Ordinanza sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza globale nei Paesi in sviluppo

172.018Federal Council Ordinance15 ago 1991

del 14 agosto 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 102 numero 5 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 61 capoverso 2 della legge sull’organizzazione dell’amministrazione2,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’attuazione dei provvedimenti previsti nell’ambito dei crediti d’impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.

Art. 2 Competenze dei singoli servizi federali
  1. I servizi federali competenti per la pianificazione e l’attuazione dei provvedimenti sono:
    1. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario (DSA) per le azioni bilaterali e multibilaterali, compresi i contributi a programmi coordinati sul piano internazionale, ma delimitati regionalmente, nonché per provvedimenti a favore della partecipazione dei Paesi in sviluppo a conferenze internazionali e negoziati per convenzioni internazionali.
    2. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) per contributi a fondi multilaterali, compresa la facilitazione globale per l’ambiente della Banca mondiale.
  2. Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)3è competente per i negoziati concernenti contributi a fondi della Banca mondiale e delle banche regionali di sviluppo nel campo globale ambientale.
Art. 3 Collaborazione tra i diversi servizi federali
  1. Per i contributi a fondi multilaterali, giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’UFAFP agisce d’intesa con la Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI).
  2. Per le decisioni concernenti il finanziamento dei provvedimenti è necessario il consenso dei seguenti servizi federali:
    1. l’UFAFP e la DOI per provvedimenti giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
    2. la DSA per azioni giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera b;
    3. il Seco per provvedimenti di politica economica e commerciale, nonché per la partecipazione a programmi e fondi della Banca mondiale e di banche regionali di sviluppo.
  3. Il Seco conduce i negoziati con la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo giusta l’articolo 2 capoverso 2, d’intesa con l’UFAFP, la DOI e la DSA.
Art. 4 Concezione globale

La concezione globale del contributo svizzero alla collaborazione internazionale con i Paesi in sviluppo nel campo dei problemi ecologici globali è compito comune della DOI, della DSA, dell’UFSFP e del Seco, nonché dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Il coordinamento per lo svolgimento dei compiti della concezione globale è assicurato a turni di un anno dalla DOI e dall’UFAFP.

Art. 5 Integrazione nel preventivo, amministrazione e controllo dei mezzi finanziari
  1. I crediti annui destinati al finanziamento dei provvedimenti bilaterali e multibilaterali sono integrati nel preventivo della DSA e quelli destinati a contributi a fondi multilaterali in quello dell’UFAFP.
  2. Ogni ufficio federale competente esegue esso stesso i controlli delle quote del credito d’impegno che gli sono assegnate.4
  3. La DSA elabora semestralmente un compendio consolidato degli impegni e delle spese per la totalità del credito d’impegno. L’UFAFP fornisce all’uopo i dati necessari sui mezzi finanziari da esso amministrati.5
Art. 6 Competenze finanziarie
  1. Il Consiglio federale decide circa i provvedimenti il cui costo supera i 20 milioni di franchi.6
  2. Il Dipartimento preposto all’Ufficio federale competente decide, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa i provvedimenti compresi tra i 5 milioni e i 20 milioni di franchi.7
  3. L’Ufficio federale competente decide circa i provvedimenti il cui costo è inferiore ai 5 milioni di franchi.8
  4. Sono fatte salve le competenze degli altri servizi federali conformemente all’articolo 3.
Art. 7 Sorpassi di spesa

I dipartimenti o i servizi federali competenti possono decidere, nell’ambito delle loro attribuzioni finanziarie, spese supplementari se il costo dell’esecuzione dei provvedimenti decisi non supera di più di un quarto la quota prevista.

Art. 8 Modificazioni

I servizi federali competenti possono, in caso di bisogno, modificare un provvedimento se non ne risulta un sorpasso di spesa.

Art. 9 Forma delle decisioni

I provvedimenti, i sorpassi di spesa e le modificazioni sono oggetto di decisioni scritte debitamente motivate.

Art. 10 Autorizzazione

I capi di dipartimento o direttori competenti sono abilitati, nel quadro delle loro competenze finanziarie, ad autorizzare le spese necessarie in nome del Consiglio federale.

Art. 11 Esecuzione
  1. I servizi federali competenti possono affidare l’esecuzione dei provvedimenti ad altri servizi o a compartecipanti esterni all’amministrazione federale.
  2. I servizi federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico per l’esecuzione di provvedimenti, fatto salvo lo stanziamento dei crediti necessari.
  3. .9
Art. 12 Controllo dell’utilizzazione dei mezzi finanziari
  1. I servizi federali competenti controllano l’utilizzazione dei fondi.
  2. Onde giustificare l’utilizzazione dei fondi, se necessario questi servizi federali emanano, in collaborazione con l’Ufficio federale delle finanze, linee direttive specifiche.
Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 1991.

Footnotes

  1. [CS 1 3]. Vedi ora l’art. 182 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  2. [RU 1979 114, 1983 170931art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226n. II 2808, 1989 2116, 1990 3art. 11530n. II 11587art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1288all. n. 2510581appendice n. 2, 1993 1770, 1995 9784093all. n. 24362art. 15050all. n. 1, 1996 546all. n. 114861498all. n. 1.RU 1997 2022art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010 ).

  3. Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 1 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

  5. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

  6. Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

  7. Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

  8. Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

  9. Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).