Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia

172.041.14Oem UFGFederal Council Ordinance1 gen 2007

(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)

del 5 luglio 2006 (Stato 23 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione
  1. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
    1. perizie e informazioni su questioni giuridiche;
    2. informazioni da registri.
  2. La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
    1. dell’Ufficio federale del registro del commercio;
    2. dell’Ufficio federale dello stato civile;
    3. 2 del Servizio del casellario giudiziale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
    4. dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20043sulla trasparenza.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044sugli emolumenti.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti
  1. Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
  2. La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Art. 4 Supplemento

Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 19855sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1ogennaio 2007.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 5 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

  3. RS 152.3

  4. RS 172.041.1

  5. [RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480art. 17 n. 1]