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172.220.111.310.1•Ordinanza del DFAE sulle prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali
172.220.111.310.1Departmental Ordinance1 gen 2002
dell’8 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2002)
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
visto l’articolo 114 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20011
sul personale (OPers),
ordina :
Per organizzazioni internazionali si intendono le organizzazioni intergovernative con personalità giuridica internazionale, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni internazionali non governative a carattere prevalentemente intergovernativo.
Durante il congedo, l’impiegato è stipendiato dall’organizzazione internazionale che l’impiega.
Eccezionalmente, possono essere prese a carico altre spese inerenti all’assunzione dell’impiegato nell’organizzazione internazionale, per quanto esse non siano coperte da prestazioni corrispondenti dell’organizzazione internazionale.
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2002.
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