Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade

172.047.40OEmo-USTRAFederal Council Ordinance1 gen 2008

(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono stabiliti:
    1. secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
    2. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
    3. secondo il dispendio negli altri casi.
  2. Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.
  3. Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.
Art. 5 Rinuncia agli emolumenti
  1. I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.3
  2. I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20104riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.
  3. I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20185concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.6
  4. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19987sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.8
  5. I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
  6. I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 20189concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.10
  7. I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.11
  8. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.12
  9. Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere condonati se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.13
Art. 5a Riduzione degli emolumenti
  1. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
  2. I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
  3. I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
  4. Gli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell’allegato possono essere ridotti del 50 per cento se l’atto ufficiale è nell’interesse dell’USTRA o se deve essere effettuata una modifica dell’approvazione del tipo senza colpa del richiedente.14
Art. 6 Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso
  1. Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
  2. L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.
  3. Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata.
Art. 8 Adeguamento al rincaro

Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 19 giugno 199515sugli emolumenti USTRA è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2025

Per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

Franchi
1Rilascio o diniego di permessi per le corse d’importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’O del 13 nov. 196216sulle norme della circolazione stradale, ONC)
1.1Permesso unico
1.1.1In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC80
1.1.2In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC
– tassa di base200
– ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei trattiin base al tempo impiegato
1.2Permesso duraturo400
2Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC)
2.1Permesso unico60
2.2Permesso duraturo400
3Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d’informazione dell’USTRA
3.1Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione
3.1.1Fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari:
3.1.1.1Emolumento forfettario per massimo 800 indirizzi all’anno
e per destinatario
200
3.1.1.2Per ogni indirizzo supplementare0.25
3.1.2Fornitura di dati per richiamo di veicoli280
3.1.3Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati:
3.1.3.1Per la fornitura di dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinarigratuita
3.1.3.2In tutti gli altri casi280
3.1.4Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura110
3.1.5Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro140
3.1.6..
3.1.7Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto2000
3.1.8Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato
Comunicazione di un set di dati elettronico del singolo veicolo (art. 72 b dell’O del 27 ott. 1976 17 sull’ammissione alla circolazione [OAC])
3.1.8.1Dati di autoveicoli5.50
3.1.8.2Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore4
3.1.8.3Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati
L’emolumento è riscosso presso il titolare dell’approvazione del tipo sulla base degli elenchi di cui all’articolo 92 capoverso 4 OAC. L’Ufficio federale può consultare le prove dell’imposizione doganale.
1.50
3.2Sistema d’informazione sugli incidenti stradali
3.2.1Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati280
3.2.2Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura110
3.2.3Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro140
3.2.4Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto2000
3.3Monitoraggio del traffico
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto2000
4Rilascio di carte per tachigrafo
4.1Carta del conducente
4.1.1Ordinazione online70
4.1.2Richiesta cartacea85
4.2Carta dell’officina, ordinazione online70
4.3Carta dell’azienda
4.3.1Ordinazione online70
4.3.2Richiesta cartacea85
4.4Carta di controllo, ordinazione online45
4.5Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua
4aRilascio di approvazioni del tipo
4a.1Approvazione del tipo di veicoli e telai
4a.1.1Elaborazione amministrativa dei documenti200
4a.1.2Rilascio dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica100
4a.1.3Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni200
4a.2Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d’equipaggiamento e dispositivi di protezione
4a.2.1Approvazione del tipo con validità nazionale100
4a.2.2Approvazione del tipo con validità internazionale300
4a.3Emolumenti in base al tempo impiegato
Gli emolumenti per l’esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell’esame.70–120
4a.4Emolumenti per la verifica della conformità
4a.4.1Verifiche della conformità fino a 4 ore di lavoro, a forfait500
4a.4.2Ogni frazione di ora supplementare100
5Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali
5.1Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell’O del 7 nov. 200718sulle strade nazionali, OSN)300–5000
5.2Autorizzazioni per l’utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN)300–5000
5.3Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell’8 marzo 196019sulle strade nazionali300–1000
5.4Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l’autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell’approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato
– fino a 2 oregratuito
– da 3 ore in poi, per ciascun esame150
6Riconoscimento (art. 17a cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 199520concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]), notifica (art. 17c cpv. 2 OATV), revoca del riconoscimento (art. 17d cpv. 1 OATV) e verifica della plausibilità dei piani di controllo dei singoli organi (art. 19a cpv. 4 OATV)
6.1per procedura di riconoscimento300
6.2per procedura di notifica200
6.3per procedura di revoca300
6.4verifica della plausibilità piano di controllo500
7Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla circolazione stradalefino a 5000

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 172.041.1

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  4. RS 451.13

  5. RS 741.57

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  7. RS 172.010.1

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  9. RS 741.58

  10. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).

  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 643).

  14. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 643).

  15. [RU 1995 3991; 1998 1796art. 1 n. 3; 2002 4212art. 29 cpv. 2 n. 3; 2003 3369; 2006 1673,4705cifra II n. 61]

  16. RS 741.11

  17. RS 741.51

  18. RS 725.111

  19. RS 725.11

  20. RS 741.511

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