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173.110.47 ΓÇó Ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico
173.110.47Federal Council Ordinance1 gen 2007
dell’8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20051
sul Tribunale federale (LTF),
ordina:
Le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante:
Non occorre notificare le decisioni cantonali di ultima istanza:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.