Ordinanza concernente la Commissione federale per la sicurezza biologica

172.327.8Federal Council Ordinance1 gen 1997

del 20 novembre 1996 (Stato 1° marzo 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20031sull’ingegneria
genetica;
visto l’articolo 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione,3

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Principio
  1. La Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB; di seguito «Commissione») è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19984sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.5
  2. Nei settori dell’ingegneria genetica e della biotecnologia opera in favore della protezione dell’uomo e dell’ambiente, segnatamente della protezione:
    1. della popolazione da malattie trasmissibili;
    2. della salute dei lavoratori;
    3. di animali e piante, delle loro biocenosi e dei loro biotopi nonché della fertilità del suolo.
Art. 2 Consulenza
  1. La Commissione presta consulenza:
    1. al Consiglio federale e ai servizi subordinati, in occasione della preparazione di prescrizioni, direttive o raccomandazioni:
    2. alle autorità federali e cantonali, in occasione dell’esecuzione delle prescrizioni del diritto federale.
  2. Prende posizione segnatamente in merito alle domande di autorizzazione riguardanti:
    1. l’impiego confinato di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi;
    2. le emissioni deliberate, a titolo sperimentale, di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni;
    3. la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.6
Art. 3 Informazione
  1. .7
  2. La Commissione informa periodicamente l’opinione pubblica su questioni generali attinenti alla propria attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulla necessità di ulteriori ricerche.8
  3. Dopo che le autorità competenti in materia di autorizzazione hanno emesso la loro decisione e in accordo con esse, la Commissione può informare l’opinione pubblica sul proprio parere in merito a singole domande di autorizzazione.

Sezione 2: Membri

Art. 4 Composizione

La Commissione si compone di specialisti esterni all’Amministrazione, i quali: a. dispongono di specifiche conoscenze scientifiche, segnatamente nei settori: 1. dell’ingegneria genetica e della biotecnologia (p. es. biologia molecolare, microbiologia, genetica, biochimica), 2. dell’ambiente (p. es. ecologia, botanica, zoologia, agronomia), 3. della sanità (p. es. patologia, epidemiologia, igiene, veterinaria, tossicologia) e b. rappresentano i diversi interessi nell’ambito della protezione e dell’utilizzazione, segnatamente gli interessi: 1. delle università (insegnamento e ricerca), 2. dell’economia, 3. dell’agricoltura e della selvicoltura, 4. delle organizzazioni ambientaliste, 5. delle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

Art. 5 Numero e nomina dei membri
  1. La Commissione si compone di 15 membri.
  2. Il Consiglio federale nomina i membri della commissione e designa tra di essi il presidente e il vicepresidente.
Art. 6

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Sedute
  1. La Commissione fissa ogni anno entro la fine di ottobre le date delle sedute dell’anno seguente e, su richiesta, le rende note.
  2. Il presidente convoca i membri della Commissione alle sedute. Può inoltre invitare altre persone, segnatamente:
    1. rappresentanti delle autorità;
    2. periti esterni;
    3. le persone che hanno inoltrato la domanda d’autorizzazione.
Art. 8 Preparazione di singoli affari e coinvolgimento di terzi
  1. La Commissione può incaricare comitati di esperti, singoli membri della Commissione oppure il segretariato di preparare singole pratiche.
  2. Nel quadro del credito accordatole annualmente, può consultare terzi in caso di affari importanti per i quali non dispone di conoscenze specialistiche sufficienti.9
Art. 9 Obbligo d’informazione
  1. Le autorità federali e cantonali che trattano questioni di sicurezza biologica sono tenute a fornire alla Commissione le informazioni necessarie allo svolgimento del suo compito.
  2. Se, per la valutazione di singole domande d’autorizzazione, ritiene necessaria una migliore conoscenza dei luoghi, la Commissione può procedere a un sopralluogo o disporre che le autorità competenti in materia di autorizzazione ne organizzino uno.
Art. 10 Pareri
  1. La Commissione redige un parere scritto e motivato in merito alle domande che le vengono sottoposte.
  2. Se, su questioni importanti, i membri della Commissione non pervengono a un’opinione comune, il parere esprime le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indica il numero dei voti.
  3. Il presidente e il segretariato firmano i pareri.
Art. 11 Decisione e diritto di voto
  1. La Commissione decide a maggioranza semplice dei membri presenti.
  2. Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, decide.
  3. Le persone invitate e i rappresentanti delle autorità non hanno diritto di voto.
Art. 12 Segreto d’ufficio

I membri della commissione e tutte le persone consultate dalla Commissione nell’adempimento della propria attività sono tenuti al segreto d’ufficio, a meno che il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni non li esoneri espressamente nel singolo caso

Art. 13 Ricusazione
  1. Se la Commissione prende posizione in merito a compiti esecutivi concreti, segnatamente a domande d’autorizzazione, i membri della stessa devono ricusarsi se:
    1. hanno un interesse personale nella questione;
    2. rappresentano un partito;
    3. sono implicati nella questione per altri motivi.
  2. Se la ricusazione dà adito a controversie, il presidente sottopone l’affare per decisione all’autorità competente in materia.
  3. È fatta salva la regolamentazione concernente la ricusazione in istanza di giudizio.
Art. 14 Diritto d’autore
  1. Il Consiglio federale e gli uffici subordinati sono abilitati, nell’ambito dell’interesse ufficiale, a utilizzare le opere che i membri della Commissione hanno elaborato nell’adempimento della loro attività in seno alla stessa, anche se protette dal diritto d’autore.
  2. Il diritto d’utilizzazione comprende la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione nelle lingue nazionali e nelle lingue delle organizzazioni e manifestazioni internazionali nonché la memorizzazione completa o parziale in impianti per l’elaborazione elettronica dei dati e l’allestimento di microfilm.
  3. L’autore ha diritto a un’indennità supplementare solo se la sua opera viene sfruttata a titolo commerciale.

Sezione 4: Segretariato

Art. 15
  1. Il segretariato sottostà al presidente della Commissione dal punto di vista tecnico e all’Ufficio federale dell’ambiente da quello amministrativo.10
  2. Si occupa delle pratiche d’ordine amministrativo della Commissione e cura i contatti e la collaborazione con le autorità interessate.
  3. Sostiene l’attività dei membri della Commissione conformemente alle istruzioni del presidente.
  4. Redige il verbale delle sedute e lo trasmette ai membri della Commissione e alle autorità interessate.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Footnotes

  1. RS 814.91

  2. RS 172.010

  3. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

  4. RS 172.010.1

  5. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

  6. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

  7. Abrogato dal n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

  8. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

  9. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

  10. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).