Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione

142.513Federal Council Ordinance29 mag 2006

(Ordinanza SIMIC)

del 12 aprile 2006 (Stato 15 giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 20 giugno 20031sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 LSISA)

La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente:

  1. la struttura e il contenuto del SIMIC;
  2. gli obblighi di notificazione;
  3. i diritti d’accesso;
  4. la comunicazione dei dati;
  5. la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per: a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi o dalle disposizioni seguenti:2 1.3 la legge federale del 16 dicembre 20054sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)5, 2.6 la legge del 20 giugno 20147sulla cittadinanza (LCit), 3. l’accordo del 21 giugno 19998tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 4. l’accordo del 21 giugno 20019di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), 5.10 gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato 4, 6.11 l’accordo del 25 febbraio 201912tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, 7.13 gli articoli 66a e 66a bisdel Codice penale svizzero (CP)14e gli articoli 49a e 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 192715(CPM); b. dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti: 1. la legge del 26 giugno 199816sull’asilo (LAsi), 2. la convenzione del 28 luglio 195117sullo statuto dei rifugiati, 3. la convenzione del 28 settembre 195418sullo statuto degli apolidi, 4.19 gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; c. stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo; d. sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo; e. ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.

Sezione 2: Struttura e contenuto del SIMIC

Art. 3 Struttura del SIMIC
  1. Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:
    1. 20 .
    2. 21 un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier SIMIC).
  2. A ogni ricerca nel SIMIC concernente una persona o effettuata prima di rilasciare un permesso, può essere avviata automaticamente una consultazione nelle banche dati seguenti, sempreché l’utente sia autorizzato ad accedervi:22
    1. il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) previsto dall’ordinanza VIS del 18 dicembre 201323;
    2. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201624;
    3. il sistema d’informazione di Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201325;
    4. la banca dati Automated Search Facility di Interpol (ASF-Interpol) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 201326;
    5. 27 il casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) previsto dalla legge del 17 giugno 201628sul casellario giudiziale.29
  3. Per la fatturazione il SIMIC dispone di un’interfaccia con il sistema d’informazioni finanziarie utilizzato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).30
Art. 4 Contenuto del SIMIC

(art. 4 LSISA)

  1. Il SIMIC consta di due parti:
    1. una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;
    2. una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in funzione dei loro compiti legali (profili utente).
  2. La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:
    1. generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile);
    2. numero personale;
    3. 31 numero AVS.
  3. L’allegato 1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina le autorizzazioni per la consultazione e il trattamento dei dati.32
  4. .33

Sezione 3: Obblighi di notificazione

Art. 5 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali

(art. 7 cpv. 1 e 4 LSISA)

  1. Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano immediatamente:34
    1. i permessi di soggiorno di breve durata o i permessi iniziali di dimora rilasciati nonché i rinnovi, le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi e le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro;
    2. le trasformazioni dei permessi di soggiorno di breve durata;
    3. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone;
    4. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
    5. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
    6. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
    7. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
    8. le nascite e i decessi;
    9. le adozioni;
    10. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;
    11. i cambiamenti e le rettifiche d’identità;
    12. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
    13. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 ottobre 1999^35^sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata;
    14. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo;
    15. 36 le decisioni di rimpatrio nonché qualsiasi ritardo o posticipazione della loro esecuzione e la loro sospensione;
    16. 37 le espulsioni con ordine esecutivo e le espulsioni la cui esecuzione è posticipata nonché la revoca di tale posticipazione.
  2. Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.
Art. 6 Notificazioni di altre autorità

(art. 7 cpv. 1 e 2 LSISA)^38^

  1. Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:39
    1. 40 la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni della SEM, i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LStrI41e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen;
    2. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. La SEM42emana le pertinenti istruzioni;
    3. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.
  2. La SEM può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.
Art. 6a
Art. 7 Procedura di notificazione e registrazione dei dati

(art. 7 cpv. 1 LSISA)

  1. I dati personali possono essere notificati:
    1. 43 on line per il tramite dell’applicazione web;
    2. 44 elettronicamente per il tramite delle interfacce corrispondenti;
    3. sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.
  2. La SEM determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).
  3. Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC.45
Art. 8 Dati relativi a ricorsi

(art. 8 LSISA) Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica alla SEM i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

Sezione 4: Accesso al SIMIC

Art. 9 Dati del settore degli stranieri

(art. 9 cpv. 1 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
  2. 46 le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione di cui all’articolo 66a o 66a bisCP47o all’articolo 49a o 49a bisCPM48: per registrare le espulsioni, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen, quali segnalazioni ai fini del rimpatrio o ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno;
  3. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

1.49 la divisione Diritto e misure: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199750sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nonché per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento conformemente alla LStrI51,

2.52 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL 26 ottobre 201653,

3.54 i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l’esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera,

4.55 i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

– per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,

6.56 il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStrI57,

7. il servizio competente presso la SEM di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199758sul riciclaggio di denaro,

8.59 il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202060sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

c.61 i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia (UFG):62

1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198163sull’assistenza internazionale in materia penale,

2.64 l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 200765sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) o in relazione con procedure internazionali relative all’esazione delle prestazioni alimentari;

d.66 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrI;

e.67 i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone, il rilascio di visti in via eccezionale e la segnalazione della partenza delle persone tenute a lasciare lo spazio Schengen;

f. le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione svizzera in materia di cittadinanza;

g.68 il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

h. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS69;

i. le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

j. le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199970sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200371sui lavoratori distaccati in Svizzera;

k.72 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile: per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile73e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200474sull’unione domestica registrata;

l. gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi75;

m.76 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200677sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;

n.78 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

1. per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi del l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201579sulle attività informative (LAIn),

2. per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit80, della LStrI e della LAsi,

3. per l’esame di misure di allontanamento e di respingimento ai sensi della LStrI;

o.81 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:

  1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,
  2. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria; p.82 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)83, per l’adempimento dei suoi compiti: 1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione), 2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone; q.84 . r.85 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: per l’adempimento dei suoi compiti: 1. in veste di autorità competente in materia di assistenza amministrativa conformemente all’articolo 76 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004^86^; 2. in veste di organismo di collegamento per l’attuazione dell’assistenza amministrativa in materia di prestazioni familiari conformemente agli articoli 67–69 del regolamento (CE) n. 883/2004; s.87 le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP88; t.89 il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze.
Art. 10 Dati del settore dell’asilo

(art. 9 cpv. 2 LSISA)

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

  1. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
  2. i seguenti servizi di fedpol:

1.90 il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI,

2.91 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201692,

3.93 i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol, la Divisione Centrale operativa e l’ufficio SIRENE: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con Europol,

4.94 i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:

– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,

– per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi95,

7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199796sul riciclaggio di denaro,

8.97 il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la LPre98: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

c.99

d.100 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

e. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;

f. il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;

g. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;

h. le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

i.101 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile102e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2004103sull’unione domestica registrata;

j.104 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006105sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero AVS;

k.106 il SIC: esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn107, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi della LCit108, della LStrI109e della LAsi;

l.110 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti:

1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,

2. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;

m.111 l’UDSC, per l’adempimento dei suoi compiti:

1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),

2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;

n.112 .

o.113 le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;

p.114 la Segreteria di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per la verifica dell’esistenza di una procedura d’asilo concernente un richiedente;

q.115 le autorità cantonali di esecuzione delle pene: per la gestione dei casi e per l’esecuzione di sentenze e oneri ai sensi del CP116;

r.117 il Ministero pubblico della Confederazione: per la ricerca di indirizzi nell’ambito dell’esecuzione di sentenze

Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati

(art. 11 LSISA)

  1. La SEM esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
  2. L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. La SEM può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.
  3. La SEM determina segnatamente:
    1. i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali;
    2. in che modo possono essere utilizzati i dati personali;
    3. chi può trattare i dati personali;
    4. come vanno protetti i dati personali.
  4. Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Art. 12 Concessione dell’accesso

(art. 10 LSISA) Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.

Sezione 5: Comunicazione dei dati da parte della SEM

Art. 13 Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali

(art. 13 LSISA)

  1. La SEM può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati personali trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici:
    1. le autorità di cui agli articoli 9 e 10;
    2. i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA;
    3. l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei compiti affidati dalla LAsi118alle istituzioni di soccorso autorizzate;
    4. la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’eventuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.
  2. Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso 1 lettere c e d possono essere comunicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.
  3. Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 aprile 2025119sulla statistica federale e dell’ordinanza del 21 novembre 2007120sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso sedex o mediante un supporto elettronico di dati.121
  4. I dati di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.122
Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
  1. La SEM può comunicare dati personali resi anonimi:
    1. alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici;
    2. alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici;
    3. a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici.
  2. .123
Art. 15 Ad autorità estere e a privati

(art. 14 e 15 LSISA)

  1. La SEM trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole domande d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. La SEM segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che la SEM non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta.
  2. La SEM può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, la SEM offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 15a

Sezione 6: Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 16 Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica

(art. 5 cpv. 2 LSISA)

  1. La SEM designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC.
  2. La SEM stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
Art. 17 Sicurezza dei dati e delle informazioni

(art. 5 cpv. 1 LSISA)

  1. La sicurezza dei dati è retta:
    1. 124 dall’ordinanza del 31 agosto 2022125sulla protezione dei dati (OPDa);
    2. 126 dall’ordinanzadell’8 novembre 2023127sulla sicurezza delle informazioni.128
  2. La SEM, le autorità di cui agli articoli 9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi129, la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.
Art. 18 Archiviazione, distruzione e limitazione dell’accesso

(art. 17 lett. c e d LSISA)

  1. I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono distrutti.
  2. I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.
  3. I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti della SEM (Ambito Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazione all’Archivio federale 50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione.
  4. La SEM distrugge i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:
    1. in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono distrutti tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;
    2. se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono distrutti dopo 26 mesi;
    3. in caso di decesso, i dati sono distrutti cinque anni dopo la morte;
    4. in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono distrutti 15 anni dopo la fine del soggiorno;
    5. 130 i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007131sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono distrutti dopo dieci anni;
    6. 132 le dichiarazioni di garanzia sono distrutte dopo cinque anni;
    7. 133 i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono distrutti in occasione di ogni registrazione di nuovi dati biometrici o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione;
    8. 134 i dati relativi ai documenti di viaggio svizzeri per stranieri sono distrutti 20 anni dopo la prima registrazione.
  5. Se in uno dei casi di cui al capoverso 4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono distrutti al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.
Art. 19 Diritti degli interessati

(art. 6 LSISA)

  1. I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020135sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 1968136sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e –111g LStrI137.138
  2. L’interessato che intende far valere i propri diritti deve presentare alla SEM una domanda nella forma prevista dall’articolo 16 OPDa139.140
  3. I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.

Sezione 7: Statistiche e controlli

Art. 20 Statistica
  1. La SEM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.
  2. La SEM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStrI141, la LAsi142, la LCit143, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone144e la Convenzione AELS145, nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen146e di Dublino147.148
  3. Pubblica le statistiche più importanti.
  4. Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organizzazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore.
  5. Collabora alla stesura della rilevazione federale annuale per la statistica della popolazione e delle economie domestiche, la statistica sulla migrazione e la statistica delle persone occupate. La SEM fornisce all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025149sulla statistica federale:150
    1. a scadenze regolari, dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC;
    2. i dati relativi ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati, necessari per la stesura della statistica dell’aiuto sociale.151
  6. Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.
Art. 21 Controlli
  1. Con l’aiuto del SIMIC, la SEM svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.
  2. Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, la SEM comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.

Sezione 8: Emolumenti

Art. 22
  1. Per le domande d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono alla SEM un emolumento di 40 franchi.152
  2. Deve alla SEM un emolumento a copertura delle spese:
    1. la persona o l’organizzazione privata, se la SEM fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4);
    2. l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se la SEM procede a rilevazioni statistiche speciali secondo gli articoli 14 e 20 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.
  3. Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.
  4. Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 2007153sugli emolumenti LStrI.154

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 novembre 1994155sul Registro centrale degli stranieri è abrogata.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 25
Art. 25a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
  1. La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 2006156sull’armonizzazione dei registri.
  2. Il numero AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS viene registrato se si tratta di:
    1. persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;
    2. persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.
  3. La procedura della prima comunicazione completa del numero AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterdell’ordinanza del 31 ottobre 1947157sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 26 Entrata in vigore
  1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.
  2. I seguenti campi di dati dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007: – «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a); – «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d); – «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i).
Allegato 1

(art. 4 cpv. 3)

Livello d’accesso e autorizzazione a trattare i dati

Legenda

Livello d’accessoA Consultazione in rete B Trattamento W Comunicazione via piattaforma informatica nel singolo caso Vuoto Nessun accesso Unità organizzativeACEP Autorità cantonale di esecuzione delle pene AEG Autorità incaricata dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFCt Autorità fiscali cantonali ASC Autorità cantonali e comunali dello stato civile, Ufficio federale dello stato civile CdA Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CDF Controllo federale delle finanze Cit. Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM Commissioni tripartite secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 1999158sui lavoratori distaccati CP Comandi cantonali e comunali di polizia DFAE Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato, Direzione politica e Direzione consolare fedpol Ufficio federale di polizia – I Divisione Diritto e misure – II Polizia giudiziaria federale (PGF) – III Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Divisione Centrale operativa, ufficio SIRENE, Divisione Documenti d’identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) – IV Settore Ricerche RIPOL MIGRA Autorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri, autorità in materia di stranieri del Principato del Liechtenstein MPC Ministero pubblico della Confederazione: servizio Esecuzione delle sentenze OCF Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera RSE Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SCAR Servizi di coordinamento asilo e rifugiati SEM Segreteria di Stato della migrazione – I Pianificazione e risorse / Fornitore di prestazioni informatiche – II Collaboratore specialista in materia di stranieri (eccettuato il settore della cittadinanza) – III Servizio dei fascicoli (registrazione) – IV Collaboratore specialista in materia di asilo – V Collaboratore specialista in materia di cittadinanza SIC Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Servizio delle attività informative della Confederazione TAF Tribunale amministrativo federale – I sesta corte – II quarta e quinta corte UCC Ufficio centrale di compensazione UCL Uffici cantonali e comunali del lavoro UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFG Ufficio federale di giustizia – I ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale – II ambito direzionale Diritto privato

Catalogo dei dati SIMIC

Denominazione dei campi di datiSEMPartner SEM
MIGRAUCLOCFCPASCfedpolSICTAFUCCRSEDFAEUFGCOMCit.CDFSCARAFCtCdAAFCUDSCUFASAEGACEPMPC
IIIIIIIVVIIIIIIIVIIIIII
I. Dati di base
1. Identità
AppellativiBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
CognomiBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
NomiBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
Data di nascitaBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
CittadinanzaBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
SessoBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAAA
Stato civileBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAA
Numero di telefonoBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
E-mailBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
FotografiaBBBBAAAAA
Impronte digitaliBBBBAAAAA
FirmaBBBBAAAAA
2. Numero personale
ID personale SIMIC (n. del fascicolo elettronico)BABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAA
Numero personale settore degli stranieriBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAA
Numero personale settore dell’asiloBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAA
Numero d’assicurato AVSBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAA
II. Fascicolo elettronico (eDossier)
1. Gestione dei fascicoli
Detentore del fascicoloBBBBBBBABB
Trattato da collaboratore specialistaBBBBBBBABB
Trattato dal/finoBBBBBBBABB
Stato del fascicoloBBBBBBBABB
Data apertura fascicoloBBBBBBBABB
Data di annullamentoBBBBBBBABB
Classe d’archiviazioneBBBBBBBBB
2. Informazioni in merito al documento
Categorie (LStrI159, LAsi160, LCit161)BBBBBBBABB
Designazione del documentoBBBBBBBAAAABB
Data del documentoBBBBBBBAAAABB
Collaboratore specialista competenteBBBBBBBAAAABB
Provenienza (data/tipo)BBBBBBBABB
Data di annullamentoBBBBBBBABB
III. Permessi elettronici secondo il diritto degli stranieri (eARB)
Numero della praticaBBBBBBBBB
Tipo di praticaBBBBBBBBB
CategoriaBBBBBBBBB
Stato del trattamentoBBBBBBBBB
ComunicazioniBBBBBBBBB
Utente eARBBBBBBBBBB
Data della domandaBBBBBBBBB
Data della decisione preliminareBBBBBBBBB
IV. Permessi elettronici secondo il diritto in materia di asilo (eAsilo)
Numero della praticaBBBBBBB
Tipo di praticaBBBBBBB
CategoriaBBBBBBB
Stato del trattamentoBBBBBBB
ComunicazioniBBBBBBB
Utente eAsiloBBBBBBB
Data della domandaBBBBBBB
Data della decisione preliminareBBBBBBB
V. Rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di permessi di ritorno per stranieri (eISR)
Tipo di documento di viaggioBBAABAAA
DimensioniBBAABAAA
Data di rilascioBBAABAAA
Durata di validitàBBAABAAA
Codice PaeseBBAABAAA
Numero del documento di viaggioBAAAAAAA
Autorità di rilascioBBAABAAA
Rappresentante legale dello straniero minorenne o interdettoBBAABAAAA
Informazioni inserite su richiesta della personaBBAABAAA
Durata del viaggioBBAABAAA
Statuto di soggiornoBBAABAAA
Motivo del viaggioBBAABAAA
DestinazioneBBAABAAA
Indicazioni relative alla perdita di un documento di viaggioBBAABAAA
Indicazioni relative alla registrazione o alla soppressione della registrazione di un documento di viaggio in RIPOLBBAABAAA
RitiroBBAABAAA
Data del deposito della domandaBBAABAAA
Data della decisioneBBAABAAA
Altre indicazioni relative alla domandaBBAABAAA
Altre indicazioni relative al documento di viaggioBBAABAAA
Firma del rappresentante legale dello straniero minorenne o interdettoBBAABAAA
VI. Fascicoli cartacei
1. Ubicazione dei fascicoli
UbicazioneBBBBBBABBAAAAAA
2. Informazioni in merito al fascicolo
Categoria fascicoloBABBBAAAAA
Numero fascicoloBABBBAAAAA
Motivo ordinazioneBBBBB
3. Contenuto fascicolo
Designazione del documentoBBBBBAAAA
Provenienza
(collab. special. data)
AAAAAAAAAA
Data d’entrataABAAAAAAAA
Data d’uscita
(ad es. documento di legittimazione del Paese d’origine)
ABAAAAAAAA
VII. Altri campi di dati SIMIC
1. Numero riferimento
Numero riferimentoBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Numero riferimento cantonaleBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Numero riferimento LCitBBBABAAAB
ComuneBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Fascicolo (ubicazione, data, ora e durata di validità)BBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Comunicazione del centro di rilevamento biometricoAAABAAAAA
Token (codice)AAABAAAAA
Data per il rilevamento biometricoAAABAAAAA
2. Settore degli stranieri
a. Identità
Data di registrazioneAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Statuto personale (codice)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAA
Numero assicurazione sociale stranieraBAAABBAAAAAAAAA
Paese d’origineBBBAABBAAAAAAAAAAWAAAA
Luogo d’origineBBBAABBAAAAAAAAAWAAAA
Statuto dal profilo del soggiorno nel Paese di provenienzaBAAABBAAAAAAAA
Cittadinanza del coniugeBBBAABBBAAAAAAAAAAA
Cittadinanza del partner registratoBBBAABBBAAAAAAAAAAA
Luogo di nascitaBBBBBBBBAAAAAAAAAAAWAAABA
Nascita in Svizzera (sì/no)BBBAABBAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
Data del decessoBBAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Coniuge svizzero (sì/no)BBBAABBAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
Il partner registrato è svizzero (sì/no)BBBAABBAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
Libretto per stranieri dei genitoriBBBAABBAAAAAAA
Genitore svizzero (sì/no)BBBAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cognomi, nomi dei genitoriBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAWABA
Cognomi, nomi, data di nascita dei figliBAAABBAAAAAAAAAAWAA
Famiglia o gruppo (codice)BBBAABAAAAAAW
Numero di famiglia o di gruppoBBBAABAAAAAA
Numero di controllo del processo (PCN)BAAAAAAAAAAAAAAAAA
Luogo, data e ora del rilevamento delle impronte digitaliBBAAABABAAAAAA
b. Indirizzi
Indirizzo all’esteroBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Indirizzo in SvizzeraBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
Comune di residenzaBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
Indirizzo postaleBBBBABBAAAAAAAAAAAAAAAAA
Indirizzo valido dalBBBBABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Indirizzo di contatto in Svizzera o all’estero del lavoratore distaccatoBAAABBAAAAAAAAA
c. Documenti di viaggio e d’identità
Classificazione
(originale, copia, …)
BBBAABBBAAAAAAAAAAAAAAABA
Tipo del documento di legittimazioneBBBAABBBAAAAAAAAAAAAAAABA
Autorità di rilascio, luogo e PaeseBBBAABBBAAAAAAAAAAAAAAABA
Data del rilascio e durata di validitàBBBAABBBAAAAAAAAAAAAAAABA
NumeroBBBAABBBAAAAAAAAAAAAAAABA
d. Entrata
Paese limitrofoBAAABBAAAAAAAAAA
Rappresentanza all’estero responsabileBBABABAAAAAAAAAAAAAAAAA
Decisione d’entrata valida dal e fino alBBAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Durata probabile del soggiornoBBABABAAAAAAAAAAAAA
Numero di familiari partecipanti al viaggioBBAAABAAAAAAAAAAAA
ProfessioneBBAAABAAAAAAAAAAAAAA
Condizioni d’entrataBBAAABAAAAAAAAAAAAAAAA
Durata del soggiorno richiestaBAAABBAAAAAAAAAA
e. Misure coercitive
Tipo di carcerazioneBBBABAA
Inizio della carcerazioneBBBABAA
Fine della carcerazioneBBBABAA
Giorni di carcerazioneBBBABAA
Rimpatrio (sì/no)BBBABAA
Rappresentazione legale per i minori (sì/no)BBB
Misure a protezione del minore (sì/no)BBB
Luogo di carcerazioneBBBABAA
Durata della carcerazioneBBBABAA
f. Soggiorno e partenza
Numero del permessoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAA
StatutoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dati sul rilascio del permessoAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAA
Tipo di permessoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAAA
Data effettiva d’entrataBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAA
Data determinante per il domicilioBBAAABAAAAAAAAAAA
Data cambiamento statutoBBAAABAAAAAAAAAA
Motivo della data determinanteBBAAABAAAAAAAA
Data di notificazioneBBAAABBAAAAAA
Autorizzazione valida dal e fino alBBAAABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Autorità di rilascioAAAAABAAAAAAAAA
Tipo dell’ammissione (codice)BBAAABBAAAAAAAAAAAAWAAA
g. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR)
Riferimento all’ufficio del lavoroBBABBAAA
Durata di validità della decisioneBBAABAAAA
Tipo di contingenteAAAAAAAA
Numero di contingenteAAAAAAAAA
Periodo del contingenteBBAABAAAA
Unità del contingenteAAAAAAA
Data della registrazioneBBBAAAAA
Data della domandaBBBAAAAAA
Articolo
(richiesto/autorizzato)
BBBAAAAA
Numero di mesi
(massimo/minimo)
BBBAAAAA
Stato del trattamentoBBBAAAAA
CondizioniBBBAAAAA
MotivazioneBBBAAAAA
Referenze della dittaBBBAAAAA
h. Attività lucrativa
Attività esercitataBBABABBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Posizione professionaleBBABABBAAAAAAAAAA
Inizio e fine dell’impiegoBBABABBAAAAAAAAAAAAA
Paese di lavoroBBAAABBAAAAAAAAAAA
Attività lucrativa accessoriaBBABABBAAAAAAAAAAA
Numero ore di lavoro settimanaliBBAAABBAAAAAAAAAAA
Luogo di assunzione
(indirizzo, coordinate geografiche o descrizione)
BBABABBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Stato della procedura di notificazione secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle personeBABBAAAAAAAAAAA
Giorni di servizio prestatiBABBAAAAAAAA
Decisione negativa concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP162BABBAAAAAA
SalarioBBBBAAAA
i. Dati delle aziende
Numero dell’azienda SIMICAAAAAAAAAAAAAAA
Nome dell’aziendaBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
IndirizziBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Numero di telefono e indirizzo di posta elettronicaBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Persona responsabile (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)BBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Persona di contatto in Svizzera (azienda, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)BBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Numero IDIBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Identificatore EasyGovBBABABBAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AgglomerazioneBBABABBAAAAAAAA
Gruppo economicoBBABABBAAAAAAAA
Comune di lavoroBBABABBAAAAAAAAAA
Ultima mutazione (utente/data)AAAAAAAAAAAAAAAAA
Paese (codice)BBABABBAAAAAAAA
Numero collettivo delle aziendeBBABABBAAAAAAAA
Effettivo massimo ballerine per impresaBBBAAAA
Datore di lavoro in Svizzera, datore di lavoro all’estero o prestatore di servizi indipendente all’esteroBABBAAAAAAA
j. Dati generali sulla cittadinanza
Numero e categoria del fascicoloBABABAAAAA
Tipo e numero della praticaBABABAAA
Lingua maternaBABABAAA
Data di nascita del coniugeBABABAAAA
Data di nascita del partner registratoBABABAAAA
Luogo di nascitaBABABAAAA
Data del decessoBABABAAAA
Cognomi e nomi dei genitoriBABABAAAA
Cittadinanza svizzera (sì/no)BABABAAAA
Coniuge svizzero (sì/no)BABABAAAA
Il partner registrato è svizzero (sì/no)BABABAAAA
Genitore svizzero (sì/no)BABABAAAA
Tipo e durata del permesso di soggiornoBABABAAAA
Luogo d’origineBABABAAA
Data di entrata e di uscitaBABABAAAA
Indirizzo in Svizzera e all’esteroBABABAAAA
Rappresentanza all’estero in caso di domanda dall’esteroBABABAAA
Tipo di naturalizzazioneBABABAAA
Comune di naturalizzazioneBABABAAA
Data della decisioneBABABAAA
Collaboratore specialista competenteBABABAAA
Data di naturalizzazioneBABABAAA
Data passaggio in giudicatoBABABAAAA
Ordini/provvedimenti presiBABABAAA
Nome e indirizzo degli interessatiBABBAAA
Controllo del disbrigoBABBAAA
FatturazioneBABAB
k. Dati sulla cittadinanza relativi alla procedura di annullamento
Data della decisione dell’ultima procedura di naturalizzazioneBBB
Data di nascita della persona la cui naturalizzazione va annullataBBB
Data di nascita del coniuge o del partner registratoBBB
Data del matrimonioBBB
Cognomi e nomi del coniuge svizzeroBBB
Data audizione diretta coniugeBBB
Data audizione cantonale coniugeBBB
Data separazioneBBB
Numero di mesi fino alla separazioneBBB
Dichiarazione unione coniugaleBBB
Data firma dichiarazione unione coniugaleBBB
Divorzio chiesto daBBB
Data domanda divorzioBBB
Data divorzioBBB
l. Misure d’allontanamento (decisione di rimpatrio secondo l’art. 68a cpv. 1 lett. a, c e d LStrI e divieto d’entrata secondo l’art. 67 LStrI) eMAP
Autorità competenteBBABABAAAAAAAAAAAAAB
Decisione (tipo)BBABABAAAAAB
Data della decisioneBBABABAAAAAB
Rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoriaAAAAAAAAAAAA
Motivazione (decisione di rimpatrio)BBABABAAAAAB
Divieto d’entrata successivo (sì/no)BBABABAAAAAA
Minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici (sì/no)BBABABAAAAAA
Fattispecie penaliAAAAAAAAAAAA
Caratteristiche particolariBBABABAAAAAB
Data di notificazione / entrata in vigoreBBAAABBAAAAAAAAAAB
Valevole dal e fino al / durataBBAAABBAAAAAAAAAAAAAAAB
AbrogazioneBBABABBAAAAAAAAAAAAB
Motivazione
(divieto d’entrata)
BBAAABBAAAAAAAAAAAB
Ramo economicoBBAAABBAAAAAAA
Data della domandaBBAAABBAAAAAA
Termine di partenzaBBABABABAAAAAAAAAAAAAB
Data e luogo di partenzaBBABABBAAAAAAAAAAAB
Stato di destinazione del rimpatrioBBABABBAAAAAAAAAAB
Categoria della partenzaBBABABBAAAAAAAAAAB
Sospensione / effetto sospensivo / posticipazioneBBABABBAAAAAAAAAAAAAAB
Osservazioni come da decisioneBBAAABBAAAAAAAAAAAB
Autorità giudiziaria e riferimento alla sentenzaAAAAABAAAAAAAB
Membro di famiglia cittadino UE/AELSBBBBAAAAAAAB
Statuto SISBBBBAAAAAB
Documenti digitalizzati (decisioni, sentenze, ecc.)BBBBBAAAAAB
m. Rapporto di controllo alla frontiera
Numero posto di confineBAAAAABAAAAAAAAAA
Designazione del posto di confine e del funzionarioBAAAAABAAAAAAAAAAAA
Luogo di passaggio della frontieraBAAAAABAAAAAAAAAAAA
Date di entrata e di partenzaBAAAAABAAAAAAAAAAA
Mezzo di trasportoBAAAAABAAAAAAAAAA
Motivo del trattenimentoBAAABAAAA
Passaggio di frontiera osservato da/non osservatoBAAABAAAA
FattiBAAABAAAA
Osservazioni interneBAAABAAAA
Descrizione della falsificazioneBAAABAAAA
Data/ora del respingimentoBAAAAABAAAAAAAAAAAA
Stesura rapporto di polizia (sì/no)BAAAAABAAAAAAAAAA
Motivi del respingimento (codice)BAAAAABAAAAAAAAAAAA
Data/ora della consegna alla poliziaBAAAAABAAAAAAAAAA
n. Osservazioni strutturate
Codici d’osservazioneBBBAABBAAAAAA
Codici d’osservazione validi dal e fino alBBBAABBAAAA
Collaboratore specialistaBBBAABBAAA
UtenteBBBAABBAAAA
Data della mutazioneBBBAABBAAAA
o. Ricerca del luogo di soggiorno
Richiedente
(cognomi/indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)
BAAA
p. Tasse
Tasse delle autorità degli stranieriBBAAABB
Tasse delle autorità cantonali del lavoroBBAABB
Tasse delle autorità preposte alla cittadinanzaBBAAB
Saldo cassaBBB
q. Protocollo delle mutazioni
Tipo di mutazioneAAAAAAAAAAAAA
UtenteAAAAAAAAAAAAA
Data della mutazioneAAAAAAAAAAAAA
Data dell’eventoAAAAAAAAAAAAA
Data del rilascioAAAAAAAAAAAAAAA
Autorità decisionale e autorità richiedenteAAAAAAAAAAAAA
Tipo di decisioneAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Settore dell’asilo
a. Identità
ReligioneBABBAAAAAAAAAAAAAAAA
Lingua maternaBABBAAAAAAAAAAAAAAA
Gruppo etnicoBABBAAAAAAAAAAAAAAA
Cittadinanza alla nascitaBABAAAAAAAAAAAAAWAAA
Luogo di nascitaBABAAAAAAAAAAAAAWAAA
Codice d’origineBBBAAAAAAAAAAAAAWAA
Cognomi e nomi dei genitoriBABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAA
Mezzi finanziari propriBABBAAAAAAA
Dichiarazione di garanziaBABBAAAAAAA
IndirizziBABAABAAAAAAAAAAAAAAWAA
Categorie di identità (Codice NINA)BABAAAAA
Conoscenze linguisticheBBBB
FormazioneBBBB
Attività lucrativa svolta finoraBBBB
b. Documenti di viaggio o d’identità
Classificazione (originale, copia, ecc.)BBBBAAAAAAAAAAAAAA
Tipo di documento di legittimazioneBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAA
Autorità di rilascio, luogo e PaeseBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAA
Data di rilascio e durata di validitàBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAA
NumeroBBBBABBBAAAAAAAAAAAAAAA
c. Procedura
In generale
Caso medicoBABBA
Tipo di praticaBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tipo di trattamentoBABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Data e ora del deposito della domandaBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Stato della proceduraBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cognomi e indirizzo degli interessatiBABAAAAAAAAAAAAAAA
Cantone di attribuzioneBABAAAAAAAAAAAAAAAAA
Data di apertura della praticaBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Data del disbrigo della praticaBABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Passaggio in giudicatoBABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
TerminiBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Codice d’osservazioneBABAAAAAAA
Data di deposito e di evasione del ricorsoBABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Collaboratore specialista competenteAABBAAAAAAAAAAAAAAA
Rilevamento delle impronte digitali
Numero di controllo del processo (NCP)BABAAAAAAABAAAAA
Luogo, data e ora del rilevamentoBABAAAAAAABAAAAA
Attribuzione e ripartizione
Data di disbrigo della decisione d’attribuzioneBABAAAAAAAAAAAAAA
Motivo della mutazioneBABAAAAAAAAAAAAA
Cantone interessato dalla ripartizioneBABAAAAAAAAAAAAA
Data ripartizioneBABAAAAAAAAAAAAA
Determinante sì/noBABAAAAAAAAAAAAA
Riga per commentoBABAAAAAAAAAAAAA
Collaboratore specialistaBABAAAAAAAAAAAAA
Documento di legittimazione settore dell’asilo
CategoriaBABAABAAAAAAAAAAAAAAAAA
Valevole finoBABAABAAAAAAAAAAAAAAAAA
Data dell’allestimentoBABAABAAAAAAAAAAAAAAAAA
Attività lucrativaBAAAABAAAAAAAAAAAAAA
Cognome e indirizzo del datore di lavoroBAAAABAAAAAAAAAAAAAA
Collaboratore specialistaBABAABAAAAAAAAAAAAAA
Contributo speciale
Obbligo contributo specialeBAAAAAAAAAAAA
Obbligo massimoBAAAAAAAAAAAA
SaldoBAAAAAAAAAAAA
CronologiaBAAAAAAAAAAAA
d. Dati relativi agli accertamenti della provenienza in base alla lingua (dati LINGUA)
Mandato
Data di ricezione (mandato)BBB
Paese d’origine indicato dal richiedenteBBB
Regione d’origine indicata dal richiedenteBBB
Conoscenze linguisticheBBB
Conoscenze linguistiche testateBBB
Competenza della linguaBBB
Lingua madreBBB
Stato del mandatoBBB
Dati complementari del richiedenteBBB
Data del colloquioBBB
Data di chiusuraBBB
Registrato ilBBB
PaeseBBB
Luoghi o regione di soggiornoBBB
Data dell’inizio e della fine del soggiornoBBB
Analisi e perizie
Registrazioni sonoreBBB
EspertoBBB
Colloquio fatto daBBB
Linguista responsabileBBB
Tipo di periziaBBB
Lingua della periziaBBB
Risultato
Campi analizzatiBBB
CategorieBBB
PaeseBBB
RegioneBBB
Cerchia o comunità linguisticaBBB
Dichiarazioni di provenienza confermateBBB
Allegato 2

(art. 13 cpv. 2)

Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13

Legenda

Comunicazione dei dati: CD: ammessa Vuoto: non ammessa

Unità organizzative: OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati CSC/CCC: Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) /
Casse di compensazione cantonali

OSARCSC/CCC
Dati personali asilo
Cognome(i)CDCD
Nome(i)CDCD
Cognome(i) e nome(i) dei genitoriCDCD
Appellativo(i)CDCD
Data di nascitaCDCD
SessoCDCD
CittadinanzaCDCD
Numero personale settore dell’asiloCDCD
ID personale SIMICCDCD
Numero AVSCD
IndirizziCDCD
Procedura
Tipo di praticaCD
Tipo di disbrigoCD
Stato della proceduraCD
Cantone di attribuzioneCDCD
Data di apertura della praticaCD
Allegato 3

(art. 24)

Modifica del diritto vigente

.163

Allegato 4

(art. 2 lett. a n. 5)

Accordi d’associazione a Schengen e Dublino

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi d’associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004164tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. Accordo del 26 ottobre 2004165sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Convenzione del 22 settembre 2011166tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. Accordo del 17 dicembre 2004167tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. Accordo del 28 aprile 2005168tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. Protocollo del 28 febbraio 2008169tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

2. Accordi d’associazione a Dublino

Gli accordi d’associazione a Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004170tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
  2. Accordo del 17 dicembre 2004171tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  3. Protocollo del 28 febbraio 2008172tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
  4. Protocollo del 28 febbraio 2008173tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Footnotes

  1. RS 142.51

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  4. RS 142.20

  5. Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  6. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 3 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

  7. RS 141.0

  8. RS 0.142.112.681

  9. RS 0.632.31

  10. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  11. Introdotta dalla cifra III n. 3 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

  12. RS 0.142.113.672

  13. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  14. RS 311.0

  15. RS 321.0

  16. RS 142.31

  17. RS 0.142.30

  18. RS 0.142.40

  19. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  20. Abrogata dall’all. 4 dell’O del 18 dic. 2013 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti, con effetto dal 20 gen. 2014 (RU 2014 3).

  21. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 73).

  22. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).

  23. RS 142.512

  24. RS 361.0

  25. RS 362.0

  26. RS 366.1

  27. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).

  28. RS 330

  29. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  30. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2177).

  31. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

  32. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 933).

  33. Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5615). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1453).

  34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  35. RS 823.20

  36. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  37. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  38. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  39. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  40. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 15 apr. 2017 (RU 2017 2177).

  41. RS 142.20

  42. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  43. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 73).

  44. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 73).

  45. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  46. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  47. RS 311.0

  48. RS 321.0

  49. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

  50. RS 120

  51. RS 142.20

  52. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  53. RS 361.0

  54. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  55. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

  56. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  57. RS 142.20

  58. RS 955.0

  59. Introdotto dall’all. 2 n. 1 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

  60. RS 941.42

  61. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  62. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 344).

  63. RS 351.1

  64. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 mag. 2025, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 344).

  65. RS 211.222.32

  66. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  67. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  68. Nuovo testo giusta l’all. 4 dell’O del 18 dic. 2013 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti, con effetto dal 20 gen. 2014 (RU 2014 3).

  69. Nuova espr. giusta l’all. n. II 3 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  70. RS 823.20

  71. RS 823.201

  72. Nuovo testo giusta l’all. cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

  73. RS 210

  74. RS 211.231

  75. RS 142.31

  76. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).

  77. RS 431.02

  78. Introdotta dall’all. n. 9 dell’O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

  79. RS 121

  80. RS 141.0

  81. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  82. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5197). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4569).

  83. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  84. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5197). Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4569).

  85. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).

  86. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1372/2013, GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27.

  87. Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  88. RS 311.0

  89. Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  90. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

  91. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  92. RS 361.0

  93. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 647).

  94. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

  95. RS 142.31

  96. RS 955.0

  97. Introdotto dall’all. 2 n. 1 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

  98. RS 941.42

  99. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  100. Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

  101. Nuovo testo giusta l’all. cifra I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).

  102. RS 210

  103. RS 211.231

  104. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).

  105. RS 431.02

  106. Introdotta dall’all. n. 9 dell’O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 933).

  107. RS 121

  108. RS 141.0

  109. RS 142.20

  110. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  111. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5197). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4569).

  112. Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 5197). Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4569).

  113. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).

  114. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3047).

  115. Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  116. RS 311.0

  117. Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 giu. 2023 (RU 2023 247).

  118. RS 142.31

  119. RS 431.011

  120. RS 431.021

  121. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri (RU 2007 6719). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

  122. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

  123. Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  124. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  125. RS 235.11

  126. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 6 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  127. RS 128.1

  128. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

  129. RS 142.31

  130. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  131. RS 142.201

  132. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  133. Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).

  134. Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 15 set. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 552).

  135. RS 235.1

  136. RS 172.021

  137. RS 142.20 . Questo rimando è ora privo di oggetto: gli art. 111e e 111f sono stati abrogati. L’art. 111g ha un nuovo testo.

  138. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  139. RS 235.11

  140. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  141. RS 142.20

  142. RS 142.31

  143. RS 141.0

  144. RS 0.142.112.681

  145. RS 0.632.31

  146. Tali Acc. sono menzionati nell’all. 4 n. 1.

  147. Tali Acc. sono menzionati nell’all. 4 n. 2.

  148. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  149. RS 431.011

  150. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

  151. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  152. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).

  153. RS 142.209

  154. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).

  155. [RU 1994 2859; 1996 194; 1999 1240; 2001 3184; 2002 1741art. 35 n. 3; 2003 1380art. 18 n. 1; 2004 1569cifra II n. 3,4813all. n. 4; 2005 1321]

  156. RS 431.02

  157. RS 831.101

  158. RS 823.20

  159. RS 142.20

  160. RS 142.31

  161. RS 141.0

  162. O del 22 mag. 2002 sull’introduzione della libera circolazione (RS 142.203 ).

  163. Le mod. possono essere consultate allaRU 2006 1945.

  164. RS 0.362.31

  165. RS 0.362.1

  166. RS 0.362.11

  167. RS 0.362.32

  168. RS 0.362.33

  169. RS 0.362.311

  170. RS 0.142.392.68

  171. RS 0.363.32

  172. RS 0.142.393.141

  173. RS 0.142.395.141