Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale

173.320.3TA-TAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008

(TA-TAF)

del 21 febbraio 2008 (Stato 1° giugno 2008)

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 20051
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio
  1. Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
  2. Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento del 21 febbraio 20082sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
  1. Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
  2. Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione e riduzione
  1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
  2. I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
  3. Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
Art. 4 Calcolo delle tasse
  1. Sono prelevate le seguenti tasse:
a. riproduzione di documenti:per fotocopie formato A4:
50 centesimi per ogni pagina,
per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo
2 franchi;
b. altre riproduzioni:in base al costo effettivo;
c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale amministrativo federale:50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata;
la tassa può essere prelevata
interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;
d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari e simili:60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata;
e. consegna di sentenze a terzi:40 franchi;
f. attestazione di passaggio in giudicato:40 franchi;
g. autenticazione di una firma:40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;
h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia e simili:40 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare;
i. utilizzazione di una sala di udienza o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:100 franchi per ogni mezza giornata.
  1. Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 2006^4^.
  2. Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 25 settembre 2020^5sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 agosto 20226^sulla protezione dei dati.7
Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

  1. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
  2. le spese di porto e di telefono;
  3. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
  4. i costi effettivi per i supporti informatici;
  5. le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Art. 7 Preavviso

Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.

Art. 8 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.

Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi

Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.

Art. 10 Esigibilità e prescrizione
  1. La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
  2. Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
  3. La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11 Modalità di pagamento
  1. Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
  2. Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 20068sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

Footnotes

  1. RS 173.32

  2. RS 173.320.2

  3. RS 152.3

  4. RS 152.31

  5. RS 235.1

  6. RS 235.11

  7. I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° set. 2023.

  8. [RU 2006 5311]