(OFSPers)
del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27d capoverso 1 lettera b e 32 lettera e della legge
del 24 marzo 20001sul personale federale,2
ordina:
Sezione 1: Forma giuridica e scopo
Art. 1 Forma giuridica
Con il nome di «fondo di soccorso» è istituito presso l’Ufficio federale del personale (UFPER) un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20053sulle finanze della Confederazione.
Art. 2 Scopo
Il fondo di soccorso sostiene le persone di cui all’articolo 3 con consulenze nelle questioni di natura finanziaria e, a titolo sussidiario, con prestazioni al fine di prevenire una situazione di imminente bisogno o per rimediare a una tale situazione.
Sezione 2: Beneficiari e prestazioni
Art. 3 Beneficiari
Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all’inizio dell’invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):
- unità amministrative secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- Servizi del Parlamento secondo l’articolo 64 della legge del 13 dicembre 20025sul Parlamento;
- Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 20106sull’organizzazione delle autorità penali, Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 20057sul Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 20098sul Tribunale federale dei brevetti;
- Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20059sul Tribunale federale;
- Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’organizzazione delle autorità penali;
- unità amministrative decentralizzate con personalità giuridica e contabilità propria che non trovano una soluzione equivalente d’intesa con i partner sociali.
Art. 4 Condizioni e prestazioni
- Il fondo di soccorso può fornire un aiuto finanziario a titolo sussidiario se i beneficiari non possono richiedere prestazioni legali o contrattuali o se queste non sono sufficienti.
- Le prestazioni sono versate solo ai beneficiari disposti a collaborare e solo dopo una consulenza professionale da parte della Consulenza sociale del personale federale (CSPers).10
- Le prestazioni si compongono di:
- prestiti vincolati e contributi se il beneficiario o i suoi famigliari, a seguito di un infortunio o di una malattia, non possono assumere tutti i costi o se, per altri motivi, si trovano o minacciano di trovarsi in una situazione di bisogno;
- prestiti vincolati destinati al beneficiario per impedire un presumibile indebitamento o per procedere a uno sdebitamento;
- prestiti vincolati e contributi a istituzioni di soccorso del personale federale, esclusi i mutui ipotecari.
- Non sussiste alcun diritto a prestazioni del fondo di soccorso.
Art. 5 Principi
- Il fondo di soccorso:
- veglia sull’impiego efficace ed economico dei mezzi;
- collabora con altre organizzazioni e istituzioni a titolo di partenariato;
- si dota di una struttura amministrativa efficace ed economica;
- valuta regolarmente la sua attività.
- Le istituzioni di soccorso del personale federale che ricevono mezzi finanziari secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettera c sono tenute a osservare per analogia i principi di cui al capoverso 1 e all’articolo 4 capoverso 2.
Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione
Art. 6 Finanziamento
- Il fondo di soccorso è finanziato da:
- mezzi e redditi di altri fondi speciali, casse e fondazioni, se la loro destinazione lo consente;
- donazioni dirette di terzi;
- donazioni di terzi alla Confederazione che in base alle condizioni possono essere attribuite al patrimonio del fondo di soccorso;
- interessi e utili di capitale derivanti dall’investimento del suo patrimonio;
- multe conformemente all’articolo 99 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 3 luglio 200111sul personale federale;
- ricavi dalla vendita di oggetti trovati.
- Se i mezzi di cui al capoverso 1 non sono sufficienti per fornire le prestazioni di cui all’articolo 4, le prestazioni sono finanziate con il patrimonio del fondo.12
Art. 7 Gestione del patrimonio
- Il patrimonio del fondo di soccorso conformemente all’articolo 6 è collocato presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e gestito nell’ambito della tesoreria centrale.13
- La rimunerazione del patrimonio del fondo di soccorso si basa sull’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 200614sulle finanze della Confederazione.15
- Gli utili di capitale, gli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al fondo di soccorso.
Art. 8 Spese amministrative e di consulenza
- Le spese amministrative e di consulenza sono coperte con i mezzi del fondo.
- Sono considerate spese amministrative e di consulenza segnatamente:
- gli oneri della segreteria di cui all’articolo 14; essi sono compensati con un importo forfettario annuo;
- le spese di consulenza della CSPers di cui all’articolo 4 capoverso 2; esse sono compensate con un importo forfettario annuo;
- i gettoni di presenza e le spese di viaggio dei membri del fondo che hanno diritto al rimborso delle spese;
- gli onorari degli esperti di cui all’articolo 10 lettera c.
Sezione 4: Organi del fondo di soccorso
Art. 9 Organi
Gli organi del fondo di soccorso sono:
- il consiglio del fondo;
- la segreteria.
Art. 10 Compiti e competenze del consiglio del fondo
Il consiglio del fondo:
- 16 stabilisce in un regolamento (regolamento delle prestazioni) i criteri e la procedura per valutare e decidere in merito alle domande di prestazioni;
- definisce le linee direttrici dell’attività del fondo di soccorso;
- può interpellare comitati ed esperti;
- emana un regolamento interno per sé e per i suoi comitati;
- decide definitivamente sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che superano l’importo fissato nel regolamento interno e sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera c;
- sorveglia l’attività dei comitati;
- 17 allestisce il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;
- 18 .
- provvede a informare i beneficiari sulle prestazioni del fondo di soccorso;
- statuisce definitivamente sulle decisioni della segreteria che gli vengono inoltrate;
- esegue tutti i compiti che non sono di competenza di un altro organo;
- 19 .
Art. 11 Composizione e costituzione del consiglio del fondo
- Il consiglio del fondo si compone di otto membri, di cui quattro rappresentano i datori di lavoro e quattro i lavoratori. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Il responsabile del segretariato è membro d’ufficio del consiglio del fondo con voto consultivo.
- Il consiglio del fondo si autocostituisce. Nomina il presidente e il vicepresidente (presidenza), scegliendoli tra i suoi membri. La presidenza deve essere composta di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Questi ultimi assumono alternativamente la carica di presidente per due anni.
Art. 12 Nomine
- Il Dipartimento federale delle finanze nomina i rappresentanti dei datori di lavoro nel consiglio del fondo.
- Le associazioni del personale federale designano i rappresentanti dei lavoratori.
- La durata del mandato è di quattro anni. I membri possono rimanere in carica per 12 anni al massimo.
Art. 13 Riunioni, numero legale
- Il Consiglio di fondazione si riunisce di regola due volte l’anno.
- Nel consiglio del fondo il numero legale è raggiunto quando almeno due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente della seduta.20
- Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Sono valide quando tre quarti dei membri approvano una proposta. Queste decisioni devono essere riportate nel verbale della riunione successiva.
Art. 14 Segreteria
- La segreteria:
- decide sulle domande di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere a e b che non superano l’importo fissato nel regolamento interno;
- prepara gli affari del consiglio del fondo;
- gestisce la segreteria del consiglio del fondo.
- La segreteria del fondo di soccorso è assunta dalla CSPers dell’UFPER.21
Art. 15 Procedura di ricorso
- Contro le decisioni della segreteria previste nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a può essere interposto ricorso al consiglio del fondo.
- Il regolamento delle prestazioni disciplina la procedura di ricorso.
Sezione 5: Ufficio di revisione del fondo di soccorso
Art. 16 Ufficio di revisione
Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione.
Art. 17 Compiti e competenze
L’ufficio di revisione:
- verifica se la contabilità e il conto annuale sono allestiti secondo le prescrizioni legali, le linee direttrici del fondo di soccorso e il regolamento delle prestazioni;
- può consultare tutti i documenti necessari e assumere informazioni orali e scritte presso gli organi del fondo di soccorso;
- 22 riferisce annualmente al fondo di soccorso e all’UFPER sui risultati della verifica di cui alla lettera a.
Sezione 6: Autorità di sorveglianza del fondo di soccorso
Art. 18
- Il fondo di soccorso è sottoposto alla sorveglianza dell’UFPER.
- Il consiglio del fondo sottopone all’UFPER i seguenti documenti per approvazione:
- il regolamento delle prestazioni (art. 10 lett. a);
- il regolamento interno (art. 10 lett. d);
- il preventivo (art. 10 lett. g);
- il conto annuale insieme al rapporto annuale del consiglio del fondo (art. 10 lett. g) e al rapporto annuale dell’ufficio di revisione (art. 17 lett. c).
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 19
Art. 20 .
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.