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173.110.210.2 ΓÇó Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale
173.110.210.2Legislation The Federal Courts1 gen 2007
del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Tribunale federale svizzero,
visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale (LTF),
adotta il seguente regolamento:
Sono percepite le seguenti tasse:
| a. Riproduzione di documenti: | per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi; |
|---|---|
| b. per altre riproduzioni: | in base al costo effettivo; |
| c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale federale: | 40 franchi per ogni mezz’ora; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari, ecc.: | 40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico; |
| e. consegna di sentenze a terzi: | 20 franchi; |
| f. attestazione di forza di giudicato: | 30 franchi; |
| g. autenticazione di una firma: | 20 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; |
| h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia, ecc.: | 20 franchi; se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; |
| i. utilizzazione di una sala d’udienza o di conferenza del Tribunale federale: | 100 franchi per ogni mezza giornata; |
| j. prestazioni nell’ambito della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043: | secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento; |
| k. trattamento amministrativo delle violazioni di prescrizioni: | fino al massimo a 100 franchi per caso. |
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.
Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.
Sono abrogate le ordinanze seguenti:
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.