Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

151.15Federal Council Ordinance1 lug 1996

del 22 maggio 1996

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 19951sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

Art. 1 Contributi per programmi promozionali
  1. Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:
    1. massimamente rivolti verso la pratica;
    2. il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
    3. particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
    4. volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
    5. che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
    6. che presentano un carattere sperimentale.
  2. Possono parimenti essere sostenute con contributi:
    1. l’ideazione di basi programmatiche;
    2. la valutazione di programmi già esistenti;
    3. l’attività di sensibilizzazione.
  3. Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.
Art. 2 Contributi a consultori
  1. Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.
  2. Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:
    1. di personale;
    2. di materiale;
    3. di locazione;
    4. d’acquisto di materiale informativo.
Art. 3 Presentazione delle richieste
  1. Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.
  2. Alla richiesta vanno allegati:
    1. una descrizione precisa del progetto da finanziare;
    2. una descrizione degli obiettivi;
    3. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
    4. un piano di valutazione;
    5. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
    6. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
    7. un calendario di esecuzione del progetto.
  3. L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.
  4. Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.
Art. 4 Esame delle richieste
  1. L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.
  2. L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.
Art. 5 Determinazione dei contributi
  1. Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.
  2. Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.
Art. 6 Decisione
  1. Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari:
    1. il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200000 franchi;
    2. l’Ufficio, per le richieste fino a 200000 franchi.
  2. Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.
Art. 7 Sorveglianza e stesura di rapporti
  1. L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.
  2. Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.
  3. L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.
Art. 8 Valutazione
  1. L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.
  2. Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.
Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

Footnotes

  1. RS 151.1

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