Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

172.041.0Federal Council Ordinance1 ott 1969

del 10 settembre 1969 (Stato 29 gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa
(«legge»),3

ordina:

I. Procedura di ricorso

Art. 1 Spese processuali

Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

  1. la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4bisdella legge;
  2. gli sborsi giusta l’articolo 4;
  3. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.
Art. 2 Tassa di decisione
  1. Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.
  2. Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:
Valore litigioso in franchiTassa in franchi
0– 10 000100– 4 000
10 000– 20 000500– 5 000
20 000– 50 0001 000– 6 000
50 000– 100 0001 500– 7 000
100 000– 200 0002 000– 8 000
200 000– 500 0003 000–12 000
500 000–1 000 0005 000–20 000
1 000 000–5 000 0007 000–40 000
oltre 5 000 00015 000–50 000
Art. 3
Art. 4 Sborsi
  1. Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.
  2. Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.
  3. Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.
Art. 4a Condono di spese processuali

Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:4

  1. 5 un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso;
  2. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.
Art. 4b Spese per le cause prive di oggetto
  1. Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.
  2. Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.
Art. 5 Anticipazione delle spese
  1. L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.
  2. Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.
  3. L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.
Art. 6 Spese processuali dell’autorità inferiore
  1. Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.
  2. L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali corrispondenti.
  3. Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.
Art. 7 Pluralità di parti

Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.

Art. 8 Spese ripetibili
  1. La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.
  2. Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 20066sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.7
  3. e48
  4. Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.
  5. Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
  6. L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.9
Art. 9 Assistenza giudiziaria

Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200610sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.

Art. 10 Ricorsi speciali

Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

II. Altre procedure

Art. 11 Procedura di revisione
  1. Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.
  2. La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.
  3. Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.
Art. 12 Procedure d’opposizione e d’arbitrato

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

Art. 12a
Art. 13 Spese processuali per altre decisioni
  1. Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.11
  2. Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti: a.12 una tassa di giustizia: 1. da 100 a 3000 franchi; o 2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario; b.13 se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti; c. l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per analogia.
  3. L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

III. Tasse diverse di cancelleria

Art. 14 Riproduzione di atti scritti
  1. La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:
    1. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
    2. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.
  2. Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.
  3. La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 201014sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.15
Art. 15 Esame degli atti di una causa liquidata

La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.

Art. 16 Ricerche

La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

Art. 17
Art. 18 Legalizzazioni e attestazioni

La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13*.*

IIIa. Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 19

Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200416sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

Art. 20 e 21 {#lvl_III_a/art_20_21 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.0--20 und 21}

IV. Disposizioni finali

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.

Art. 23
  1. All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196617concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.
  2. La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194918concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.
  3. 19

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 172.021

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  4. Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

  5. Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

  6. [RU 2006 5305.RU 2008 2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2 ).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  8. Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  10. [RU 2006 5305.RU 2008 2209art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2 ).

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  13. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

  14. RS 172.021.2

  15. Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031).

  16. RS 172.041.1

  17. [RU 1966 931]

  18. RS 510.30 . Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.

  19. La mod. può essere consultata allaRU 1969 777.

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