del 6 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Tribunale amministrativo federale (TAF),
visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051^
^sul Tribunale amministrativo federale;
visti gli articoli 1 lettera a e 16 capoverso 5 del regolamento del 17 aprile 20082
del Tribunale amministrativo federale,3
decreta:
Art. 1 Principi
- I giudici si prestano cortesia e rispetto nei loro rapporti reciproci, promuovono un buon ambiente lavorativo improntato alla collegialità e, se possibile, risolvono le controversie autonomamente e di comune accordo.
- I giudici esercitano la loro funzione nel rispetto dei loro obblighi e si astengono da tutto quanto possa pregiudicare l’organizzazione, la giurisprudenza e l’immagine del Tribunale.
Art. 2 Campo d’applicazione
- L’organo di conciliazione svolge il ruolo di mediatore nelle controversie tra i giudici.
- Queste controversie possono essere oggetto di una procedura di conciliazione anche quando la competenza nel merito spetta a un altro organo del Tribunale.
Art. 2a Costituzione e presidenza
- L’organo di conciliazione si costituisce da sé ed elegge tra i suoi membri:
- il presidente;
- il sostituto.
- Il presidente e il sostituto stanno in carica per due anni; la rielezione è possibile due volte.
Art. 3 Legittimazione
Tutti i giudici coinvolti direttamente o indirettamente in una controversia possono adire l’organo di conciliazione indipendentemente dalla loro funzione.
Art. 4 Apertura della procedura
- L’organo di conciliazione interviene esclusivamente su richiesta.
- La richiesta di apertura di una procedura di conciliazione deve essere presentata in forma scritta a un membro dell’organo di conciliazione. Nella richiesta devono essere indicati i giudici coinvolti e la natura della controversia.
Art. 5 Istruzione
- L’organo di conciliazione designa un membro preposto all’istruzione della procedura come pure, se del caso, altri membri in qualità di assessori.
- Il membro incaricato dell’istruzione comunica ai giudici coinvolti nella controversia la richiesta e la composizione dell’organo di conciliazione.
- La parte convenuta può esprimere il proprio parere in forma scritta.
- Il membro incaricato dell’istruzione convoca le parti all’udienza di conciliazione al di fuori dei locali del Tribunale.
Art. 6 Ricusazione ed esclusione
- I membri dell’organo di conciliazione si ricusano se hanno un interesse personale nel merito o se possono essere prevenuti per altri motivi, segnatamente a causa di un’amicizia particolare o di un’inimicizia personale con una delle parti alla controversia.
- I giudici coinvolti nella controversia possono chiedere l’esclusione di membri dell’organo di conciliazione senza indicarne i motivi.
Art. 7 Rifiuto di partecipare alla procedura
I giudici coinvolti nella controversia possono rifiutare di partecipare alla procedura senza indicarne i motivi. L’organo di conciliazione decide se indire un’udienza nonostante l’assenza di singole persone coinvolte nella controversia.
Art. 8 Udienza di conciliazione
- Su richiesta concorde dei giudici coinvolti nella controversia, viene steso un processo verbale dell’udienza di conciliazione.
- I membri dell’organo di conciliazione e i giudici coinvolti si impegnano per scritto a mantenere il segreto sull’oggetto e sull’andamento della procedura.
- Su parere unanime dei giudici coinvolti, l’udienza di conciliazione può essere effettuata da un mediatore esterno.
- Nell’ambito delle udienze di conciliazione, l’organo di conciliazione o il mediatore esterno può formulare raccomandazioni e sottoporre soluzioni ai giudici coinvolti.
- L’esito dell’udienza di conciliazione è annotato per scritto, firmato da tutti i partecipanti e notificato ai giudici coinvolti e alla presidenza dell’organo di conciliazione.
Art. 9 Comunicazione a terzi
Con il consenso dei giudici coinvolti, l’organo di conciliazione può informare terzi, in forma adeguata, in merito al risultato della procedura di conciliazione.
Art. 10 Atti
- Gli atti delle procedure concluse sono conservati dalla presidenza dell’organo di conciliazione per cinque anni ed in seguito distrutti.
- Con il consenso dei giudici coinvolti, gli atti possono essere consegnati a terzi.
Art. 11 Costi
- La procedura davanti all’organo di conciliazione è gratuita.
- Non si versano spese ripetibili.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.