del 20 novembre 1996 (Stato 1° marzo 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20031sull’ingegneria
genetica;
visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione,3
ordina:
Sezione 1: Statuto e compiti
Art. 1 Principio
- La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5
- Nei settori dell’ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell’uomo e dell’ambiente, segnatamente della protezione:
- della popolazione da malattie trasmissibili;
- della salute dei lavoratori;
- di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.
Art. 2 Consulenza
- La Commissione presta consulenza:
- al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni:
- alle autorità federali e cantonali, in occasione dell’esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.
- Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:
- l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;
- le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
- la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.6
Art. 3 Informazione
- .7
- La Commissione informa periodicamente l’opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.8
- Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l’opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.
Sezione 2: Membri
Art. 4 Composizione
La Commissione si compone di specialisti esterni all’Amministrazione, i quali:
a. dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori:
1. dell’ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica),
2. dell’ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia),
3. della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e
b. rappresentano i diversi interessi nell’ambito della protezione e dell’utilizzazione, segnatamente gli interessi:
1. delle università (insegnamento e ricerca),
2. dell’economia,
3. dell’agricoltura e della selvicoltura,
4. delle organizzazioni ambientaliste,
5. delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.
Art. 5 Numero e nomina dei membri
- La Commissione si compone di 15 membri.
- Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.
Art. 6
Sezione 3: Organizzazione
Art. 7 Sedute
- La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell’anno seguente e, su richiesta, le rende note.
- Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:
- rappresentanti delle autorità;
- periti esterni;
- le persone che hanno inoltrato la domanda d’autorizzazione.
Art. 8 Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi
- La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.
- Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.9
Art. 9 Obbligo d’informazione
- Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.
- Se, per la valutazione di singole domande d’autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.
Art. 10 Pareri
- La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.
- Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un’opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.
- Il presidente e il segretariato firmano i pareri.
Art. 11 Decisione e diritto di voto
- La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.
- Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.
- Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.
Art. 12 Segreto d’ufficio
I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell’adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d’ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso
Art. 13 Ricusazione
- Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d’autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:
- hanno un interesse personale nella questione;
- rappresentano un partito;
- sono implicati nella questione per altri motivi.
- Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l’affare per decisione all’autorità competente in materia.
- È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.
Art. 14 Diritto d’autore
- Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell’ambito dell’interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell’adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d’autore.
- Il diritto d’utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l’elaborazione elettronica dei dati e l’allestimento di microfilm.
- L’autore ha diritto a un’indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.
Sezione 4: Segretariato
Art. 15
- Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all’Ufficio federale dell’ambiente da quello amministrativo.10
- Si occupa delle pratiche d’ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.
- Sostiene l’attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.
- Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.