Ordinanza del DFF sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

172.220.111.71Departmental Ordinance1 lug 2002

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011sul personale dei servizi di pulizia,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza è applicabile al personale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul personale addetto alle pulizie di manutenzione.2
  2. Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013concernente l’ordinanza sul personale federale.
Art. 2 Valutazione del personale
  1. Il personale addetto alle pulizie di manutenzione impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale. Questa è effettuata ogni anno.4
  2. Costituiscono oggetto della valutazione del personale gli obiettivi di prestazione e di comportamento convenuti.
  3. Le prestazioni e il comportamento sono valutati come segue:
    1. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi;
    2. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi;
    3. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.5
Art. 3 Stipendio
  1. Lo stipendio iniziale del personale addetto alle pulizie di manutenzione ammonta almeno a 44 100 franchi per un tasso di occupazione del 100 per cento. Può essere aumentato adeguatamente in funzione dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere.6
  2. Lo stipendio massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 1, secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20017sul personale federale.8
  3. Lo stipendio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è aumentato di volta in volta della compensazione del rincaro.
Art. 4 Evoluzione dello stipendio

Lo stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 come segue:

  1. livello di valutazione 3: aumento dell’1,5 per cento dello stipendio massimo;
  2. livello di valutazione 2: aumento dello 0,6 per cento dello stipendio massimo;
  3. livello di valutazione 1: nessun aumento.
Art. 5 a 7
Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

Footnotes

  1. RS 172.220.111.7

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).

  3. RS 172.220.111.31

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).

  5. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6577).

  7. RS 172.220.111.3

  8. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFF del 20 gen. 2009 sull’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 351).