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172.041.14 ΓÇó Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia
172.041.14Oem UFGFederal Council Ordinance1 gen 2007
(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)
del 5 luglio 2006 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044sugli emolumenti.
Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l’UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento.
L’ordinanza del 30 ottobre 19855sulle tasse per le prestazioni dell’Ufficio federale di giustizia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1ogennaio 2007.