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211.121.3 ΓÇó Ordinanza concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni
211.121.3Federal Council Ordinance1 gen 2006
del 24 agosto 2005 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83a capoversi 3 e 4 del Codice civile1,
ordina:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
RS 210 . Ora:visto l’art. 83b cpv. 2. ↩
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RS 221.302.3 ). ↩
Introdotto dal n. II 1 dell'all. all'O del 17 ott. 2007 sul registro di commercio, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 221.411 ). ↩