Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese

172.091OCPPMIFederal Council Ordinance1 feb 2007

(OCPPMI)

dell’8 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo:

  1. di migliorare il coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (PMI); e
  2. di facilitare l’adozione e l’attuazione di misure destinate a ridurre l’onere amministrativo delle imprese.
Art. 2 Informazione

I Dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’Amministrazione federale (unità amministrative) informano i servizi competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) quando un progetto o un compito nel loro ambito di competenza possono avere un impatto importante sulle PMI e sull’onere amministrativo delle imprese in generale.

Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI

Art. 3 Istituzione

Il Consiglio federale istituisce un Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPMI).

Art. 4 Compiti

L’OCPMI svolge i compiti seguenti:

  1. coordina in una fase precoce le attività svolte dalla Confederazione in tutti gli ambiti concernenti le PMI;
  2. sorveglia l’attuazione delle misure adottate dal Consiglio federale per ridurre l’onere amministrativo delle imprese;
  3. rivolge raccomandazioni alle unità amministrative competenti.
Art. 5 Composizione

L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:

  1. dell’Ufficio federale di statistica (UST);
  2. dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
  3. dell’Ufficio federale di giustizia (UFG);
  4. dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI);
  5. dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
  6. dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2;
  7. della SECO;
  8. dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
  9. della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
    (SEFRI)3; e
  10. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Art. 6 Sedute e presidenza
  1. L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno.
  2. È presieduto dal rappresentante della SECO.
  3. A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5.
Art. 7 Procedura decisionale
  1. Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi.
  2. Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
Art. 8 Segreteria
  1. La SECO funge da segreteria dell’OCPMI.
  2. La segreteria stabilisce l’ordine del giorno delle sedute sulla base delle consultazioni preliminari e delle proposte formulate dalle unità amministrative rappresentate nell’OCPMI.

Sezione 3: Forum PMI

Art. 9 Compiti

Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:

  1. si pronuncia nell’ambito delle procedure di consultazione esprimendo il punto di vista delle PMI;
  2. analizza le regolamentazioni vigenti che causano un considerevole onere amministrativo alle imprese;
  3. propone alle unità amministrative competenti semplificazioni e regolamentazioni alternative.
Art. 10 Composizione
  1. Il Forum PMI si compone di:
    1. un membro della direzione della SECO;
    2. almeno sette imprenditori attivi in settori diversi dell’economia;
    3. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica;
    4. un rappresentante dei centri di creazione di imprese.
  2. Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.4
Art. 11 Sedute e copresidenza
  1. Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno.
  2. È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO.
  3. A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche.
Art. 12 Compiti della SECO
  1. La SECO funge da segreteria del Forum PMI.
  2. La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione.
Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari
  1. Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate.
  2. I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori.

Sezione 4: Valutazione e rapporto

Art. 14
  1. L’OCPMI e il Forum PMI valutano periodicamente le loro attività.
  2. Una volta per legislatura presentano un rapporto al Consiglio federale e al Parlamento.

Sezione 5: Modifica del diritto vigente

Art. 15

.5

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2007.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

  4. Nuovo testo giusta il n. I 6.1 dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

  5. La mod. può essere consultata allaRU 2007 73.

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