Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale

173.110.210.2Legislation The Federal Courts1 gen 2007

del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Tribunale federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio
  1. Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici.
  2. Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
  1. Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.
  2. Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.
Art. 3 Esenzione dalle tasse
  1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
  2. I giornalisti2sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale.
  3. Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.
Art. 4 Calcolo delle tasse

Sono percepite le seguenti tasse:

a. Riproduzione di documenti:per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi;
b. per altre riproduzioni:in base al costo effettivo;
c. ricerche effettuate negli atti di una causa liquidata e che eccedono la determinazione dei documenti archiviati e la concessione della consultazione nel Tribunale federale:40 franchi per ogni mezz’ora; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;
d. altre ricerche, compilazioni, esami particolari, ecc.:40 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico;
e. consegna di sentenze a terzi:20 franchi;
f. attestazione di forza di giudicato:30 franchi;
g. autenticazione di una firma:20 franchi;
se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;
h. attestazione di conformità all’originale di un estratto, di una copia, di una fotocopia, ecc.:20 franchi;
se il documento comprende più pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare;
i. utilizzazione di una sala d’udienza o di conferenza del Tribunale federale:100 franchi per ogni mezza giornata;
j. prestazioni nell’ambito della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043:secondo la tariffa degli emolumenti allegata all’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento;
k. trattamento amministrativo delle violazioni di prescrizioni:fino al massimo a 100 franchi per caso.
Art. 5 Supplemento

Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 6 Disborsi

Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:

  1. le spese di porto e di telefono;
  2. le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero, 5 franchi oltremare;
  3. i costi effettivi per i supporti informatici;
  4. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.
Art. 7 Riduzione della tassa

La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.

Art. 8 Preavviso

Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.

Art. 9 Anticipo

In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.

Art. 10 Decisione e rimedi giuridici
  1. Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazione.
  2. Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.
  3. La decisione su ricorso è definitiva.
Art. 11 Esigibilità e prescrizione
  1. La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.
  2. Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.
  3. La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 12 Modo di pagamento
  1. Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.
  2. Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le ordinanze seguenti:

  1. Ordinanza del 24 agosto 19945sulle tasse amministrative del Tribunale federale;
  2. Ordinanza del 14 febbraio 19956sulle tasse amministrative del Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Le designazioni delle funzioni contenute in questo R valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

  3. RS 152.3

  4. RS 152.31

  5. [RU 1994 2157, 1999 3009art. 17 n. 2]

  6. [RU 1995 1457]