Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti

173.110.132RVTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007

(Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)

dell’11 settembre 2006 (Stato 1° settembre 2023)

Il Tribunale federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge
del 17 giugno 20051F1sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 CompetenzaApri la dottrina
  1. La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Quest’ultima è assistita dal Segretariato generale e dall’Incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.2
  2. La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l’esercizio della vigilanza.
  3. L’alta vigilanza del Parlamento resta riservata.
Art. 2 Oggetto e scopo della vigilanzaApri la dottrina
  1. Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l’organizzazione, il disbrigo degli incarti, le questioni riguardanti il personale e le finanze, nonché la protezione dei dati.3
  2. La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza.
  3. La vigilanza ha quale scopo l’adempimento conforme alla legge, efficace ed economico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti.
Art. 3 Strumenti di vigilanza

La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti:

  1. esame del rapporto sulla gestione;
  2. discussione con le direzioni dei tribunali e controllo dell’andamento degli affari;
  3. vigilanza sulle finanze;
  4. 4 vigilanza sulla protezione dei dati;
  5. inchieste;
  6. comunicazioni all’autorità di alta vigilanza;
  7. disbrigo delle istanze indirizzate all’autorità di vigilanza.
Art. 4 Rapporti sulla gestione
  1. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.5
  2. Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza.
Art. 5 Riunioni e controlli
  1. La Commissione amministrativa organizza periodicamente riunioni e controlli con il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, ove sono discussi l’andamento degli affari e le questioni di interesse comune.6
  2. I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie.
  3. Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza.
Art. 6 Vigilanza sulle finanze

La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite:

  1. una pianificazione finanziaria comune su più anni;
  2. l’esame e la discussione dei progetti di preventivo e consuntivo;
  3. direttive tecniche per la stesura del preventivo e dei conti.
Art. 6a Vigilanza sulla protezione dei dati
  1. Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano il proprio rapporto sulla protezione dei dati al Tribunale federale.
  2. Il rapporto informa in merito al registro delle attività di trattamento ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 25 settembre 20207sulla protezione dei dati, a eventuali violazioni della sicurezza dei dati e ad altri temi pertinenti alla vigilanza sulla protezione dei dati.
Art. 7 Inchieste
  1. Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta.
  2. I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste.
  3. Il risultato dell’inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto.
Art. 8 Comunicazioni all’autorità di alta vigilanza
  1. Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta preliminare.
  2. Se, in base a constatazioni nell’ambito dell’esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un’inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l’avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare.
Art. 9 Istanze indirizzate all’autorità di vigilanzaApri la dottrina
  1. La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l’andamento degli affari del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti.8
  2. L’introduzione di un’istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte.
  3. È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l’articolo 94 LTF.
Art. 10 Direttive
  1. La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.
  2. Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:
    1. la statistica;
    2. il personale;
    3. il rapporto sulla gestione;
    4. il preventivo e il consuntivo;
    5. il disbrigo degli incarti;
    6. 9 la protezione dei dati.
  3. Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.
Art. 11 Collaborazione dei servizi
  1. La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l’informatica, la statistica, il «benchmarking», l’amministrazione del Tribunale e la gestione del personale.
  2. Il Segretario generale2F10del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione.
  3. Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione.
Art. 12 Rapporto

Il Tribunale federale informa sul suo esercizio della vigilanza nel suo rapporto sulla gestione.

Art. 13 ProceduraApri la dottrina

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 19683F11sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Footnotes

  1. RS 173.110

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408).

  4. Introdotta dal n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

  7. RS 235.1

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239).

  9. Introdotta dal n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408).

  10. Le designazioni delle funzioni contenute in questo Regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

  11. RS 172.021

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