Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri

142.281OEAEFederal Council Ordinance1 ott 1999

(OEAE)

dell’11 agosto 1999 (Stato 15 giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2;
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983sull’asilo (LAsi);
visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),5

ordina:

Sezione 1: Aiuto all’esecuzione

Art. 1 Disposizioni generali

(art. 71 LStrI)

  1. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66a bisdel Codice penale6oppure dell’articolo 49a o 49a bisdel Codice penale militare del 13 giugno 19277(espulsione giudiziaria).
  2. Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).
Art. 2 Inizio dell’aiuto all’esecuzione

(art. 71 lett. a LStrI)

  1. La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
  2. Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
  3. Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
  4. La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio.
Art. 2a Colloquio sulla partenza
  1. Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
  2. Nella procedura celere di cui all’articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
  3. Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
  4. Il colloquio sulla partenza serve in particolare a:
    1. spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata;
    2. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;
    3. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto;
    4. informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi;
    5. comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrI;
    6. informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno;
    7. informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viaggio di cui all’articolo 59a capoverso 2bisOAsi 2.
Art. 2b Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa
  1. L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
  2. Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bisOAsi 2 (spese di viaggio) e 59a bisOAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
  3. La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
Art. 3 Accertamenti d’identità e di cittadinanza
  1. La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.8
  2. A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine.9
  3. Se una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall’articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a –10i dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199910sull’asilo.11
  4. La SEM informa il Cantone sull’esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.12
Art. 4 Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari

(art. 97 cpv. 2 LAsi) L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

Art. 4a Convenzioni con autorità estere

(art. 48a LOGA) Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)13e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.

Art. 5 Organizzazione della partenza

(art. 71 lett. b LStrI)^14^

  1. Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.15
  2. Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta.
  3. La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.16
Art. 6 Collaborazione con il DFAE

(art. 71 lett. c LStrI)^17^

  1. La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su:
    1. le questioni relative all’ottenimento di documenti;
    2. l’organizzazione della partenza e del ritorno;
    3. la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento.
  2. Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.18
Art. 7 Documentazione d’esecuzione e perfezionamento professionale
  1. La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
  2. Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
Art. 8 Assistenza amministrativa cantonale

I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

Art. 9 Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi

Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.

Art. 10 Sospensione dell’aiuto all’esecuzione
  1. La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché:
    1. 19 motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria;
    2. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale;
    3. non è nota la dimora dello straniero.20
  2. L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
Art. 11 Servizio all’aeroporto

La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti:

  1. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi;
  2. fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 200821sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;
  3. organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo;
  4. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea;
  5. organizzazione di voli speciali;
  6. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti;
  7. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
Art. 11a Prestazioni all’aeroporto
  1. La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare:
    1. dell’accoglienza di persone all’aeroporto;
    2. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;
    3. del controllo di sicurezza;
    4. della scorta di polizia fino all’imbarco;
    5. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.
  2. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.
  3. Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:
    1. 440 franchi per i voli di linea;
    2. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.22
  4. La SEM assicura l’accompagnamento medico:
    1. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese;
    2. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
Art. 12 Sistema d’informazione eRetour

(art. 109f –109j LStrI)

  1. I terzi incaricati di cui all’articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour:
    1. le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
    2. i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
    3. i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza;
    4. i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno;
    5. i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).
  2. Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 1.
  3. La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.
  4. I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all’Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l’espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 13 Rimborso delle spese da parte dei Cantoni

I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.

Art. 14 Rimborso delle spese
  1. La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.
  2. Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.
Art. 15 Partecipazione alle spese d’esercizio
  1. In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.23
  2. Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
  3. La SEM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio.
  4. .24
Art. 15a Partecipazione alle spese d’esercizio dei centri cantonali di partenza

(art. 82 cpv. 3 lett. b e art. 73 cpv. 1 lett. c LStrI)

  1. Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se:
    1. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate;
    2. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; e
    3. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine.
  2. In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.

Sezione 1a: Rilevamento di dati nell’ambito delle misure coercitive

Art. 15abis .
  1. Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell’asilo e degli stranieri:25
    1. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione;
    2. il numero dei rinvii;
    3. il numero dei rilasci in libertà;
    4. la cittadinanza delle persone incarcerate;
    5. il sesso e l’età delle persone incarcerate;
    6. il tipo di carcerazione;
    7. 26 il luogo dell’incarcerazione;
    8. 27 la durata della carcerazione.
  2. Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.28

Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio

(art. 71a e 71a bisLStrI)29

Art. 15b Competenze
  1. Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti:
    1. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
    2. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
  2. La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:
    1. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
    2. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza.
Art. 15bbis Impieghi all’estero
  1. In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
  2. Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
  3. Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/189630.
  4. La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15c Specialisti in materia di rimpatrio della SEM
  1. La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189631per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.32
  2. Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni
  1. I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
  2. Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
  3. Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189633.
  4. Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l’intera durata dell’impiego.
  5. Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
  6. Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.
  7. Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l’Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell’articolo 45 e all’articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.
Art. 15e Osservatori del rimpatrio forzato
  1. La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.34
  2. L’Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/189635.36
  3. La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’articolo 71a biscapoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g –15i si applicano per analogia.
Art. 15ebis Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio
  1. La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c –15e .
  2. La SEM comunica all’Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 giugno 202237sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).38
Art. 15eter Modalità d’intervento di personale estero in Svizzera
  1. In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo.39
  2. La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.
  3. La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.
  4. Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.
  5. Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.40 5bis. In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.41
  6. La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 195842sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.43
  7. Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale44.45
Art. 15equater Sistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera

Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

Art. 15equinquies Modalità di impiego del personale svizzero all’estero

Al personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC46.

Sezione 1b: Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

Art. 15f Estensione del monitoraggio

(art. 71a biscpv. 1 LStrI)47

  1. Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:48
    1. l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto;
    2. l’organizzazione a terra in aeroporto;
    3. il volo;
    4. 49 l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
  2. Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi

(art. 71a biscpv. 2 LStrI)50

  1. La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.51
  2. La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.52
Art. 15h Compiti dei terzi incaricati

(art. 71a biscpv. 2 LStrI)53

  1. I terzi incaricati:
    1. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
    2. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
    3. allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
  2. I terzi incaricati possono:
    1. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
    2. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
Art. 15i Rimborso dei costi

(art. 71a bisLStrI)54

  1. La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
  2. Le indennità sono versate in modo forfettario.

Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali

Art. 15j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata;
  2. 55 lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;
  3. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali;
  4. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
  5. 56 i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
  6. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 198457sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
Art. 15k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.
  2. Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
  3. La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.58
Art. 15l Metodo di calcolo
  1. La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM59).
  2. Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
Art. 15m Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 200760sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.
  2. Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM61.
  3. L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se:
    1. il cambiamento di destinazione è di breve durata;
    2. lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
Art. 15o Organizzazione e procedura

(art. 82 cpv. 1 LStrI)

  1. Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista.
  2. Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM62.

Sezione 1d: Valutazione dell’idoneità al trasporto

(art. 71b LStrI)

Art. 15p Competenza

Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.

Art. 15q Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
  1. Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici:
    1. di cui dispone al momento della richiesta; e
    2. che sono necessari per valutare l’idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
  2. I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all’idoneità al trasporto secondo l’articolo 15p .
  3. Il medico curante informa la persona interessata sull’obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.
  4. Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all’articolo 15p e informa al contempo i servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.
Art. 15r Comunicazione della decisione riguardante l’idoneità al trasporto e delle informazioni per l’organizzazione della partenza

Il medico di cui all’articolo 15p comunica senza indugio ai servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all’idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l’organizzazione della partenza.

Art. 15s Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l’organizzazione della partenza
  1. I medici di cui all’articolo 15p possono trattare i dati medici fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
  2. I servizi di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l’organizzazione della partenza di cui all’articolo 15r fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
  3. I dati medici e le informazioni per l’organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16 Competenza

La SEM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

Art. 17 Proposta di ammissione provvisoria
  1. Se la SEM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.
  2. Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.
Art. 18 Designazione degli Stati verso i quali l’allontanamento è per principio esigibile

(art. 83 cpv. 5 LStrI)

  1. Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione:
    1. la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata;
    2. la presenza di cure mediche di base;
    3. altre caratteristiche specifiche del Paese.
  2. Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.
Art. 19
Art. 20 Documenti di legittimazione
  1. Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso. 1bis. Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).63
  2. **** Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.
  3. .64
  4. Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza. 4bis. **** Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.
  5. La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Art. 21 Ripartizione sui Cantoni

La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199965sull’asilo.

Art. 22 e 23 {#sec_2/art_22_23 omnilex-key=ch-fedlex--142.281--22 und 23}
Art. 24
Art. 25
Art. 26 Revoca dell’ammissione provvisoria
  1. L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
  2. La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
  3. La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.
Art. 26a Partenza definitiva

La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:66

  1. presenti domanda d’asilo in un altro Stato;
  2. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato;
  3. 67 .
  4. 68 sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 201269concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
  5. 70 permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV;
  6. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

Sezione 2a: Decisione di allontanamento

Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento

(art. 64 LStrI)

  1. La decisione di allontanamento contiene: a.71 fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero: 1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché 2. di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato; b.72 la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen; c. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
  2. La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Art. 26c Invito senza formalità

(art. 64 cpv. 2 LStrI )

  1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
  2. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
Art. 26d Modulo standard

(art. 64b LStrI) La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

Art. 26e Foglio informativo

(art. 64f cpv. 2 LStrI)

  1. Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
  2. Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
  3. La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 2b: Esecuzione a tappe dell’allontanamento o dell’espulsione

Art. 26f
  1. Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
  2. Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.
  3. I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Sezione 2c: Allontanamento in presenza di un’espulsione giudiziaria

Art. 26g Prevalenza dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria
  1. L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo.
  2. Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria.
  3. Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
Art. 26h Spese di partenza

(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)

  1. Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199973sull’asilo.
  2. Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 novembre 198774concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

La SEM stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004

1L’indennità per l’aiuto immediato (art. 15b ) e l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento (art. 15c ) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2La Confederazione versa ai Cantoni un’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. L’indennità forfetaria è versata soltanto se l’allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell’ambito del sostegno all’esecuzione conformemente all’articolo 22a della legge federale del 26 marzo 193175concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006

1La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 e l’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 200476. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2L’indennità per l’aiuto immediato di cui all’articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

Allegato 1

(art. 12 cpv. 2)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione eRetour

Legenda

Livelli d’accesso

A Consultazione in rete B Trattamento Vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative

Air Collaboratori esterni incaricati dalla SEM nel settore dell’organizzazione delle partenze AVR Collaboratori di organizzazioni non governative incaricate dalla SEM o da un Cantone per assumere i compiti nel settore dell’aiuto al ritorno CGCF Guardie di frontiera incaricate del controllo delle partenze CP Autorità cantonali di polizia incaricate dell’esecuzione del ritorno (anche presso gli aeroporti) CVR Servizi cantonali di consulenza al ritorno MEDI Collaboratori esterni incaricati di valutare l’idoneità al trasporto e di eseguire l’accompagnamento medico MIGRA Uffici cantonali e comunali preposti alla migrazione – Ritorno SEM Segreteria di Stato della migrazione – I Pianificazione e risorse / Fornitori di prestazioni informatiche – II Collaboratore specialista della Divisione Ritorno (compreso swissREPAT) – III Collaboratore specialista in spese di partenza – IV Collaboratore specialista nei centri e negli alloggi della Confederazione – V Settore Scambio di dati e identificazione – VI Settore Acquisizione e gestione dei dati – VII Settore Analisi linguistiche

Catalogo dei dati eRetour

Denominazione dei campi dati eRetourSEMPartner SEM
IIIIIIIVVVIVIIMIGRACVRCPCGCFAirMEDIAVR
I. Dati di base
1. Identità
PseudonimiAAAAAAAAAAAAAA
CognomiAAAAAAAAAAAAAA
NomiAAAAAAAAAAAAAA
Numero SIMICAAAAAAAAAAAAAA
Numero d’incarto AsiloAAAAAAAAAAAAAA
Collocazione dell’incarto AsiloAAAAAAAAAA
Data di nascitaAAAAAAAAAAAAAA
SessoAAAAAAAAAAAAAA
Nazionalità attuale e alla nascitaAAAAAAAAAAAAAA
LinguaAAAAAAAAAAAAA
Tipi d’identità (principale / secondaria)AAAAAAAAAAAAAA
Tipo di persona (principale / secondaria) oggetto della domandaAAAAAAAAAAAAAA
Tipo di relazioneAAAAAAAAAAAAAA
Cantone d’attribuzioneAAAAAAAAAAAAA
Data di presentazione della domanda d’asiloAAAAAAAAAAAAA
2. Dati biometrici
Fotografia della personaBBABBAABBAAAA
Data della fotografiaAAAAAAAAAAAAA
Scheda dattiloscopicaBBBBB
Data della trasmissione della scheda dattiloscopicaAAAAA
Data di cancellazione della scheda dattiloscopicaAAAAA
3. Documenti d’identità
In possesso di documenti d’identitàBBABAAABBAAAA
Tipo di documento e classificazioneBBABAAABBAAAA
NumeroBBABAAABBAAAA
Autorità emittente, luogo e PaeseBBABAAABBAAAA
Data di rilascio / durata di validitàBBABAAABBAAAA
Collocazione del documentoBBABAAABBBBBB
4. Dati relativi all’esistenza di un’espulsione o di un’espulsione penale
Esistenza di un’espulsione o di un’espulsione penaleBBABAAABAAAAA
Commento relativo all’esistenza di un’espulsioneBAABB
Data della trasmissione della copia della decisioneAAAAA
5. Dati relativi a carcerazioni amministrative e penali
Persona in carcerazione amministrativaAAAAAAAAAAAAA
Persona in carcerazione penaleBBABAAABAAAAA
Tipo di carcerazioneBBABAAABAAAAA
Luogo di carcerazioneBBABBAAA
Data dell’incarcerazioneBBABBAAA
Prima data di scarcerazione possibile (carcerazione penale)BBABBAAA
Data e ora previste della scarcerazioneBBABBAAA
Durata della carcerazione amministrativaAAAABAAA
Cantone che ha disposto la carcerazione amministrativaAAAAAAAA
Rappresentate legale (per minorenni)AAAAAA
Misure di protezione dei minoriAAAAAA
Conteggio delle spese della carcerazione amministrativaBABABB
6. Altri dati di base
Data della partenza dalla SvizzeraBBABABABBBBBAA
Tipo di partenza (terrestre/aerea/marittima)BBABABABBBBBAA
Data di registrazione della partenza e collaboratore che ha registrato questo datoAAAAAAAAAAAAAA
EtàAAAAAAAAAAAA
MinorenneAAAAAAAAAAAA
Minorenne non accompagnato (sì/no)BBAAAABBAAAB
Ubicazione della personaBBABAABBAAAB
Ordine di lasciare la Svizzera (sì/no)BBABBBAAAAB
Reato (sì / no)BBABBAAAAA
II. Trattamento delle domande
1. Dati di base relativi alle domande
Tipo di domanda eRetourBBBBAAABBBAAAB
Numero della domanda eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Data e ora d’invio della domanda eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Data d’inizio della domanda eRetourBBBBAAABBBAAAB
Data della fine della domanda eRetourBBABAAAAAAAAAA
Data e ora della modifica della domanda eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Autore della domandaBBABAAABBBAAAB
Tipo di disbrigo della domandaBBBBAAABAAABAA
Collaboratore incaricato della modifica della domandaAAAAAAAAAAAAAA
Cronologia delle domande trattateAAAAAAAAAAAAAA
Data della riattivazione della domandaBBBBAAAAAAAAAA
Commento relativo alla domandaBBBBBBBBBBBBBB
2. Dati di base specifici agli affari eRetour
Tipo dell’affare eRetourBBBBAAABBBABAB
Numero dell’affare eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Data e ora dell’invio dell’affare eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Data dell’inizio dell’affare eRetourBBBBAAABBBABAB
Data della fine dell’affare eRetourBBBBAAAAAAAAAA
Data e ora della modifica dell’affare eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Autore dell’affareBBBBAAABBBAAAB
Tipo di disbrigo dell’affareBBBBAAAAAAABAA
Stato dell’affareBBBBAAAAAAABAA
Data e ora della modifica dello stato dell’affare e collaboratore competenteAAAAAAAAAAAAAA
Commento relativo all’affareBBBBBBBBBBBBBB
Cronologia degli affari trattatiAAAAAAAAAAAAAA
3. Dati di base specifici alle attività eRetour
Tipo di attività eRetourBBBBBBBBBBBBBB
Data e ora d’invio dell’attività eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Data d’inizio e fine dell’attività eRetourBBBBBBBBBBBBBB
Data e ora della modifica dell’attività eRetourAAAAAAAAAAAAAA
Autore e destinatari dell’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Tipo di disbrigo dell’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Stato dell’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Data e ora della modifica dello stato dell’attività e collaboratore competenteAAAAAAAAAAAAAA
Commento relativo all’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Data di richiamo dell’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Tipo di allegato all’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Numero di allegati all’attivitàBBBBBBBBBBBBBB
Cronologia delle attività trattateAAAAAAAAAAAAAA
4. Dati specifici alla comunicazione
Elenco delle persone interessateBBBBBBBBBBBBBB
Titolo della comunicazioneBBBBBBBBBBBBBB
Testo della comunicazioneBBBBBBBBBBBBBB
Firma dell’autore della comunicazioneBBBBBBBBBBBBBB
Data e ora della trasmissione e lettura della comunicazioneAAAAAAAAAAAAAA
Destinatari della comunicazioneBBBBBBBBBBBBBB
Numero di allegati alla comunicazioneBBBBBBBBBBBBBB
Visualizzazione con i dati personali specifici al classificatore eRetourBBBB
Data della memorizzazione nell’incarto SIMICAAAAAAAAAAAAAA
5. Dati specifici alla gestione dei documenti
Nome del documento allegatoBBBBBBBBBBBBBB
Formato del documento allegatoAAAAAAAAAAAAAA
Data e ora del caricamento del documento in eRetour e collaboratore competenteAAAAAAAAAAAAAA
Indicazioni sulle persone interessate dal documento allegatoBBBBBBBBBBBBBB
Data e ora del salvataggio del documento nell’incarto SIMIC e collaboratore competenteAAAAAAAAAAAAAA
Data di richiamo della cancellazione del documento allegato in eRetourAAAAAAAAAAAAA
Blocco della cancellazione del documento in eRetourBBBB
Blocco del caricamento del documento nell’incarto SIMICBBBBB
Blocco parziale della visualizzazione del documento in eRetourBBBBBBB
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona per domanda eRetourBAAAAAAAAAAAA
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona par affare eRetourBAAAAAAAAAAAAA
Visualizzazione dell’elenco dei documenti allegati per persona per attività eRetourBAAAAAAAAAAAAA
Esportazione di un documento allegatoBBBBBBBBBBBBBB
Cancellazione di un documento allegatoBBBBBBBBBBBBBB
Caricamento di un documento nell’incarto SIMICBBBBBBBBBBBBBB
Accesso selettivo ai sottoincarti Retour dell’incarto SIMICBBBBBBBAAAAAAA
Accesso libero a tutto l’incarto SIMICBBBBBBB
III. Sostegno all’esecuzione del rinvio
1. Dati di base specifici alle domande di sostegno (identificazione, ottenimento del documento, organizzazione della partenza)
Data della domandaBBBBAAABBBAAAB
Ambito giuridicoBBBBAAABBBAAAB
Cantone incaricato della domandaBBBBAAABBBAAAB
Autorità che ha presentato la domandaBBBBAAABBBAAAB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedenteBBBBAAABBBAAAB
Tipo e numero di riferimento cantonaleAAAAAAAAAAAAB
Tipo di relazione con la persona principale oggetto della domandaBBBBAAABBBAAAB
ReatoBBABAAABAAAAA
Data della partenza dalla SvizzeraBBABAAABBAAAA
Modalità di partenza dalla SvizzeraBBABAAABBAAAA
Data della registrazione della partenza dalla Svizzera e collaboratore che ha registrato questo datoBAAAAAAAAAAAA
Elenco delle domande presentate per persona di contattoAAAAAAAA
2. Dati relativi alla domanda di sostegno all’esecuzione del rinvio (identificazione e ottenimento dei documenti)
Esistenza di procedure in vista della partenza o del rinvioBABBBBB
Descrizione delle procedure svolte in vista della partenza o del rinvioBABBBBB
Colloquio di partenza svolto (sì/no)BABBBBB
Ragioni per cui non è stato svolto il colloquioBABBBBB
Data del colloquio di partenzaBABBBBB
Lingua del colloquio di partenzaBABBBBB
Copia del verbale del colloquio di partenzaBABBBBB
Volontà di lasciare la SvizzeraBBBBBBB
Motivi del rifiuto di lasciare la SvizzeraBABBBBB
Domanda di aiuto al ritorno considerataBABBBB
Copia della domanda di aiuto al ritornoBABBBB
Copia della decisione di rinvio cantonaleBABBBBB
Indicazioni sulle persone incluse nella domandaBABBBBB
Elenco degli allegati alla domandaBABBBBB
Osservazioni complementari alla domandaBABBBBB
3. Dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di ottenimento di documenti
Nazionalità presuntaBBABABBBB
Numero di telefonoBBBBABBBB
Altre conoscenze linguisticheBBBABBBB
Esistenza e indicazione degli indizi linguisticiBBBABBBB
EtniaBBABBAA
Codice di origineAAAAAAA
ReligioneBBABBAA
Ultimo domicilio all’esteroBBABABABBBB
Complemento d’indirizzo all’esteroBBABABABBBB
Luogo e Paese di nascitaBBABABABBBB
Identità dei genitori e nonni (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita)BBABABABBBB
Indicazioni complementari sui genitori e nonni
(domicilio e numero di telefono)
BBBABBBB
Coniuge o figli nello Stato d’origine o in uno Stato terzoBBBABBB
Identità del coniuge o dei figli (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d’origine o in uno Stato terzoBBBABBB
Indicazioni complementari sul coniuge o sui figli (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato di origine o nello Stato terzoBBBABBB
Tipo di parente nello Stato d’origine o nello Stato terzoBBBABBB
Identità del parente (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita) nello Stato d’origine o nello Stato terzoBBBABBB
Indicazioni complementari sul parente (tipo di relazione, domicilio e numero di telefono) nello Stato d’origine o nello Stato terzoBBBABBB
4. Dati tecnici relativi alle attività d’identificazione e di ottenimento di documenti
Paese richiestoBBAAAAAAAA
eRCMS (sì / no)BBAAAAAAAA
Numero del caso eRCMSBBAAAAAAAA
Data dell’inizio della procedura d’identificazione o di ottenimento di documentiBBAAAAAAAAA
Data dei richiamiBBA
Termine di rispostaBBA
Data dei complementi alla proceduraBBA
Data dell’udienzaBBAAAAAAAAA
Data del risultatoBBAAAAAAAAA
Risultato della proceduraBBAAAAAAAAA
Commento relativo al risultato della proceduraBBA
Cronologia delle procedure d’identificazione/d’ottenimento di documentiBAAAAAAAAAA
5. Dati della pianificazione delle audizioni centralizzate
Paese d’audizione previstoBBAAA
Periodo d’audizione previsto e fissatoBBAAA
Caso prioritario (sì/no)BBAAA
Estratti Lingua disponibili (sì/no)BBAA
Data della presa in considerazione di un’audizione centralizzataBBAAA
Data della convocazione all’audizione centralizzataBBAAAA
Data e fascia oraria o ora dell’audizione centralizzataBBAAAA
Comportamento durante l’audizione centralizzataBBABBA
Risultato dell’audizione centralizzataBBAAAAAAAAA
Motivi del risultato dell’audizione centralizzataBBAA
Commento interno relativo all’audizione centralizzataBB
Luogo dell’audizioneBBAAA
Numero di posti disponibiliBBAA
Numero di posti occupatiBBAA
Data d’annullamento dell’audizioneBBAAA
Foglio delle generalità rilasciatoBBAA
Elenco delle audizioni previsteBBAA
Elenco delle persone previste per audizioneBBAA
Elenco delle persone previste per Cantone, per dataBBAB
IV. Organizzazione della partenza
1. Dati di base specifici alle domande di organizzazione della partenza
Data della domandaBBABAAABBBABAB
Persone interessate e coordinateBBABBBBAAAB
Interlocutore della polizia del Cantone richiedente e coordinateBBABBBBAA
Interlocutore preso la SEM e coordinateBBABAABBBABA
2. Dati relativi alla domanda di prenotazione del volo (volo di linea e volo speciale)
Tipo di partenzaBBABBBBAAAB
Categoria di partenzaBBABBBBAAAB
Aeroporto di destinazioneBBABBBBAAB
Aeroporto di partenza indicato dal CantoneBBABBBBAAB
Periodo di partenza indicato dal CantoneBBABBBBAAB
Termine DublinoBBABBBBABAB
Motivi per la data di partenzaBBABBBBAAB
Fascia oraria di partenza indicata dal CantoneBBABBBBAAB
Motivi dell’orarioBBABBBBAAB
Copia dei documenti allegati alla domandaBBABBBBAAB
Osservazioni generali sulla domanda di prenotazioneBBABBBBAAB
3. Dati tecnici relativi alle prenotazioni di volo (volo di linea e volo speciale)
Statuto del passeggeroBBAAAAAABAA
Motivo della partenzaBBAAAAAABAA
Data della partenzaBBAAAAAABAA
Ora della partenzaBBAAAAAABAA
Aeroporto di partenzaBBAAAAAABAA
Compagnia aereaBBAAAAAABAA
Numero del voloBBAAAAAABAA
Aeroporto e Paese di destinazioneBBAAAAAABAA
Ora e data di arrivo a destinazioneBBAAAAAABAA
Aeroporto e Paese di transitoBBAAAAAABAA
Ora e data dell’arrivo all’aeroporto di transitoBBAAAAAABAA
Ora e data della partenza dall’aeroporto di transitoBBAAAAAABAA
Compagnia aerea per il transitoBBAAAAAABAA
Numero del volo di partenza dall’aeroporto di transitoBBAAAAAABAA
Data e ora della riservazione, della comunicazione e d’annullamento del voloAAAAAAAAAAA
Identificatore della persona che ha prenotato, comunicato o annullato il voloAAAAAAAAAAA
Data e ora della domanda d’annullamento della prenotazione del voloAAAAAAAAAAA
Identificatore della persona che ha annullato il voloAAAAAAAAAAA
Motivo dell’annullamentoBBABBBBAABB
Cooperazione Frontex (sì/no)BBAAAAAABAA
Prezzo e valuta del biglietto aereoBBAAABA
Domanda di rimborso effettuata presso la compagniaBBBBA
Fatturazione delle spese al mandanteBBBAABA
Importo delle spese da fatturareBBBAABA
4. Dati di pianificazione dei voli speciali
Destinazione di volo previstaBBAAAAAA
Periodo di volo previstoBBAAAAAA
Aeroporto di partenzaBBAAAAAA
Compagnia aereaBBAAAAAA
Numero del voloBBAAAAAA
Data e ora della partenza fissata per il voloBBAAAAAA
Aeroporto e Paese di destinazioneBBAAAAAA
Ora e data dell’arrivo a destinazioneBBAAAAAA
Aeroporto e Paese di transitoBBAAAAAA
Ora e data dell’arrivo all’aeroporto di transitoBBAAAAAA
Ora e data della partenza dall’aeroporto di transitoBBAAAAAA
Durata dell’impiego previstaBBAAAAA
Mandatario del voloBBAAAAA
Stato della domanda di organizzazione del voloBBAAAA
Date dello stato dell’organizzazione del voloBBAAAA
Numero di posti disponibiliBBAAAA
Numero di posti occupatiBBAAAA
Data dell’annullamento del voloBBAAAAAA
Numero di accompagnatori previsti, per tipoBBAAAA
Indicazione del capogruppo di voloBBABAA
Elenco dei passeggeri, per tipo, CantoneBBABAA
Elenco degli accompagnatori, per tipoBBABAB
5. Dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza
Identità secondarie pertinenti per la partenzaBBABBBBBB
Luogo di nascitaBBABBBBBB
Domicilio nello Stato di destinazione (volo di linea)BBABBBBBB
6. Dati relativi alla sicurezza concernente la persona principale
Volontà di lasciare la Svizzera (sì/no)BBABBBBAAB
Motivi del rifiuto di lasciare la SvizzeraBBABBBBAAB
Volo rifiutatoBBABBBBAB
Tipo dei voli rifiutatiBBABBBBAB
Data dei voli rifiutatiBBABBBBAB
Complementi relativi alla sicurezza (sì/no)BBBBBBAB
Indicazioni dettagliate relative alla sicurezzaBBBBBBAB
Complementi concernenti eventuali atti di delinquenzaBBBBBBAB
Indicazioni dettagliate relative a eventuali atti di delinquenzaBBBBBBAB
Copia dei documenti di polizia e delle sentenzeBBBBBBAB
Indirizzo del luogo di soggiorno attualeBBABBBBAAB
Modalità di viaggio fino all’aeroportoBBABBBBAAB
Esistenza di rischi in materia di sicurezza per sé stesso o per altriBBBBBBAAB
Dettagli dei rischi in materia di sicurezza indicatiBBBBBBAAB
7. Esame relativo alla sicurezza concernente la persona principale (volo di linea e volo speciale)
Analisi dei rischi effettuataBBAAAAAB
Data dell’analisi dei rischiBBAAAAAB
Identificatore della persona che ha effettuato l’analisi dei rischiBBAAAAAB
Risultato finale dell’analisi dei rischiBBAAAAABA
Elenco delle ricerche effettuateBBAAAAAB
Date delle ricercheBBAAAAAB
Risultati delle ricerche effettuateBBAAAAAB
Proposta di modifica del livello di rischioBBAAAAAB
Convalida della modifica del livello di rischioBBAAAAAB
Identificatore della persona che ha convalidato la modifica del livello di rischioBBAAAAAB
Data d’informazione del mandatarioBBAAAAAB
Accettazione della modifica da parte del mandatarioBBAABBAB
Accompagnamento necessarioBBAAAAABA
Tipo d’accompagnamentoBBAAAAABA
Numero di accompagnatori da prevedereBBAAAAABA
Giustificazione del numero di accompagnatoriBBAABBBBBB
Altre misure da prevedereBBAAAAABA
8. Dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia
Elenco, numero e specializzazione dei medici contattatiBAABBBB
Data, statuto e risultato della comunicazione dei datiBAABBBB
Unità e sigla del destinatario degli atti mediciBAABBBA
Domande poste relative allo stato di salute ed esami medici necessari effettuatiBAABBBBAAB
Indicazioni concernenti problemi di saluteBAABBBBAAB
Rapporti medici disponibili al momento della domanda (sì/no)BBABBBBAAB
Indicazioni concernenti misure e mezzi ausiliari necessariBAABBBBAAB
Dettagli delle misure e dei mezzi ausiliari necessariBAABBBBAAB
9. Esame dei dati medici concernenti la persona principale e i membri della sua famiglia
Valutazione dell’idoneità al trasporto necessariaBBABBABABA
Numero del mandato di valutazioneBBAAAAAAAA
Priorità del mandato di valutazioneBBABBABAAA
Tipo d’impiegoBBAAAAAAAA
DestinazioneBBAAAAAAAA
Ambito giuridicoBBABBABAAA
Identità della persona da valutareBBAAAAAAAA
Membro di un gruppo familiare che viaggia contemporaneamente (sì/no)BBABBBBAAB
Ubicazione della persona da valutareBBABBABAAA
Data della domanda di annuncio del voloBBAAAAAAAA
Cantone competente per la domandaBBAAAAAAAA
Autorità che ha presentato la domandaBBAAAAAAAA
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone richiedenteBBAAAAAAAA
Coordinate (telefono, compreso il servizio di permanenza telefonica, indirizzo di posta elettronica)BBABBABAAA
Elenco, numero e origine dei documenti consegnati per la valutazioneBBAAAAAB
Destinatario del mandato di valutazione (indirizzo, dati di contatto)BBABBBAA
Data e ora della trasmissione del mandato di valutazioneBAAAAAAA
Identificatore della persona che ha trasmesso il mandatoBAAAAAAA
Documenti complementari necessari per la valutazioneBBAAAAAB
Data e ora della ricezione della valutazioneBAAAAAAAABA
Risultato e durata di validità della valutazioneBBAAAAAAABA
Caso medico (sì/no)BBAAAAAAABA
Idoneità a viaggiare in aereo (sì/no)BBAAAAAAABA
Accompagnamento necessarioBBAAAAAAABA
Medicamenti attualiBBAAAAAABA
Aiuti necessari durante il voloBBAAAAAAABA
CodificazioneBBAB
Pericoli per la propria persona (sì/no)BBAAAAAAABA
Pericoli per gli altri (sì/no)BBAAAAAAABA
Indicazioni, misure, misure di precauzione per l’organizzazione al suolo, presa in carico al momento della partenzaBBAAAAAAABA
Fattore costiBBAB
Identificatore della persona che ha trasmesso il risultato della valutazioneBAAAAAAAAAA
Gravidanza (sì/no)BBAAAAAB
Data prevista di raggiungimento della 32asettimana di gravidanzaBBAAAAAB
Controlling – caso selezionato (sì/no)BBA
Controlling dell’accompagnamento medico (sì/no)BBA
Conteggio delle spese per la valutazione dell’idoneità al trasportoBBBAAAB
10. Dati complementari sui documenti d’identità
Tipo di documentoBBABBBBAAB
Autorità che rilasciato del documentoBBABBBBAAB
Scadenza del documento di viaggioBBABBBBAAB
Modalità di trasmissione del documento di viaggio a swissREPATBBABBBBAAB
Copia dei documenti di viaggioBBABBBBAAB
Dati relativi alla gestione dello stoccaggio dei documenti presso swissREPATBBAAAAAABB
Data della consegna del documento alla personaBBABBBBBBB
Firma elettronica della ricevuta del documentoBBABBBBBBB
Copia della ricevuta del documentoBBABBBBBBB
11. Dati relativi ai versamenti
Indennità di viaggio Confederazione (ai sensi dell’art. 59a dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199977sull’asilo relativa alle questioni finanziarie, OAsi 2)BBABBBBAAB
Importo dell’indennità di viaggio Confederazione in franchiBBABBBBAAB
Data e ora della concessioneBAAAAABAAA
Convalida del versamento da effettuareBBABAAAAAA
Indennità di viaggio CantoneBBABBBBAAB
Importo dell’indennità di viaggio Cantone in franchiBBABBBBAAB
Data e ora della concessioneBBABBBBAAB
Convalida del versamento da effettuareBBABBBBAAB
Indennità di partenza (ai sensi dell’art. 59a bisOAsi 2)BBAABABAAA
Importo dell’indennità di partenza in franchiBBAABABAAA
Data e ora della concessioneBAAAAAAAAA
Convalida del versamento da effettuareBBAAAAAAAA
Aiuto al ritorno ConfederazioneBBABBBAAAB
Importo dell’aiuto al ritorno Confederazione in franchiBBABBBAAAB
Data e ora della concessioneBAAAAAAAAA
Convalida del versamento da effettuareBBABAAAAAA
Aiuto al ritorno CantoneBBABBBAAAB
Importo dell’aiuto al ritorno Cantone in franchiBBABBBAAAB
Data e ora della concessioneBAABBBAAAB
Convalida del versamento da effettuareBBABBBAAAB
Ente responsabile del versamentoBBABBBAAAB
Importo totale da versare in franchiBBABBBBAAB
Valuta dei versamenti da effettuare (CHF/USD/EUR)BBABBBBABB
12. Dati relativi ai versamenti effettuati (all’aeroporto o altrove)
Data dei versamenti effettuatiBBAAAABBBA
Firme elettroniche di ricezione degli importi versati (destinatario)BBABAABBBA
Firme elettroniche dei versamenti effettuatiBBABAABBBA
Copia delle ricevute per tipo di aiuto versatoBBBBBBBBBB
13. Dati relativi agli accompagnamenti
Data degli accompagnamenti previstiBBABBBAAAB
Data degli accompagnamenti effettuatiBBABBBBBBB
Itinerario degli accompagnamenti (aeroporto di partenza, transito, destinazione, ritorno)BBAAAABAA
Tipo d’accompagnamentoBBABBBBBB
Durata degli accompagnamentiBBABBBBBB
Cognome e nome degli accompagnatoriBBABBBBBB
Data di nascita, sesso e nazionalità degli accompagnatoriBBABBBBBB
Desideri particolari degli accompagnatoriBBABBBBBB
Numero telefonico di picchetto degli accompagnatoriBBABBBBBB
Indirizzo e-mail degli accompagnatoriBBABBBBBB
Tipo di documento di viaggio degli accompagnatoriBBABBBBBB
Numero del documento, Paese di rilascio, data di scadenzaBBABBBBBB
Funzione e unità organizzativa degli accompagnatoriBBABBBBBB
Elenco degli accompagnamenti previsti per data, tipo, luogoBBBBBBABBB
Elenco degli accompagnamenti effettuati per data, tipo, luogoBBBBBBBBB
Elenco degli impieghi previsti per accompagnatore e per tipoBBBBBBBBB
Elenco degli impieghi effettuati per accompagnatore e per tipoBBBBBBBBB
Computo delle spese d’accompagnamentoBBBBBBBBB
V. Consulenza e concessione dell’aiuto al ritorno
1. Dati di base specifici alla consulenza per il ritorno
Ambito giuridicoBBBBBB
Cantone incaricato della domandaBBBBBB
Autorità che ha fornito la consulenzaBBBBBB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domandaBBBBBB
Data della domanda d’asiloBBBBBB
Identità del beneficiario (cognomi, nomi, data de nascita, sesso)BBBBBB
Nazionalità del beneficiarioBBBBBB
Numero di beneficiariBBBBBB
Status dei beneficiari al momento della consulenzaBBABBBB
Data del termine per la partenzaBBABBBB
Data del primo colloquioBBABBBB
Numero di colloqui effettuatiBBBBBB
Informazioni generali sui beneficiariBBBBBB
Natura dell’aiuto al ritorno concessoBBBABBB
Data della partenza previstaBBBABBB
Data della partenza effettivaBBBABBB
Statuto attuale dei beneficiariBBBBBB
Elenco dettagliato dei casi in cui è stata fornita consulenza, per un dato periodo, per statutoBBBBBB
2. Dati de base specifici a una domanda di aiuto al ritorno
Data della domandaBBBBAAABBBAAB
Ambito giuridicoBBBBAAABBBAAB
Cantone incaricato della domandaBBBBAAABBBAAB
Autorità che ha presentato la domandaBBBBAAABBBAAB
Interlocutore presso la SEM e presso il Cantone in cui è presentata la domandaBBBBAAABBBAAB
Tipo e numero di riferimento cantonaleBBABAAABBBAAB
Tipo di persona (persona principale/secondaria) richiedenteBBBBAAABBBAAB
Tipo di relazione in rapporto alla persona principale richiedenteBBBBAAABBBAAB
Indicazioni relative ai beneficiari maggiorenni inclusiBBBBBB
Data e firma elettronica dei beneficiari maggiorenniBBBBBB
Indicazioni relative ai beneficiari minorenni inclusiBBBBBB
Genere di domanda di aiuto al ritorno eRetourBBABBBB
Codice della domanda di aiuto al ritorno SIMICBBABAAA
Aiuto al ritorno già percepito (sì/no)BABABAAA
Protezione disponibile (sì/no)BBABBBB
Data di riattivazione della domandaBBABAAA
3. Dati specifici alla domanda di aiuto al ritorno individuale
Paese di destinazioneBBABBBB
Indirizzo nel Paese di destinazioneBBABBBB
Regione dell’indirizzo nel Paese di destinazioneBBABBBB
Tipo di partenza previsto (terrestre / aerea / marittima)BBABBBB
Data o periodo della partenza previstoBBABBBB
Compagnia aerea previstaBBABBBB
4. Controllo delle condizioni d’accesso
Appartenenza a una categoria di beneficiari verificataBBBBBB
Disposizioni necessarie adottate in vista della partenzaBBBBBB
Domanda d’asilo in sospeso o oggetto di ricorso: ritiro firmatoBBBBBB
Status di rifugiato: rinuncia firmataBBBBBB
Protezione provvisoria: rinuncia firmataBBBBBB
Data del ritiro della domanda d’asiloBBBBBB
Luogo del ritiro della domanda d’asiloBBBBBB
Copia della dichiarazione di ritiroBBBBBB
Data della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoriaBBBBBB
Luogo della rinuncia allo status di rifugiato o alla protezione provvisoriaBBBBBB
Copia della dichiarazione di rinunciaBBBBBB
5. Controllo delle limitazioni
Nessun crimine grave o delitti ripetuti (sì/no)BBBBBB
Nessun abuso manifesto (sì/no)BBBBBB
Mancanza di mezzi finanziari sufficienti o di valori patrimoniali importanti (sì/no)BBBBBB
6. Tipo e importo degli aiuti richiesti, concessi e versati
Importo dell’aiuto finanziario richiesto dal CantoneBBABBBB
Importo dell’aiuto finanziario accordato dalla SEMBBABAAA
Importo dell’aiuto complementare materiale richiesto dal CantoneBBABBBB
Importo dell’aiuto complementare materiale concesso dalla SEMBBABAAA
Importo dell’aiuto di natura medica richiesto dal CantoneBBABBBB
Importo dell’aiuto di natura medica concesso dalla SEMBBABAAA
Importo totale dell’aiuto richiestoBBABBBB
Importo totale dell’aiuto concesso dalla SEMBBABAAAA
Commenti relativi alla domandaBBABBBAB
Importo totale che deve versare il CantoneBBABAAAA
Importo totale che deve versare swissREPATBBABAAAA
Importo totale da versare all’esteroBBABAAAA
Convalida 1 degli importi da versareBBABAAAA
Data e ora della convalida 1BBABAAAA
Convalida 2 degli importi da versareBBABAAAA
Data e ora della convalida 2BBABAAAA
Data del mandato SEM di versamento all’esteroBBABAAAA
Autorità incaricata dei versamenti all’esteroBBABAAAA
Valuta dei versamenti da effettuare all’estero (CHF/USD/EUR)BBABAAAA
Numero IBAN del conto del beneficiarioBBBBBBB
Date dei versamenti effettuati all’esteroBBABAAAA
Data di chiusura del progettoBBABAAAA
7. Dati specifici del progetto previsto
Identità del beneficiario del progettoBBBBBB
Paese di destinazioneBBBBBB
Indirizzo di destinazioneBBBBBB
Data del progettoBBBBBB
Tipo di domanda di reintegrazioneBBBBBB
Nome del progetto 1BBBBBB
Descrizione del progetto 1BBBBBB
Importo finanziario richiesto per il progetto 1BBBBBB
Nome del progetto 2BBBBBB
Descrizione del progetto 2BBBBBB
Importo finanziario richiesto per il progetto 2BBBBBB
Totale degli importi finanziari richiestiBBBBBB
Dettagli del preventivo propostoBBBBBB
Totale del preventivo richiestoBBBBBB
Altre fonti di finanziamento previsteBBBBBB
Stadio di sviluppo del progettoBBBBBB
Tipo di collaborazioneBBBBBB
Equipaggiamento necessario per il progettoBBBBBB
Autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progettoBBBBBB
Locale a disposizioneBBBBBB
Dati relativi alla formazione professionale e all’esperienzaBBBBBB
Dati contestuali del progettoBBBBBB
Rischi del progettoBBBBBB
Scadenzario dell’attuazione del progettoBBBBBB
Osservazioni e informazioni complementari relative al progettoBBBBBB
Allegati al progettoBBBBBB
8. Dati tecnici relativi al rimborso di un aiuto al ritorno riscosso
Data della scadenza del rimborso dell’aiuto al ritorno riscossoBBBAAAA
Data del ritorno in SvizzeraBBBBAAA
Indirizzo del beneficiario in SvizzeraBBBB
Data della domanda di rimborsoBBBA
Modalità di rimborso definiteBBBA
Data della fine del rimborsoBBBA
9. Dati di riferimento
Dati di riferimentoBBAA
VI. Spese di partenza e di esecuzione dell’allontanamento della persona principale e dei suoi familiari
1. Dati di base specifici della domanda di rimborso
Cantone – ente che presenta la domandaBABBBBBBB
Interlocutore presso il Cantone che presenta la domandaBABBBBBBB
Interlocutore presso la SEM incaricato della domandaBABBBBBBB
Data della domanda di rimborsoBABBBBBBB
Dati degli ordini di pagamento dell’ente che chiede il rimborsoBABBBBBBB
Categorie delle spese di partenza e di esecuzione dell’allontanamentoBABBBBBBB
Importo delle somme forfettarieBABAAAAAA
Dettagli delle spese e degli importiBABBBBBBB
Totali delle varie categorie di speseBABBBBBBB
Importi delle varie categorie di spese già rimborsatiBABBBBBBB
Conteggio dei costi relativi agli accompagnamenti effettuati, con indicazione del cognome e del nome degli accompagnatoriBABBBBBBB
Conteggio del numero di giorni di carcerazione amministrativa effettuatiBABBB
Osservazioni correlate alla domanda di rimborsoBABBBBBBB
Giustificativi allegati alla domandaBBBBBBBBB
Allegato 2

(art. 18)

Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile

AlbaniaLituania
AustriaLussemburgo
BelgioMacedonia del Nord
Bosnia ed ErzegovinaMalta
BulgariaMontenegro
CiproNorvegia
CroaziaPaesi Bassi
DanimarcaPolonia
EstoniaPortogallo
FinlandiaRegno Unito
FranciaRepubblica Ceca
GeorgiaRomania
GermaniaSerbia
GreciaSlovacchia
IrlandaSlovenia
IslandaSpagna
ItaliaSvezia
KosovoUngheria
Lettonia
Liechtenstein
Allegato 3

(art. 26c cpv. 2)

Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 200478tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  2. Accordo del 26 ottobre 200479sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
  3. Convenzione del 22 settembre 201180tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
  4. Accordo del 17 dicembre 200481tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
  5. Accordo del 28 aprile 200582tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
  6. Protocollo del 28 febbraio 200883tra la Confederazion e Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Footnotes

  1. RS 142.20

  2. Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 142.31

  4. RS 172.010

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

  6. RS 311.0

  7. RS 321.0

  8. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

  10. RS 142.314

  11. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2024 207).

  13. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  14. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

  15. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  16. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

  18. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  19. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

  21. RS 364.3

  22. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 giu. 2024, in vigore dal 15 lug. 2024 (RU 2024 284).

  23. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 222).

  24. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  25. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  26. Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  27. Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  28. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

  29. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  30. Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

  31. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15b biscpv. 3.

  32. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  33. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15b biscpv. 3.

  34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  35. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15b biscpv. 3.

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  37. RS 631.062

  38. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  39. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  40. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  41. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  42. RS 170.32

  43. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  44. RS 311.0

  45. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  46. RS 631.062

  47. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  48. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  49. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  50. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  51. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  52. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  53. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  54. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  55. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  56. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  57. RS 341

  58. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

  59. RS 341

  60. RS 341.1

  61. RS 341

  62. RS 341.1

  63. Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

  64. Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 887).

  65. RS 142.311

  66. Nuovo testo giusta la cifra I 3 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

  67. Abrogata dalla cifra I dell’O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

  68. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  69. RS 143.5

  70. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

  71. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  72. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 458).

  73. RS 142.312

  74. [RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

  75. [CS 1 117;RU 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587art. 3 cpv. 2; 1991 362cifra II 11,1034cifra III; 1995 146; 1999 1111,2253,2262all. n. 1; 2000 1891cifra IV 2; 2002 685cifra I 1,701cifra I 1,3988all. n. 3; 2003 4557all. cifra II 2; 2004 1633cifra I I 1,4655cifra I 1; 2005 5685all. n. 2; 2006 979art. 2 n. 1,1931art. 18 n. 1,2197all. n. 3,3459all. n. 1,4745all. n. 1; 2007 359all. n. 1.RU 2007 5437all. cifra I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20 ).

  76. RU 2004 1649

  77. RS 142.312

  78. RS 0.362.31

  79. RS 0.362.1

  80. RS 0.362.11

  81. RS 0.362.32

  82. RS 0.362.33

  83. RS 0.362.311

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