Ordinanza dell’Assemblea federale sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

172.121.2Federal Assembly Ordinance1 gen 2007

del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 19891
concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062,

decreta:

Art. 1 Diarie e importi forfettari orari
  1. I giudici federali non di carriera ricevono una diaria per ogni giorno che dedicano alle sedute del tribunale e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle sedute.
  2. La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.
  3. Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l’istruzione, lo studio degli atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l’ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l’ora per gli altri giudici.
Art. 2 Indennità per i viaggi di servizio

I giudici federali ordinari e quelli non di carriera ricevono le seguenti indennità per i viaggi di servizio:

  1. 100 franchi per le spese di un giorno;
  2. 150 franchi per un pernottamento;
  3. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.
Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.

Footnotes

  1. RU 2007 1079 RS 172.121

  2. FF 2007 187