170.321
Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità
del 30 dicembre 1958 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 della legge federale del 14 marzo 1958su la responsabilità
della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (detta qui di seguito «legge»);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,
ordina:
I. Responsabilità per danni
Art. 1
- Le domande di risarcimento per danni o di indennità a titolo di riparazione fatte alla Confederazione in virtù della legge sulla responsabilità, devono essere presentate, in due esemplari almeno, per iscritto e con indicazione dei motivi, al Dipartimento federale delle finanze.
- Detto Dipartimento trattiene le domande che ha facoltà di trattare e smista le altre agli organi competenti.
- Ogni organo è tenuto a trasmettere senza indugio all’organo competente le domande che non ha facoltà di trattare.
Art. 2
- Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l’organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confiniè competente per le decisioni della sua sfera d’attività sulle pretese inferiori a 10 000 franchi.
- Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.
Art. 3
- Il Consiglio federale si pronuncia per scritto entro il termine di tre mesi a contare dal giorno del deposito sulle domande di risarcimento e di indennità a titolo di riparazione risultanti dall’attività ufficiale delle persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge (art. 10 cpv. 2 della legge); il Dipartimento federale delle finanze prepara la presa di posizione.
1bis. Il Consiglio federale deve indicare con precisione in quale misura accede a una domanda, nel caso in cui riconosca soltanto parzialmente una pretesa..
- Il richiedente la cui domanda è respinta del tutto o in parte è informato che il termine perentorio per promuovere un’azione davanti al Tribunale federale è di sei mesi a contare dal ricevimento della decisione (art. 20 cpv. 3 della legge).
Art. 4
L’autorità competente secondo gli articoli 2 o 3 capoverso 1 alla quale è stata rivolta una domanda di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione, deve avvertire immediatamente il funzionario contro il quale può essere esercitato il diritto di regresso.
Art. 5
- L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 2000sul personale federale (LPers) statuisce sul regresso contro un impiegato (art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art. 8 della legge). Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).
- La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.
- L’autorità di cui fanno o facevano parte le persone ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c della legge, statuisce sulla proposizione dell’azione di diritto amministrativo contro tali persone per le pretese di risarcimento della Confederazione ai sensi dell’articolo 8 della legge e per le pretese di regresso contestate della Confederazione ai sensi dell’articolo 7 della legge.
- L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indicazione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.
Art. 6
- Il Dipartimento federale delle finanze rappresenta la Confederazione nelle procedure d’innanzi al Tribunale federale giusta l’articolo 10 capoverso 2 della legge.
- In casi speciali e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità.
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II. La responsabilità penale
Art. 7
Quando, in virtù dell’articolo 66 della legge del 19 marzo 2010sull’organizzazione delle autorità penali, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impiegato per un reato politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.
Art. 7a
Chi ha provocato temerariamente un procedimento secondo l’articolo 7 può essere obbligato a risarcire, in tutto o in parte, le spese cagionate alla Confederazione. Per determinarne l’ammontare, è applicabile per analogia l’articolo 13 dell’ordinanza del 10 settembre 1969sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
III. Disposizioni finali
Art. 8
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1959.
- A questa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
- gli articoli 21, 23 capoverso 3, e 36 capoverso 5 dell’ordinanza del 26 settembre 1952sui rapporti di servizio dei funzionari dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento dei funzionari I);
- gli articoli 17, 18 capoverso 3, e 29 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 settembre 1952sui rapporti di servizio dei funzionari delle ferrovie federali svizzere (regolamento dei funzionari II);
- gli articoli 28, 29, 32 capoverso 2, e 41 dell’ordinanza del 26 settembre 1952sui rapporti di servizio degli impiegati dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli impiegati);
- gli articoli 29, 30, 33 capoverso 2, e 42 dell’ordinanza del 28 dicembre 1950sui rapporti di servizio degli operai dell’amministrazione generale della Confederazione (regolamento degli operai).