Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

193.9Federal Act1 mag 2004

del 19 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20023,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 .
  1. La presente legge disciplina le misure di politica estera della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo.
  2. Sono fatte salve le misure ai sensi:
    1. della legge federale del 19 marzo 19764sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
    2. 5 .
    3. della legge militare del 3 febbraio 19956.
  3. La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l’organizzazione dell’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo (INDU) della Svizzera.7

Sezione 2: Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell’uomo nell’ambito della politica estera

Art. 2 Scopi

Con le misure di politica estera di cui all’articolo 3 la Confederazione intende:8

  1. contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la promozione del diritto umanitario internazionale;
  2. contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone;
  3. promuovere i processi democratici.
Art. 3 Misure di politica estera
  1. Nell’ambito della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:9
    1. versare contributi unici o ricorrenti;
    2. fornire prestazioni in natura;
    3. inviare esperti;
    4. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;
    5. promuovere il partenariato con istituzioni scientifiche nell’ambito del diritto umanitario internazionale.
  2. Il Consiglio federale può prendere misure complementari a favore della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo.
  3. Le misure possono essere attuate nel quadro di azioni multilaterali o bilaterali oppure in maniera autonoma.
Art. 4 Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure di cui all’articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno pluriennali.

Art. 5 Valutazione

Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati. Dispone valutazioni periodiche delle misure di cui all’articolo 3 e rende conto all’Assemblea federale per ogni periodo di credito.10

Art. 6 Competenza
  1. Il Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell’articolo 3.11
  2. Può delegare compiti esecutivi a persone giuridiche di diritto privato o pubblico e a persone fisiche.
Art. 7 Coordinamento
  1. La Confederazione coordina le misure prese in virtù dell’articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.12
  2. Il Consiglio federale provvede affinché le misure della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo corrispondano agli scopi di cui all’articolo 2.
Art. 8 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

  1. sull’impiego dei fondi provenienti dai crediti d’impegno13;
  2. sulla partecipazione a missioni civili di promozione della pace;
  3. sull’invio di esperti.
Art. 9 Trattamento di dati

Gli articoli 18–20 della legge federale del 18 dicembre 202014sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applicano per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell’articolo 3.

Art. 10 Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere federali sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell’articolo 3.

Sezione 3: Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo

Art. 10a Forma e finanziamento
  1. L’INDU costituisce l’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo della Svizzera ai sensi dell’allegato alla risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo («Principi di Parigi»). È un ente di diritto pubblico.
  2. Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale propone ogni quattro anni all’Assemblea federale un limite di spesa destinato al finanziamento dell’organizzazione e delle attività dell’INDU. L’obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infrastrutturali e che l’INDU abbia sede in una o più università.
  3. L’INDU pubblica ogni anno un rapporto d’attività. Lo trasmette al Consiglio federale e alle Camere federali.
Art. 10b Compiti
  1. Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell’uomo in Svizzera, l’INDU svolge i seguenti compiti:
    1. informazione e documentazione;
    2. ricerca;
    3. consulenza;
    4. promozione del dialogo e della cooperazione;
    5. educazione ai diritti dell’uomo e sensibilizzazione;
    6. scambi internazionali.
  2. L’INDU può fornire servizi ad autorità e privati, di norma a pagamento.
  3. Nell’adempimento dei propri compiti è indipendente. Non svolge compiti di competenza dell’Amministrazione. Segnatamente non recepisce azioni individuali e non esercita funzioni di vigilanza o di mediazione. Nell’ambito del proprio settore di compiti, decide autonomamente sull’utilizzo delle proprie risorse.
  4. I membri dell’INDU sottostanno all’obbligo del segreto. Le informazioni ricevute da terzi e le fonti non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l’INDU ha garantito la confidenzialità.
Art. 10c Organizzazione
  1. Gli organi dell’INDU sono l’assemblea dei membri, la direzione e l’ufficio di revisione.
  2. L’assemblea dei membri delibera sull’impostazione delle attività dell’INDU. A tal fine tiene conto dei Principi di Parigi.
  3. I membri possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività è connessa alla tutela e alla promozione dei diritti dell’uomo. L’assemblea dei membri decide in merito all’ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell’assemblea dei membri, senza diritto di voto.
  4. L’assemblea dei membri nomina la direzione. Nell’operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell’uomo nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione, senza diritto di voto.
  5. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile15, in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all’INDU.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 15 dicembre 200016sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario è abrogata.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 200417

Footnotes

  1. RS 101

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  3. FF 2002 6779

  4. RS 974.0

  5. Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 1 della LF del 30 set. 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° giu. 2017 al 31 dic. 2024 (RU 2017 3219;FF 2016 2005).

  6. RS 510.10

  7. Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  8. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  10. Nuovo testo giusta del per. il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  11. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  12. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 317;FF 2020 479).

  13. Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333).

  14. RS 235.2

  15. RS 210

  16. ^^[RU ^ 2002 ^ 1896]

  17. DCF del 13 apr. 2004.

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