Legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato

173.110.3Federal Act3 ott 1963

del 21 giugno 1963 (Stato 3 ottobre 1963)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85 numero 2, 64, 64bis, 103 e 106 a 114bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1962,

decreta:

Art. 1

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.

Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce il momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 3 ottobre 1963.2

Footnotes

  1. RS 101

  2. DCF del 27 set. 1963 (RU 1963 844).