Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità

170.321Federal Council Ordinance1 gen 1959

del 30 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 19581su la responsabilità
della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,3

ordina:

I. Responsabilità per danni

Art. 1
  1. Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze4.
  2. Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.
  3. Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.
Art. 2
  1. Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.5
  2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini6è competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.
  3. Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.7
Art. 3
  1. Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.8 1bis. Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa.9.
  2. Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).
Art. 4

L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.

Art. 5
  1. L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200010sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).11
  2. La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.12
  3. L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.
  4. L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.13
Art. 6
  1. Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.14
  2. In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità.15
  3. .16

II. La responsabilità penale

Art. 7

Quando, in virtù dell’articolo 66 della legge del 19 marzo 201017sull’organizzazione delle autorità penali, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un reato politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.

Art. 7a

Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 196918sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

III. Disposizioni finali

Art. 8
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.
  2. A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
    1. gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 195219sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
    2. gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 195220sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
    3. gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 195221sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
    4. gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 195022sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).

Footnotes

  1. RS 170.32

  2. RS 611.010

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 1986, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1986 354).

  4. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

  6. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 598).

  7. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2847). Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  8. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).

  9. Introdotto dal n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

  10. RS 172.220.1

  11. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

  12. Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  13. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2197).

  14. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901

  15. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1º gen. 1994 (RU 1993 901).

  16. Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2847).

  17. RS 173.71

  18. RS 172.041.0

  19. [RU 1952 677838, 1956 842, 1958 251.RU 1959 1137art. 83 cpv. 1]

  20. [RU 1952 716838, 1956 845, 1958 252, 1959 1183]

  21. [RU 1952 745838, 1955 1029, 1956 848, 1958 253.RU 1959 1217art. 84 cpv. 1]

  22. [RU 1950 II 1567, 1952 785, 1954 326, 1956 851.RU 1959 1265art. 89 cpv. 1]