(Ordinanza sulla consultazione, OCo)
del 17 agosto 2005 (Stato 1° agosto 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 20051sulla procedura di
consultazione (LCo),
ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
- La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).
- Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.
Art. 2
Sezione 2: Pianificazione e coordinamento
Art. 3 Pianificazione
Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.
Art. 4 Coordinamento
(art. 5 cpv. 3 LCo)
- Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.
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Art. 4a Esame da parte della Cancelleria federale
- Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.
- Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.
Art. 5 Pubblicazione delle consultazioni previste
La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.
Sezione 3: Indizione
Art. 6 Obbligo di motivare
Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:
- la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo;
- se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.
Art. 7 Contenuto e lingua della documentazione
- La documentazione comprende:
- il progetto da porre in consultazione;
- in caso di modifica di un atto normativo, una presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente;
- il rapporto esplicativo;
- le lettere d’informazione ai destinatari;
- l’elenco dei destinatari.3
- Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.
- Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:
- per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
- per le consultazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.
Art. 8 Rapporto esplicativo
- Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.
- Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.
- Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:
- le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;
- la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;
- il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
- le ripercussioni economiche.
- Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.
4bis. Presenta in modo strutturato i principali dati quantitativi utilizzati con informazioni concernenti:
a. le loro fonti;
b. le relative modalità di calcolo o stima;
c. la valutazione della loro affidabilità.4
- Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.
Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari
- La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:
- la decisione di indire la consultazione;
- il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
- l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.
- La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.
- La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.
Art. 10 Elenco dei destinatari
(art. 4 cpv. 2 e 3 LCo)
- Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.
- Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19985sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.
Art. 11 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione
- Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro competenza.
- Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribunale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.
Art. 12 Informazione
(art. 5 LCo)
- L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
- La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.
Art. 13 Annuncio
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)
- La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 LCo.
- Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.6
Sezione 4: Svolgimento
Art. 14 Pubblicazione della documentazione
(art. 9 cpv. 1 lett. a LCo)
La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
Art. 15 Forma dei pareri
(art. 7 cpv. 1 LCo)
I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri
(art. 9 cpv. 1 LCo)
Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.
Art. 17
Sezione 5: Risultati della procedura di consultazione e seguito
Art. 18 Proposta
(art. 8 LCo)
- Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.
- Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.
Art. 19 Allegati alla proposta
- In allegato alla proposta figurano:
- il rapporto sui risultati;
- il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito;
- il progetto dei comunicati stampa.
- Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.
- Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel progetto di messaggio.
Art. 20 Rapporto sui risultati
(art. 8 LCo)
- Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.
- I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.
- I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.
Art. 21 Pubblicazione e informazione
- Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.
- Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.
- La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse che è aggiornata costantemente e accessibile al pubblico.7
Sezione 5a: Motivazione della rinuncia a una consultazione
Art. 21a
Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:
- nella proposta di adozione del progetto interessato;
- nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 17 giugno 19918sulla procedura di consultazione è abrogata.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.