del 25 novembre 1998 (Stato 1° settembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, l’organizzazione e l’intervento dello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto (SMOR).
Art. 2 Intervento
- Lo SMOR interviene per far fronte a una situazione di crisi ricattatoria che:
- sia provocata segnatamente dalla perpetrazione o dalla preparazione di un reato che sottostà alla giurisdizione federale; e
- metta le autorità della Confederazione o estere in una situazione che le obbliga ad agire.
- Lo SMOR può parimenti intervenire, previa intesa con il Cantone interessato, quando importanti interessi della Confederazione siano lesi da altri reati.
Art. 3 Collaborazione
- Lo SMOR collabora con gli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni.
- Può collaborare anche con analoghi stati maggiori all’estero.
Art. 4 Preparativi per la prontezza d’intervento
- Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvede alla prontezza d’intervento dello SMOR.
- Prevede a questo scopo i necessari importi nel suo preventivo.
Sezione 2: Compiti e competenze
Art. 5 Compiti
- Lo SMOR elabora a destinazione del Consiglio federale tempestive proposte di soluzione per superare la crisi e prepara corrispondenti misure.
- Se per mancanza di tempo non è possibile consultare il Consiglio federale, il capo dello SMOR assume, in via surrogativa, la competenza direttiva e decisionale.
- Durante un intervento, lo SMOR deve segnatamente:
- prendere i provvedimenti urgenti necessari;
- garantire il collegamento con gli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero;
- seguire gli sviluppi della crisi e valutare la situazione;
- informare il Consiglio federale;
- fissare la strategia delle trattative conformemente alle istruzioni del Consiglio federale;
- rendere note le condizioni quadro degli interventi;
- condurre le trattative o delegarle allo stato maggiore cantonale competente;
- informare il pubblico in collaborazione con gli enti competenti;
- preparare le decisioni politiche e sottoporre le necessarie proposte al Consiglio federale;
- prendere i provvedimenti necessari nell’aviazione civile e negli altri trasporti pubblici;
- coordinare gli interventi intercantonali di polizia;
- coordinare gli interventi internazionali di polizia;
- coordinare gli interventi con quelli dell’esercito.
- Lo SMOR provvede a prendere misure collaterali e a sostenere i Cantoni con i mezzi della Confederazione.
Art. 6 Cantoni
- I Cantoni risolvono la situazione in loco se:
- vi è una possibilità di superare la crisi senza vittime o rischiando un numero minimo di vittime;
- non è più possibile attendere per non causare un numero sproporzionato di vittime e vi è grande urgenza; o
- l’intervento è stato approvato dallo SMOR.
- Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, gli stati maggiori cantonali consultano lo SMOR nella misura del possibile.
- Lo SMOR può eccezionalmente ritardare o vietare interventi.
- Se l’evento o l’intervento concerne più luoghi situati in diversi Cantoni, lo SMOR coordina gli interventi degli stati maggiori cantonali.
Sezione 3: Subordinazione, organizzazione e mezzi
Art. 7 Subordinazione
Lo SMOR è subordinato al DFGP.
Art. 8 Organizzazione
- Il capo del DFGP:
- dirige lo SMOR;
- prende le decisioni politiche e consulta in merito il Consiglio federale, se è necessario e se il tempo a disposizione lo permette;
- nomina il capo dello SMOR.
- Lo SMOR dispone di un’unità permanente e di un Stato maggiore d’intervento2.
Art. 9 Unità permanente
- L’unità permanente è pronta a intervenire in ogni tempo. Come servizio incaricato delle attività preliminari:
- raccoglie e analizza le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dello SMOR;
- allarma il capo dello SMOR, rispettivamente il suo supplente;
- convoca il Stato maggiore d’intervento su ordine del capo dello SMOR o del suo supplente.
- La funzione di unità permanente è assicurata dall’Ufficio federale di polizia3. Quest’ultima gestisce pure il segretariato dello SMOR.
- Fino alla convocazione del Stato maggiore d’intervento, l’unità permanente assume l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.
Art. 10 Stato maggiore d’intervento
- Una volta convocato, il Stato maggiore d’intervento assume il più rapidamente possibile l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.
- Sono rappresentati nel Stato maggiore d’intervento:
- la Cancelleria federale;
- il Dipartimento federale degli affari esteri;
- l’Ufficio federale di polizia;
- il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
- Il Stato maggiore d’intervento può far capo a terzi per i bisogni dello SMOR.
Art. 11 Mezzi
- In caso di intervento, lo SMOR dispone di particolari locali e equipaggiamenti.
- Il DFGP è responsabile della manutenzione dei locali e degli equipaggiamenti e procura gli altri mezzi necessari all’adempimento dei compiti dello SMOR, facendo capo ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e a terzi.
Sezione 4: Informazione
Art. 12 Trasmissione di informazioni
- Se è necessario per superare la crisi, lo SMOR può comunicare informazioni agli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero, nonché a terzi interessati.
- La comunicazione di dati personali è retta dall’articolo 17 della legge federale del 21 marzo 19974sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalle relative disposizioni d’esecuzione.
Art. 13 Obbligo di annuncio
Tutti i servizi delle organizzazioni d’allarme della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a trasmettere immediatamente all’unità permanente le notizie di eventi che possono condurre a un intervento dello SMOR.
Art. 14 Banca dati
- Per assicurare i contatti in rapporto con gli interventi dello SMOR e il versamento delle indennità, il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, la professione, le conoscenze specifiche e la funzione in seno allo stato maggiore dei membri dello SMOR e di terze persone che possono essere mobilitate figurano in una banca dati.
- Il DFGP è titolare della banca dati.5Solo membri del DFGP o dello SMOR sono abilitati a trattare i dati.
- I dati possono essere comunicati agli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni, sempreché sia necessario per superare la crisi.
Sezione 5: Formazione e prontezza d’allerta
Art. 15 Formazione
Lo SMOR è responsabile della formazione dei suoi membri.
Art. 16 Prontezza d’allerta
Lo SMOR assicura la prontezza permanente all’allerta dei suoi membri.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 17 Esecuzione
- Il DFGP esegue la presente ordinanza.
- Emana il regolamento SMOR.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.