Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

172.217.2OSVoFederal Council Ordinance1 ott 1999

(Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)

del 4 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001
sul personale federale,2

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Art. 2 Assegnazione al servizio di volo
  1. I collaboratori dell’UFAC e del SISI3sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se:
    1. per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e
    2. hanno assolto una formazione aeronautica di base.
  2. Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se:
    1. non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1;
    2. perdono definitivamente il brevetto di pilota.
Art. 3 Voli di servizio

Sono considerati voli di servizio i voli:

  1. destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro;
  2. intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante;
  3. che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico;
  4. per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’attività professionale.
Art. 4 Formazione e perfezionamento professionali
  1. L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello del SISI.
  2. La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.
Art. 5 Rimborso delle spese di formazione

I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio

Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 20074per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 7 Indennità e assunzione dei costi
  1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.
  2. I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.
Art. 8 Materiale aeronautico
  1. La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita al SISI.
  2. L’UFAC e il SISI allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.
  3. L’UFAC e il SISI possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.
Art. 9 Regolamento relativo al servizio di volo

L’UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 19715sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.

Art. 11 Modifica del diritto vigente

.6

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore il 1° dic. 2006 (RU 2006 4653).

  3. Nuova espr. giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 set. 2024, in vigore il 1° gen. 2025 (RU 2024 511). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 172.220.141.1

  5. Non pubblicato nella RU.

  6. La mod. può essere consultata allaRU 1999 3016.

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