172.220.111.9•Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
172.220.111.9OPers-PRAFederal Council Ordinance1 gen 2006
(OPers-PRA)
del 2 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001sul personale
federale (LPers);
visto l’articolo 48a della legge federale del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953;
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19764su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto l’articolo 18 del decreto federale del 24 marzo 19955concernente la
cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
in esecuzione della legge federale del 19 dicembre 20036su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Il DFAE può delegare a persone giuridiche del diritto privato o pubblico o a persone fisiche mansioni esecutive connesse con gli impieghi civili.
Il servizio competente, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Il conferimento di grado per la durata dell’impiego è retto dall’articolo 75 dell’ordinanza del 22 novembre 201723concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale24o dal servizio competente per l’impiego.25
Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono computate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44, 51 e 51a OPers36.
L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio viene stabilito per la regione d’impiego dal servizio competente.
Il personale ha diritto al massimo a:
Per il rimborso dei costi dei viaggi di servizio ordinati del personale si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi 1 e 2.
Il servizio competente può rifondere un importo massimo di 450 franchi al mese per costi accessori. Costi accessori sono rimborsati soltanto se non vengono versate indennità per vitto e alloggio e se la persona assunta non ha preso domicilio nel luogo d’impiego.
Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale o terzi assumono una parte dei costi di cui agli articoli 28–35, il servizio competente va informato senza indugio. Queste indennità vengono compensate con le prestazioni previste dalla presente ordinanza.
La responsabilità per danni e quella penale sono rette dalla legge del 14 marzo 195861sulla responsabilità nonché, per le persone attive in un impiego militare, dalla legge militare del 3 febbraio 1995 e dal codice penale militare del 13 giugno 192762.
I dipartimenti competenti emanano le disposizioni esecutive valide per il proprio settore ed eseguono la presente ordinanza.
L’ordinanza del 24 aprile 199663sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici è abrogata.
.64
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
(art. 28 cpv. 2 e 30 cpv. 3)
| Durata dell’impiego*** / persona | fino a tre mesi | più di tre mesi e fino a un anno | più di un anno e fino a due anni | più di due anni |
|---|---|---|---|---|
| per ogni persona adulta | 25 kg / 0,6 m3trasporto aereo | 120 kg / 0,72 m3trasporto aereo | 260 kg / 1,56 m3 trasporto aereo | 600 kg / 3,6 m3trasporto aereo |
| oppure | 50 kg / 0,6 m3trasporto terrestre | 200 kg / 1,2 m3trasporto terrestre | 500 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo | 1000 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo |
| per ogni bambino | – | 60 kg / 0,6 m3trasporto aereo | 130 kg / 0,78 m3trasporto aereo | 300kg / 1,8 m3trasporto aereo |
| oppure | – | – | 250 kg trasporto marittimo o terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo | 500 kg trasporto marittimo o terrestre***** +50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo |
| Durata dell’impiego***/ persona | fino a tre mesi | più di tre mesi e fino a un anno | più di un anno e fino a due anni | più di due anni |
|---|---|---|---|---|
| per ogni persona adulta | 30 kg / 0,6 m3trasporto aereo | 140 kg / 0,84 m3trasporto aereo | 300 kg / 1,8 m3trasporto aereo | 650 kg / 3,9 m3trasporto aereo |
| oppure | 60 kg / 0,6 m3trasporto terrestre | 200 kg / 1,2 m3trasporto terrestre | 500 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo | 1000 kg trasporto marittimo o terrestre**** + 50 kg / 0,6 m3trasporto aereo |
| per ogni bambino | – | 70 kg / 0,6 m3trasporto aereo | 150 kg / 0,9 m3trasporto aereo | 325 kg / 1,95 m3trasporto aereo |
| oppure | – | – | 250 kg trasporto marittimo o terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3 trasporto aereo | 500 kg trasporto marittimo o terrestre***** + 50 kg / 0,6 m3trasporto aereo |
RS 172.220.1 ↩
RS 172.010 ↩
RS 510.10 ↩
RS 974.0 ↩
[RU 1998 868; 2000 1915all. n. 3. RU 2006 2387 art. 20] ↩
RS 193.9 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.3 ↩
Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2945). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2945). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2945). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2021. ↩
RS 974.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2945). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 512.21 ↩
Health & Medical Service (HMS) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2020 3717). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.3 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.3 ↩
RS 172.220.141.1 ↩
RS 833.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Abrogata dalla cifra III dell’O del 3 set. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.31 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.3 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 172.220.111.343.3 ↩
Abrogato dalla cifra III n. 2 dell’O del 2 dic. 2016 sul personale federale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). ↩
RS 170.32 ↩
RS 321.0 ↩
[RU 1996 1343, 1999 2449, 2001 121] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2005 5607. ↩
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