Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

171.21LIFederal Act1 lug 1988

(Legge sulle indennità parlamentari, LI)1

del 18 marzo 1988 (Stato 4 dicembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2,3
esaminata un’iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 19884,

decreta:

Art. 1 Principio
  1. Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
  2. Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.
Art. 2 Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi5per i lavori preparatori.

Art. 3 DiariaApri la dottrina
  1. Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi6per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.
  2. Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.7
  3. I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo di maternità e del congedo di paternità si applicano per analogia l’articolo 35a della legge del 13 marzo 19648sul lavoro e gli articoli 16c , 16d , 16j e 16k della legge del 25 settembre 19529sulle indennità di perdita di guadagno.10
Art. 3a Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un’indennità annua di 33 000 franchi11a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Vitto e pernottamentoApri la dottrina

Il parlamentare riceve un’indennità per il vitto e un’indennità di pernottamento.

Art. 5 Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare.

Art. 6 Indennità di percorsoApri la dottrina

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un’indennità di percorso.

Art. 6a Assegno di custodia

Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 200012sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 200613sugli assegni familiari.

Art. 7 PrevidenzaApri la dottrina
  1. Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.
  2. La Confederazione versa il contributo a:
    1. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 198214sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o
    2. un istituto della previdenza individuale vincolata.
  3. Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
  4. Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.
  5. L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.
Art. 8 Assicurazione contro le malattie e gli infortuniApri la dottrina
  1. Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera.
  2. La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 198815concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.
Art. 8a Aiuto transitorio
  1. Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:
    1. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o
    2. si trova in stato di bisogno.
  2. L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.
  3. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.
Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatoriApri la dottrina
  1. Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.
  2. Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un’indennità pari alla metà della diaria.
Art. 10 Indennità speciale
  1. Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale.
  2. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.16
Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e peritiApri la dottrina

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14 Esecuzione della legge
  1. L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
  2. All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
  3. In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.
Art. 15 Diritto previgente: abrogazioneApri la dottrina

La legge federale del 17 marzo 197217sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197218sono abrogati.

Art. 15a
Art. 16 Referendum e entrata in vigoreApri la dottrina
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all’articolo 719della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 199620, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629;FF 2002 35863591).

  2. [CS 1 3]. A queste disp. corrisponde ora l’art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661;FF 2002 63236343).

  4. FF 1988 II 765

  5. Nuova retribuzione giusta il n. I lett. a dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573;FF 2012 265275).

  6. Nuova diaria giusta il n. I lett. b dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573;FF 2012 265275).

  7. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661;FF 2002 63236343).

  8. RS 822.11

  9. RS 834.1

  10. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU 2003 3661;FF 2002 63236343). Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483;FF 2022 301,433).

  11. Nuova indennità giusta il n. I lett. c dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573;FF 2012 265275).

  12. RS 172.220.1

  13. RS 836.2

  14. RS 831.40

  15. RS 171.211

  16. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459;FF 2008 109121).

  17. [RU 1972 1688; 1981 1602; 1983 1940]

  18. [RU 1972 1692; 1983 1442,1940n. II]

  19. La disp. ha attualmente un altro testo.

  20. RU 1997 539540;FF 1996 III 129140

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.