progetti
172.121.2 ΓÇó Ordinanza dell’Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali
172.121.2Federal Assembly Ordinance1 gen 2007
del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 19891
concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062,
decreta:
I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio:
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.