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172.217.2•Ordinanza concernente il servizio di volo presso il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
172.217.2OSVoFederal Council Ordinance1 ott 1999
(Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)
del 4 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001
sul personale federale,2
ordina:
La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
Sono considerati voli di servizio i voli:
I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.
Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 20074per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
L’UFAC e il SISI emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.
Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 19715sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.
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La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.
RS 172.220.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore il 1° dic. 2006 (RU 2006 4653). ↩
Nuova espr. giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 set. 2024, in vigore il 1° gen. 2025 (RU 2024 511). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 172.220.141.1 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
La mod. può essere consultata allaRU 1999 3016. ↩
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