Legge federale sulla procedura amministrativa

172.021PAFederal Act1 ott 1969

(PA)1

del 20 dicembre 1968 (Stato 1° luglio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 103 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19654,

decreta:

Capo primo: Campo d’applicazione e definizioni

A. Campo d’applicazione

I. Principio

Art. 1Apri la dottrina
  1. La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale.
  2. Sono autorità nel senso del capoverso 1:
    1. 5 il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell’amministrazione federale che da essi dipendono;
    2. 6 gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
    3. gli istituti o le aziende federali autonomi;
    4. 8 il Tribunale amministrativo federale;
    5. le commissioni federali;
    6. altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
  3. Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.1011

II. Eccezioni

1. Applicabilità parziale
Art. 2Apri la dottrina
  1. Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
  2. Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
  3. In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012sull’espropriazione non vi deroghi.13
  4. La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
2. Inapplicabilità
Art. 3Apri la dottrina

Non sono regolate dalla presente legge:

  1. la procedura di autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 letterae in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un’autorità federale;
  2. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l’istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l’autorizzazione al procedimento penale contro l’agente;
  3. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d’accertamento della polizia giudiziaria;
  4. 16 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l’articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18.19;
  5. 20 la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
  6. 22 la procedura d’imposizione doganale;

ebis.23.

f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.

III. Disposizioni completive

Art. 4Apri la dottrina

Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.

B. Definizioni

I. Decisioni

Art. 5Apri la dottrina
  1. Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
    1. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
    2. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
    3. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.
  2. Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69).24
  3. Le dichiarazioni di un’autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

II. Parti

Art. 6Apri la dottrina

Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Capo secondo: Regole generali di procedura

A. Competenza

I. Esame

Art. 7Apri la dottrina
  1. L’autorità esamina d’ufficio la sua competenza.
  2. La competenza non può essere pattuita tra l’autorità e la parte.

II. Trasmissione e scambio d’opinioni

Art. 8Apri la dottrina
  1. L’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente.
  2. L’autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.

III. Contestazioni

Art. 9Apri la dottrina
  1. L’autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.
  2. L’autorità che si reputa incompetente prende una decisione d’inammissibilità, qualora una parte ne affermi la competenza.
  3. I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.25

B. Ricusazione

Art. 10Apri la dottrina
  1. Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
    1. se hanno un interesse personale nella causa;
    2. 26 se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
    3. 27 se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
    4. se sono rappresentanti d’una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
    5. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
  2. Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza; quando concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso.

C. Rappresentanza e patrocinio

I. In generale

Art. 11Apri la dottrina
  1. In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.28
  2. L’autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
  3. Fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante.

II. Rappresentanza obbligatoria

Art. 11a
  1. Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l’autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.
  2. Se non vi provvedono entro un congruo termine, l’autorità designa loro uno o più rappresentanti.
  3. Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell’autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

III. Recapito

Art. 11bApri la dottrina
  1. Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.29
  2. Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notificazioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

D. Accertamento dei fatti

I. Principio

Art. 12Apri la dottrina

L’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

  1. documenti;
  2. informazioni delle parti;
  3. informazioni o testimonianze di terzi;
  4. sopralluoghi;
  5. perizie.

II. Cooperazione delle parti

Art. 13Apri la dottrina
  1. Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
    1. in un procedimento da esse proposto;
    2. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
    3. in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione.
  2. L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200030sugli avvocati.31
  3. L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle letterea eb , qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

III. Audizione di testimoni

1. Competenza
Art. 14Apri la dottrina
  1. Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
    1. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
    2. l’Ufficio federale di giustizia32del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
    3. 33 il Tribunale amministrativo federale;
    4. 34 le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
    5. 35 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
    6. 36 l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
    7. 37 l’Amministrazione federale delle contribuzioni;
    8. 38 la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.
  2. Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.39
  3. Le autorità indicate al capoverso 1 letteraa possono autorizzare all’audizione di testimoni anche persone estranee a un’autorità, incaricate d’un’inchiesta ufficiale.
2. Obbligo di testimoniare
Art. 15

Ognuno è tenuto a testimoniare.

3. Diritto di non testimoniare
Art. 16Apri la dottrina
  1. Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 194740di procedura civile federale. 1bis. Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività secondo l’articolo 33b .41
  2. Il depositario d’un segreto professionale o d’affari, nel senso dell’articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un’altra legge federale non lo obblighi.
  3. .42
4. Altri obblighi dei testimoni
Art. 17Apri la dottrina

Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collaborare all’assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso. È fatto salvo l’articolo 51a della legge del 4 dicembre 194743di procedura civile federale.44

5. Diritti delle parti
Art. 18Apri la dottrina
  1. Le parti hanno il diritto d’assistere all’audizione dei testimoni e di porre domande completive.
  2. Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l’audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l’esame dei processi verbali d’interrogatorio.
  3. Ove sia negato alle parti l’esame dei processi verbali d’interrogatorio, è applicabile l’articolo 28.

IV. Disposizioni completive

Art. 19Apri la dottrina

Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194745; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell’articolo 60 della presente legge.

E. Termini

I. Computo

Art. 20Apri la dottrina
  1. Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
  2. Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo fa scattare. 2bis. Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.46
  3. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.47

II. Osservanza

1. In generale
Art. 21Apri la dottrina
  1. Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero48o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 1bis. Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellettuale49non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.50
  2. Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il termine è reputato osservato.
  3. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.51
2. In caso di trasmissione per via elettronica
Art. 21aApri la dottrina
  1. Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica.
  2. La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201652sulla firma elettronica.
  3. Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. il formato degli atti scritti e dei relativi allegati;
    2. le modalità di trasmissione;
    3. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

III. Proroga

Art. 22Apri la dottrina
  1. Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato.
  2. Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

IIIa. Sospensione dei termini

Art. 22aApri la dottrina
  1. I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:
    1. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
    2. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
    3. 53 dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  2. Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
    1. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
    2. gli appalti pubblici.54

IV. Conseguenze dell’inosser- vanza

Art. 23Apri la dottrina

L’autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza; verificandosi quest’ultima, soltanto esse sono applicabili.

V. Restituzione per inosservanza

Art. 24Apri la dottrina
  1. Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 2.55
  2. Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.56

F. Procedura d’accertamento

Art. 25Apri la dottrina
  1. L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
  2. La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
  3. Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d’accertamento.

Fbis. Decisione circa atti materiali

Art. 25aApri la dottrina
  1. Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
    1. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
    2. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
    3. accerti l’illiceità di atti materiali.
  2. L’autorità pronuncia mediante decisione formale.

G. Esame degli atti

I. Principio

Art. 26Apri la dottrina
  1. Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
    1. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
    2. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
    3. le copie delle decisioni notificate.
  2. Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.57
  3. L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

II. Eccezioni

Art. 27Apri la dottrina
  1. L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:
    1. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
    2. un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
    3. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
  2. Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
  3. A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.

III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto

Art. 28Apri la dottrina

L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

H. Diritto di audizione

I. Principio

Art. 29Apri la dottrina

La parte ha il diritto d’essere sentita.

II. Audizione preliminare

1. In generale
Art. 30Apri la dottrina
  1. L’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
  2. Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
    1. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
    2. una decisione impugnabile mediante opposizione;
    3. una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
    4. una misura d’esecuzione;
    5. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell’indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun’altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
2. Procedura speciale
Art. 30aApri la dottrina
  1. Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.
  2. Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.
  3. Nella pubblicazione l’autorità avverte le parti riguardo all’obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

III. Audizione della controparte

Art. 31Apri la dottrina

Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l’autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un’altra parte.

IV. Esame delle allegazioni

Art. 32Apri la dottrina
  1. Prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
  2. Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.

V. Offerta di prove

Art. 33Apri la dottrina
  1. L’autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
  2. Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l’autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

Hbis. Lingua del procedimento

Art. 33aApri la dottrina
  1. Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
  2. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  3. Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4. Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.

Hter. Accordo amichevole e mediazione

Art. 33b
  1. D’intesa con le parti, l’autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto della decisione. L’accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.
  2. Al fine di promuovere la riuscita dell’accordo, l’autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.
  3. Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall’autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell’autorizzazione dell’autorità.
  4. L’autorità recepisce l’accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell’articolo 49.
  5. Se l’accordo riesce, l’autorità non riscuote spese procedurali. Se l’accordo fallisce, l’autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichino.
  6. Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

J. Notificazione

I. Per scritto

1. Principio
Art. 34Apri la dottrina
  1. L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bis. Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201658sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: a. la firma da utilizzare; b. il formato della decisione e dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.59
  2. L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.60
2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico
Art. 35Apri la dottrina
  1. Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
  2. L’indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
  3. L’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

II. Pubblicazione ufficiale

Art. 36Apri la dottrina

L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:61

  1. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
  2. 62 alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
  3. 63 in una causa con numerose parti;
  4. 64 in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.

III. .

Art. 37

IV. Notificazione difettosa

Art. 38Apri la dottrina

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

K. Esecuzione

I. Condizioni

Art. 39Apri la dottrina

L’autorità può eseguire la sua decisione se:

  1. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
  2. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo;
  3. l’effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

II. Mezzi coattivi

1. Esecuzione per debiti
Art. 40

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188965sulla esecuzione e sul fallimento.

2. Altri mezzi coattivi
Art. 41Apri la dottrina
  1. Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:
    1. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
    2. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni;
    3. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale;
    4. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, secondo l’articolo 292 del Codice penale66, in mancanza d’altra disposizione penale.
  2. Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.
  3. Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
3. Conseguenza
Art. 42

L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.

III. Assistenza

Art. 43

I Cantoni assistono nell’esecuzione le autorità federali.

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

A. Principio

Art. 44Apri la dottrina

La decisione soggiace a ricorso.

B. Ricorso contro le decisioni incidentali

I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione

Art. 45Apri la dottrina
  1. È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione.
  2. Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

II. Altre decisioni incidentali

Art. 46Apri la dottrina
  1. Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
    1. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
    2. l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
  2. Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

Bbis. Denegata e ritardata giustizia

Art. 46aApri la dottrina

Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiustamente l’emanazione di una decisione impugnabile.

C. Autorità di ricorso

Art. 47Apri la dottrina
  1. Sono autorità di ricorso:
    1. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti;
    2. 67 il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34 della legge del 17 giugno 200568sul Tribunale amministrativo federale;
    3. 69 altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
    4. 70 l’autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun’altra autorità di ricorso.
  2. Se un’autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un’autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all’autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell’indicazione dei rimedi giuridici.71
  3. .72
  4. Le istruzioni date da un’autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all’autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
Art. 47a

D. Diritto di ricorrere

Art. 48Apri la dottrina
  1. Ha diritto di ricorrere chi:
    1. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
    2. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
    3. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
  2. Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.

E. Motivi di ricorso

Art. 49Apri la dottrina

Il ricorrente può far valere:

  1. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
  2. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
  3. l’inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un’autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

F. Termine di ricorso

Art. 50Apri la dottrina
  1. Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

G. Atto di ricorso

I. .

Art. 51

II. Contenuto e forma

Art. 52Apri la dottrina
  1. L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2. Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3. Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

III. Complemento dei motivi

Art. 53Apri la dottrina

Se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.

H. Altre regole di procedura fino a decisione del ricorso

I. Principio

Art. 54Apri la dottrina

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso.

II. Provvedimenti d’urgenza

1. Effetto sospensivo
Art. 55Apri la dottrina
  1. Il ricorso ha effetto sospensivo.
  2. Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l’autorità inferiore può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.73
  3. L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può restituire a un ricorso l’effetto sospensivo toltogli dall’autorità inferiore; la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è trattata senza indugio.74
  4. Se l’effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l’ente o l’istituto autonomo nel cui nome l’autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.
  5. Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.75
2. Altri provvedimenti
Art. 56Apri la dottrina

Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

III. Scambio di scritti

Art. 57Apri la dottrina
  1. Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l’autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all’autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l’autorità inferiore a produrre gli atti.76
  2. Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

IV. Nuova decisione

Art. 58Apri la dottrina
  1. L’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
  2. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso.
  3. Quest’ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

V. Astensione obbligatoria

Art. 59Apri la dottrina

L’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso.

VI. Provvedimenti disciplinari

Art. 60Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso può punire con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l’andamento della causa.
  2. In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi.
  3. Il presidente d’udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

J. Decisione del ricorso

I. Contenuto e forma

Art. 61Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore.
  2. La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
  3. Essa è notificata alle parti e all’autorità inferiore.

II. Modificazione della decisione impugnata

Art. 62Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2. Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3. L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4. L’autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

III. Spese processuali

Art. 63Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l’autorità ricorrente, che soccombe, non è un’autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d’istituti autonomi.
  3. Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4. L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo.77 4bis. La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.78
  5. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.79Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200580sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201081sull’organizzazione delle autorità penali.82

IV. Spese ripetibili

Art. 64Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2. Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3. Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4. L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5. Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.83Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200584sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201085sull’organizzazione delle autorità penali.86

V. Patrocinio gratuito

Art. 65Apri la dottrina
  1. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.87
  2. Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato.88
  3. L’onorario e le spese d’avvocato sono messi a carico conformemente all’articolo 64 capoversi 2 a 4.
  4. La parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati.
  5. Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.89Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200590sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201091sull’organizzazione delle autorità penali.92

K. Revisione

I. Motivi

Art. 66Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.
  2. Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
    1. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti;
    2. la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
    3. la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
    4. 93 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 195094per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
  3. I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revisione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.

II. Domanda

Art. 67Apri la dottrina
  1. La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso.95 1bis. Nel caso dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU96è divenuta definitiva.97
  2. Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell’articolo 66 capoverso 1.
  3. Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.

III. Decisione

Art. 68Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.
  2. Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.

L. Interpretazione

Art. 69Apri la dottrina
  1. L’autorità di ricorso, a domanda d’una parte, interpreta la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.
  2. Dall’interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.
  3. L’autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.

M. Ricorsi speciali

I. .

Art. 70

II. Denunzia

Art. 71Apri la dottrina
  1. Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un’autorità.
  2. Il denunziante non ha i diritti di parte.

Capo quarto: Autorità speciali

A. .

Art. 71a a 71d

B. Consiglio federale

I. Come autorità di ricorso

1. Ammissibilità del ricorso
a. Materia
Art. 72Apri la dottrina

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro:

  1. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
  2. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.
b. Autorità inferiori
Art. 73

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni:

  1. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale;
  2. degli organi d’ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi;
  3. delle autorità cantonali di ultima istanza.
c. Sussidiarietà
Art. 74

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un’altra autorità federale o mediante opposizione.

2. Istruzione del ricorso
Art. 75
  1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa.
  2. Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale incarica dell’istruzione un altro Dipartimento.
  3. Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.
3. Astensione
Art. 76
  1. Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.
  2. Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l’articolo 54 della legge federale del 19 settembre 197898sull’organizzazione dell’amministrazione.
  3. Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.
4. Disposizioni completive di procedura
Art. 77

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.

II. Come giurisdizione unica o di prima istanza

Art. 78
  1. Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una proposta di decisione.
  2. Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.
  3. Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

C. Assemblea federale

Art. 79
  1. Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo prevede.99
  2. Il ricorso dev’essere inviato all’Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  3. Salvo ordinanza d’urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

A. Abrogazione e adattamento di disposizioni

Art. 80

All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. l’articolo 23bisdella legge federale del 26 marzo 1914100sull’organizzazione dell’Amministrazione federale;
  2. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 1943101sull’organizzazione giudiziaria (OG);
  3. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni completive di cui all’articolo 4.

B. Disposizione transitoria

Art. 81

La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emanate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

C. Entrata in vigore

Art. 82

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1969102

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994

Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all’autorità di ricorso dopo l’entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005

Nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.

Footnotes

  1. Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).

  2. [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

  4. FF 1965 II 901

  5. Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull’ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265;FF 1971 II 1409).

  6. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 41784961).

  7. [CS 1 453;RU 1958 1489art. 27 lett. c, 1997 2465all. n. 4, 2000 411n. II1853, 2001 894art. 39 cpv. 12197art. 23292art. 2.RU 2008 3437n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1 ).

  8. Introdotta dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  9. RS 831.10

  10. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

  11. Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9arevisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391419;FF 1976 III 1).

  12. RS 711

  13. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

  14. RS 173.32

  15. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  16. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882;FF 1989 II 942).

  17. RS 510.10

  18. Nuovo testo del per. giusta l’appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093;FF 1993 IV 1).

  19. Lemma abrogato dall’all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957;FF 2002 768).

  20. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

  21. RS 830.1

  22. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485).

  23. Introdotta dall’art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RU 1984 153;FF 1981 III 85). Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737;FF 2003 1399).

  24. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  25. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  26. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165).

  27. Introdotta dall’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685;FF 2003 1165).

  28. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  29. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975;FF 2017 5061).

  30. RS 935.61

  31. Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847;FF 2011 7255).

  32. Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

  33. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  34. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546;FF 1995 I 389).

  35. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207;FF 2006 2625).

  36. Introdotta dall’all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901).

  37. Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575;FF 2015 2161).

  38. Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003;FF 2018 505).

  39. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003;FF 2018 505).

  40. RS 273

  41. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  42. Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, con effetto dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118;FF 1999 6784).

  43. RS 273

  44. Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847;FF 2011 7255).

  45. RS 273

  46. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  47. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  48. Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

  49. Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  50. Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  51. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  52. RS 943.03

  53. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  54. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197;FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 1 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641;FF 2017 1587).

  55. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  56. Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997;FF 1976 II 1).

  57. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  58. RS 943.03

  59. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197;FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651;FF 2014 913).

  60. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  61. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b;FF 1991 II 413).

  62. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  63. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b;FF 1991 II 413).

  64. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288337art. 2 cpv. 1 lett. b;FF 1991 II 413).

  65. RS 281.1

  66. RS 311.0

  67. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  68. RS 173.32

  69. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  70. Introdotta dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  71. Nuovo testo giusta l’art. 67 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679;FF 1975 I 1441).

  72. Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  73. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  74. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  75. Introdotto dall’all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836;FF 1976 II 859).

  76. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  77. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  78. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  79. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  80. RS 173.32

  81. RS 173.71

  82. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).

  83. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  84. RS 173.32

  85. RS 173.71

  86. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).

  87. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  88. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  89. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  90. RS 173.32

  91. RS 173.71

  92. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).

  93. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289;FF 2021 300,889).

  94. RS 0.101

  95. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  96. RS 0.101

  97. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

  98. [RU 1979 114, 1983 170931art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226n. II 2808, 1989 2116, 1990 3art. 11530n. II 11587art. 1, 1991 362n. I, 1992 2art. 1288all. n. 2510, 1993 1770, 1995 9784093all. n. 25050all. n. 14362art. 1 , 1996 546all. n. 11486 1498 all. n. 1.RU 1997 2022art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010 ).

  99. Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416;FF 1999 6784).

  100. [CS 1 247.RU 1979 114art. 72 lett.a ]

  101. [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899art. 118, 1959 921, 1969 755art. 80 lett. b784, 1977 237n. II 3862art. 52 n. 21323n. III, 1978 688art. 88 n. 31450, 1979 42, 1980 31n. IV1718art. 52 n. 21819art. 12 cpv. 1, 1982 1676all. n. 13, 1983 1886art. 36 n. 1, 1986 926art. 59 n. 1, 1987 226n. II 11665n. II, 1988 1776all. II 1, 1989 504art. 33 lett. a, 1990 938n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 n. 11945all. n. 1, 1995 1227all. n. 34093all. n. 4, 1996 508art. 36750art. 171445all. n. 21498all. n. 2, 1997 1155all. n. 62465all. n. 5, 1998 2847all. n. 33033all. n. 2, 1999 1118all. n. 13071n. I 2, 2000 273all. n. 6416n. I 2505n. I 12355all. n. 12719, 2001 114n. I 4894art. 40 n. 31029art. 11 cpv. 2, 2002 863art. 351904art. 36 n. 12767n. II3988all. n. 1, 2003 2133all. n. 73543all. n. II 4 lett. a4557all. n. II 1, 2004 1985all. n. II 14719all. n. II 1, 2005 5685all. n. 7.RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110 ).

  102. DCF del 10 set. 1969