(Legge sulla consultazione, LCo1)
del 18 marzo 2005 (Stato 4 dicembre 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 147 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20043,
decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
- La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.
- Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.4
Art. 2 Scopo della procedura di consultazione
- La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione.
- La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione
- La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
- modifiche costituzionali;
- progetti di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.
- Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 3a Rinuncia a una procedura di consultazione
- Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:
- il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali;
- non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull’oggetto su cui verte il progetto; oppure
- 5 il progetto concerne l’emanazione o la modifica di una legge federale secondo l’articolo 165 della Costituzione federale o di un’ordinanza secondo l’articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
- La rinuncia alla procedura di consultazione dev’essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.
Art. 4 Partecipazione
- Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.
- Sono invitati a esprimere il proprio parere:
- 6 i governi cantonali;
- i partiti rappresentati nell’Assemblea federale;
- le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- le associazioni mantello nazionali dell’economia;
- 7 gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.
- La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.
Art. 5 Indizione
- La procedura di consultazione su un progetto dell’Amministrazione federale è indetta:
- dal Consiglio federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1;
- dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 2;
- dall’unità competente dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.
- La procedura di consultazione su un progetto dell’Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.
- La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
Art. 6 Organizzazione
- L’autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.
- Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell’Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.
Art. 6a Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti
Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all’articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20028sul Parlamento.
Art. 7 Forma e termine
- La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.
- L’autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.
- Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:
- di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.
- Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.
Art. 8 Trattazione dei pareri
- Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.
- I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.9
Art. 9 Pubblicità
- Sono accessibili al pubblico:
- la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2;
- il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.10
- I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.
- La legge del 17 dicembre 200411sulla trasparenza non è applicabile.
Art. 10 Consultazione in casi di urgenza
Se in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l’autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.
Art. 11 Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:
- la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione;
- lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.
Art. 12 Modifica del diritto vigente
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Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 200513