progetti
171.105 ΓÇó Ordinanza dell’Assemblea federale sulla Commissione di redazione
171.105Federal Assembly Ordinance1 dic 2003
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° dicembre 2003)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 59 della legge del 13 dicembre 20021sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione di redazione del 30 aprile 20032;
visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033,
decreta:
Le sottocommissioni si avvalgono della collaborazione di rappresentanti dell’amministrazione, in particolare dei Servizi linguistici centrali e della Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché, di norma, di una rappresentanza dell’ufficio che ha elaborato il disegno di atto legislativo. Se necessario, possono far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell’esame preliminare.
La Cancelleria federale può in ogni tempo correggere gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione totalmente irrilevanti sotto il profilo materiale. Tali correzioni non sono segnalate come tali.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003.