(Legge federale sulle sterilizzazioni)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 23 giugno 20032;
visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.
Art. 2 Sterilizzazione
- La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.
- Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.
- La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.
Sezione 2: Condizioni e procedura
Art. 3 Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni
La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l’articolo 7.
Art. 4 Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento
La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.
Art. 5 Sterilizzazione di persone capaci di discernimento
- La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.
- Chi opera l’intervento deve annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato.
Art. 6 Sterilizzazione di persone sotto curatela generale
- La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.4Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.
- Chi opera l’intervento deve:
- annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato; e
- chiedere previamente il consenso dell’autorità di protezione degli adulti5.
- L’autorità di protezione degli adulti6chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell’interessato e se del caso acconsente all’intervento.
Art. 7 Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento
- Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.
- Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:
- è nell’interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;
- la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;
- la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
- la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;
- non vi è alcuna probabilità che l’interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;
- si opta per il tipo d’intervento che offre all’interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e
- l'autorità di protezione degli adulti ha dato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 8.
Art. 8 Consenso dell’autorità di protezione degli adulti
- Su richiesta dell’interessato o di una persona che gli è vicina, l’autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.7
- Prima di decidere, l’autorità di protezione degli adulti prende le seguenti misure:
- sente in seduta plenaria l’interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;
- fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell’interessato;
- chiede una perizia a un medico psichiatrico sull’incapacità di discernimento dell’interessato e sulla durata di questa incapacità.
Art. 9 Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di protezione degli adulti
L’interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell’autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.
Art. 10 Rapporto
- Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.
- Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.8
- La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.
Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore
Art. 11
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 20059