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172.220.142•Ordinanza sull’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF
172.220.142OOP-PFFederal Office Ordinance1 set 2007
(OOP-PF)
del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio dei PF,
visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001sul personale
federale (LPers);
visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002
relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
RS 172.220.1 ↩
RS 172.220.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675). ↩
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