Ordinanza concernente l’assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA

172.222.15Federal Council Ordinance1 lug 2008

del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 20061su PUBLICA (legge su PUBLICA),

ordina:

Art. 1
  1. Conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge su PUBLICA, il debito risultante dal disavanzo di un’organizzazione affiliata può essere assunto parzialmente o integralmente se:
    1. questa è particolarmente vicina alla Confederazione;
    2. il pagamento del disavanzo entro il termine di ammortamento di otto anni dall’entrata in vigore completa della legge su PUBLICA ne pregiudica l’esistenza; e
    3. la Confederazione ha interesse che continui a esistere.
  2. Sono considerate come particolarmente vicine alla Confederazione le organizzazioni:
    1. che sono state da essa fondate o cofondate;
    2. alle quali essa contribuisce finanziariamente con una partecipazione al capitale o alle spese d’esercizio
    3. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure
    4. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazione.
  3. Il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 2

L’ordinanza del 29 agosto 20012concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Footnotes

  1. RS 172.222.1

  2. [RU 2001 3044, 2007 4381]