Ordinanza sull’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF

172.220.142OOP-PFFederal Office Ordinance1 set 2007

(OOP-PF)

del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001sul personale
federale (LPers);
visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002
relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri
  1. L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.
  2. La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.3
  3. I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.
  4. I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.4
  5. I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
    1. tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;
    2. tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli istituti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.5
Art. 3 Organizzazione e indennità
  1. L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.
  2. La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.
  3. L’organo paritetico emana un regolamento interno.
  4. Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.
Art. 4 Segreteria
  1. La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.
  2. È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.
Art. 5 Finanziamento

Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

  2. RS 172.220.11

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

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