto.
Art. 13
- I periti devono presentare senza ritardo all’autorità un rapporto scritto e debitamente motivato.
- L’autorità rimette subito una copia del rapporto alle parti.
Art. 14
- Ricevuto il rapporto, l’autorità, semprechè non sia necessario un nuovo esame dell’animale, ordina, se una delle parti ne fa domanda, la vendita all’asta dell’animale e ne dà comunicazione agli interessati. Essa prende, d’ufficio, in consegna il ricavo della vendita.
- È però in facoltà delle parti di evitare la vendita all’asta mediante il deposito di una cauzione.
III. Della procedura principale
Art. 15
Il CPCè applicabile alle azioni in garanzia di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Art. 16
Nella procedura principale sarà anche deciso chi debba sostenere le spese della procedura preliminare.
IV. Disposizioni di applicazione e di attuazione
Art. 17
Le disposizioni della presente ordinanza concernenti la procedura da seguire in materia di garanzia nella vendita del bestiame sono applicabili per analogia al contratto di permuta (art. 237 e 238 CO).
Art. 18
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1912.
- Le sue disposizioni non sono applicabili ai contratti di vendita stipulati anteriormente al 1° gennaio 1912.