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172.220.141•Ordinanza concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione
172.220.141OOPCFederal Council Ordinance1 mag 2007
(OOPC)
del 2 maggio 2007 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001sul personale
federale (LPers),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (organo paritetico).
Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico nonché i costi rimanenti, segnatamente per il segretariato, sono finanziati tramite la quota della cassa di previdenza della Confederazione al reddito degli investimenti.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2007.
(art. 6)
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