Ordinanza del Consiglio dei PF sul rimborso delle spese nel settore dei PF

172.220.113.43Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 mag 2002

dell’11 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio dei PF,

visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale;
visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002;
visto l’articolo 44 capoverso 2 dell’ OPers settore dei PF del 15 marzo 20013,

ordina:

Art. 1 Principi
  1. I collaboratori del settore dei PF hanno diritto al rimborso delle spese documentabili per mansioni professionali necessarie, svolte in particolare fuori del luogo di lavoro abituale.
  2. Per queste spese, devono attenersi ai seguenti criteri: adeguatezza, convenienza, risparmio di tempo e rispetto dell’ambiente.
  3. I principi per il rimborso delle spese si applicano indipendentemente dalla provenienza dei fondi impiegati.
Art. 2 Pasti
  1. Per pasti fuori casa in Svizzera e all’estero sono rimborsati 27.50 franchi. Questo importo è dimezzato se il pasto è consumato in un ristorante del personale.4
  2. In casi giustificati possono essere corrisposte spese più elevate o rimborsati pasti consumati al luogo di lavoro.
Art. 3 Pernottamenti
  1. Sia in Svizzera sia all’estero è previsto di norma il rimborso del pernottamento in un albergo di categoria media.
  2. In casi giustificati è possibile scegliere uno standard più elevato. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.
  3. Chi pernotta fuori casa in ambito privato riceve un rimborso massimo di 40 franchi per notte.
Art. 4 Trasporto
  1. In linea di principio si devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.
  2. Sono rimborsate le spese effettive calcolate in base all’offerta più conveniente.
  3. Chi impiega abbonamenti privati per i trasferimenti professionali ha diritto a un contributo proporzionale al prezzo d’acquisto.
  4. A chi deve utilizzare l’autovettura privata è corrisposta un’indennità di 60 centesimi per chilometro. In casi giustificati può essere concessa un’indennità chilometrica più elevata. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.
Art. 5 Trasferte in aereo
  1. In linea di principio si deve scegliere l’offerta più conveniente.
  2. Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d’aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».
  3. I membri della direzione possono volare in classe «Business».
  4. Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.
Art. 6 Invito di ospiti

Se si invitano ospiti sono rimborsate le spese effettive.

Art. 7 Competenze
  1. L’applicazione della presenta ordinanza compete al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.
  2. Se necessario essi emanano disposizioni esecutive aggiuntive.
  3. Gli organi di controllo interni dei PF e degli istituti di ricerca vigilano sulla corretta applicazione dell’ordinanza. L’esame da parte dell’Audit interno5del Consiglio dei PF ha carattere sussidiario.
Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

  2. RS 172.220.11

  3. RS 172.220.113

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3623).

  5. Nuova espr. giusta il n. II lett. c dell’O del Consiglio dei PF del 4 lug. 2007 (RU 2007 3481).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.