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172.222.15 ΓÇó Ordinanza concernente l’assunzione da parte della Confederazione del debito risultante dal disavanzo di singole organizzazioni affiliate a PUBLICA
172.222.15Federal Council Ordinance1 lug 2008
del 21 maggio 2008 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 20061su PUBLICA (legge su PUBLICA),
ordina:
L’ordinanza del 29 agosto 20012concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.