Legge federale che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

194.2Federal Act1 gen 2008

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072,

decreta:

Art. 1 Scopo

La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure
  1. Fra le misure rientrano in particolare:
    1. pubblicazioni;
    2. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
    3. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
    4. informazioni a singole imprese.
  2. La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.
  3. La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.
Art. 3 Mandato
  1. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3può delegare la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico. 1bis. Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20194sugli appalti pubblici.5
  2. La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DEFR tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
Art. 4 Indennità e aiuti finanziari
  1. Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.
  2. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19906sui sussidi è applicabile.
Art. 5 Obblighi del mandatario
  1. Il mandatario è tenuto a:
    1. gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;
    2. prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;
    3. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;
    4. prevedere un sistema di valutazione;
    5. 7 rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20198sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
  2. Il DEFR stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.
Art. 6 Tutela giurisdizionale
  1. Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.
  2. Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 7 Finanziamento

L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 16 dicembre 20059che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 2007 2029

  3. Nuova espr. giusta il n. I 3 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 172.056.1

  5. Introdotto dall’all. 7 n. II 3 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641;FF 2017 1587).

  6. RS 616.1

  7. Introdotta dall’all. 7 n. II 3 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641;FF 2017 1587).

  8. RS 172.056.1

  9. [RU 2006 1273]

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