del 17 gennaio 2006 (Stato 1° settembre 2023)
Il Tribunale penale federale,
visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge
del 26 giugno 19981sull’archiviazione (LAr),
adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
(art. 1 LAr)
- Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
- Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
- Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19992sull’archiviazione.
Sezione 2: Archiviazione e tutela dei documenti
Art. 2 Principio
(art. 2 LAr)
- I documenti del Tribunale penale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati permanentemente.
- Sono destinati all’archiviazione i documenti di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale.
Art. 3 Atti procedurali
- Gli atti procedurali relativi alle decisioni di tutte le corti del Tribunale penale federale sono archiviati permanentemente.3
- Il presidente del collegio giudicante può, in un caso concreto, aggiungere ulteriori atti al fascicolo.
Art. 4 Incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate
Gli incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate vengono conservati separatamente. Salvo nei casi previsti dalla legge, essi non possono essere consultati da terzi.
Art. 5 Atti concernenti il personale e documenti contabili
- Gli atti concernenti il personale sono archiviati secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20204sulla protezione dei dati.5
- I documenti contabili vengono archiviati conformemente alla legislazione federale vigente.
Art. 6 Biblioteca e informatica
Per la biblioteca e l’informatica sono applicabili disposizioni specifiche.
Art. 7 Altri atti amministrativi
Il presidente del Tribunale e il segretario generale decidono nel loro ambito di competenza sulle modalità di archiviazione di altri atti amministrativi.
Art. 8 Atti messi a disposizione da altre autorità
Gli atti messi a disposizione da altre autorità (atti procedurali, mezzi di prova ecc.) devono essere ritornati, dopo la chiusura del procedimento, all’autorità che li ha trasmessi.
Art. 9 Competenze
- Il segretario generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’archivio. Emana istruzioni interne in merito.
- La cancelleria prepara gli atti destinati all’archiviazione.
- Il responsabile della logistica e sicurezza si occupa del deposito adeguato degli atti pronti per l’archiviazione e degli spazi adibiti a tale scopo.
Sezione 3: Accessibilità e consultazione dell’archivio da parte di terzi
Art. 10 Termini di protezione
(art. 9 e 11 LAr)
- Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 LAr.
- Gli atti procedurali soggiacciono al termine di protezione più lungo di 50 anni, conformemente all’articolo 11 LAr, salvo che al procedimento abbiano partecipato esclusivamente aziende o istituti di diritto pubblico.
- Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione.
- Per i verbali delle riunioni della Corte plenaria, della Direzione e delle diverse Corti vige il termine di protezione di 50 anni.
Art. 11 Calcolo del termine di protezione
(art. 10 LAr)
- Il termine di protezione vale, di regola, per l’insieme degli atti procedurali.
- Per il calcolo di tale termine è determinante per gli atti procedurali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.
- I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.
Art. 12 Proroga del termine di protezione
(art. 12 LAr)
- In singoli casi il termine di protezione può essere prorogato con decisione della Direzione del Tribunale, ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.
- Il segretario generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prorogato ai sensi del capoverso 1.
Art. 13 Consultazione durante il termine di protezione
(art. 13 LAr)
- Nella misura in cui il richiedente dimostri un interesse degno di protezione, la consultazione durante il termine di protezione può essere in particolare accordata se:
- le persone interessate vi hanno acconsentito;
- le persone interessate sono decedute da almeno 3 anni;
- i documenti già erano accessibili al pubblico e non vi sono nuovi motivi che si oppongano alla consultazione; oppure
- giustificato per un’attività scientifica, salvaguardando lo scopo della protezione.
- Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui è ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.
Art. 14 Consultazione dopo la scadenza del termine di protezione
- Scaduto il termine di protezione, chiunque ha diritto di consultare l’archivio del Tribunale.
- Di regola, la consultazione avviene nei locali del Tribunale.
Art. 15 Domanda di consultazione
- Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al segretariato generale.
- La domanda deve contenere:
- le generalità del richiedente;
- l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consultazione;
- se la consultazione è chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.
Art. 16 Decisione
- L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal segretario generale.
- Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.
Art. 17 Limitazioni
- L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità e di specifici segreti.
- Nel singolo caso, la consultazione può essere sottoposta ad altre limitazioni.
- Si può esigere che il richiedente dichiari per scritto di aver preso conoscenza delle limitazioni impostegli.
Sezione 4: Rimedi giuridici, tasse, entrata in vigore
Art. 18 Ricorso
Le possibilità di ricorso sono disciplinate dagli articoli 82–89 della legge del 17 giugno 20056sul Tribunale federale.
Art. 19 Tasse
- Le prestazioni di base fornite dal Tribunale per permettere la consultazione dei propri atti sono gratuite, sempre che non cagionino oneri straordinari.
- I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.
- Per il rimanente è applicabile per analogia l’ordinanza del 24 agosto 19947sulle tasse amministrative del Tribunale federale.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.