Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni

211.111.1Federal Act1 lug 2005

(Legge federale sulle sterilizzazioni)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 23 giugno 20032;
visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2 Sterilizzazione
  1. La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la capacità riproduttiva di una persona.
  2. Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.
  3. La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

Sezione 2: Condizioni e procedura

Art. 3 Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l’articolo 7.

Art. 4 Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

Art. 5 Sterilizzazione di persone capaci di discernimento
  1. La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto.
  2. Chi opera l’intervento deve annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato.
Art. 6 Sterilizzazione di persone sotto curatela generale
  1. La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto.4Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.
  2. Chi opera l’intervento deve:
    1. annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato; e
    2. chiedere previamente il consenso dell’autorità di protezione degli adulti5.
  3. L’autorità di protezione degli adulti6chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell’interessato e se del caso acconsente all’intervento.
Art. 7 Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.
  2. Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:
    1. è nell’interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circostanze;
    2. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento;
    3. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
    4. la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessata oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;
    5. non vi è alcuna probabilità che l’interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento;
    6. si opta per il tipo d’intervento che offre all’interessato le maggiori probabilità di riacquistare la propria genitalità; e
    7. l'autorità di protezione degli adulti ha dato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 8.
Art. 8 Consenso dell’autorità di protezione degli adulti
  1. Su richiesta dell’interessato o di una persona che gli è vicina, l’autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.7
  2. Prima di decidere, l’autorità di protezione degli adulti prende le seguenti misure:
    1. sente in seduta plenaria l’interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine;
    2. fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell’interessato;
    3. chiede una perizia a un medico psichiatrico sull’incapacità di discernimento dell’interessato e sulla durata di questa incapacità.
Art. 9 Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di protezione degli adulti

L’interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell’autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

Art. 10 Rapporto
  1. Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.
  2. Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.8
  3. La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 11
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 20059

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 2003 5483

  3. FF 2003 5525

  4. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

  5. Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

  6. Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

  8. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

  9. Dec. presidenziale del 9 giu. 2005.