Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

131.224.2Cantonal Constitution27 apr 1873

del 24 novembre 1872 (Stato 20 settembre 2023)2

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1
  1. La presente Costituzione è quella di uno Stato popolare, membro confederale della Confederazione Svizzera. Il potere dello Stato poggia essenzialmente sul Popolo, che l’esercita nella Landsgemeinde.
  2. Il Popolo si dà la propria Costituzione, decide circa l’accettazione o la reiezione delle leggi e partecipa alle elezioni che competono alla Landsgemeinde.
  3. In tutte le votazioni popolari e consiliari decide la maggioranza assoluta dei votanti. I Distretti e i Comuni hanno facoltà di sostituire al voto palese nell’Assemblea comunale il voto segreto alle urne. L’introduzione del voto alle urne è decisa a scrutinio segreto. Il Gran Consiglio emana mediante ordinanza le disposizioni necessarie.3
Art. 2
  1. In virtù della Costituzione è riconosciuta per principio piena libertà e sono di per sé garantiti i seguenti diritti: uguaglianza dei cittadini, uguaglianza dinanzi alla legge e libertà personale; inoltre, nei limiti fissati dalle disposizioni generali di legge, libera manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto, nonché diritto di associazione e riunione; è parimenti sancita l’inviolabilità del domicilio.
  2. La libertà di commercio, di circolazione e d’industria è assicurata secondo il contenuto delle pertinenti disposizioni.
  3. Il monopolio sulle lotterie, per quanto non limitato dal diritto federale, compete al Cantone.4
Art. 3

La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico. Esse sbrigano autonomamente i loro affari interni.

Art. 4
  1. La proprietà di qualsiasi genere, che appartenga a privati, a società, a corporazioni e fondazioni riconosciute dallo Stato o a Comuni, è inviolabile.
  2. Per scopi che siano nell’interesse del Cantone o di una regione del Paese e dietro piena indennità, la proprietà può essere oggetto di espropriazione o gravata con oneri. L’espropriazione è tuttavia ammissibile soltanto per quanto necessaria a conseguire lo scopo e soltanto laddove un’intesa amichevole non sia possibile o lo sia solo con spese sproporzionate.5
  3. La legislazione disciplina i particolari.6
  4. .7
Art. 5
  1. Lo Stato garantisce la sicurezza del patrimonio corporativo ecclesiastico, nonché la sua gestione e il suo impiego canonici.
  2. L’amministrazione del patrimonio conventuale avviene come finora sotto l’egida dello Stato.8
  3. .9
Art. 6
  1. Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.
  2. Le parti sono libere, di comune intesa, di sottoporre le loro controversie al giudizio di tribunali arbitrali.
Art. 7

Tutti gli abitanti del Cantone, nonché le cooperative e le circoscrizioni locali hanno il diritto di presentare i loro desiderata e le loro rivendicazioni alle autorità locali e cantonali.

Art. 7bis
  1. Ogni avente diritto di voto può, presentando un’iniziativa conformemente alle disposizioni qui appresso, chiedere la modifica della presente Costituzione, nonché l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi.
  2. L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato. Può concernere una sola materia. Se non soddisfa questa esigenza, le diverse materie su cui verte devono essere trattate separatamente.
  3. L’iniziativa non può contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che ne chieda la modifica, alla presente Costituzione.
  4. Qualora l’iniziativa rivesta la forma della proposta generica, il Gran Consiglio, se l’approva, elabora un progetto corrispondente e lo sottopone alla Landsgemeinde per l’accettazione o il rifiuto. Se il Gran Consiglio non approva la proposta generica, sottopone l’iniziativa alla Landsgemeinde con un eventuale controprogetto. Se la Landsgemeinde approva l’iniziativa o il controprogetto, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della decisione della Landsgemeinde e glielo sottopone per l’accettazione o il rifiuto.
  5. L’iniziativa in forma di progetto elaborato dev’essere sottoposta alla Landsgemeinde. Il Gran Consiglio può contrapporle un controprogetto che dev’essere sottoposto al voto simultaneamente all’iniziativa.
  6. Le iniziative devono essere presentate per scritto al Gran Consiglio per esame e parere entro il 31 maggio.10Devono essere sottoposte alla prima Landsgemeinde ordinaria seguente; i progetti che il Gran Consiglio elabora in seguito a una votazione preliminare ai sensi del capoverso 4 devono essere sottoposti alla prima Landsgemeinde ordinaria che segue la votazione preliminare. A maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il Gran Consiglio può prorogare questi termini di due anni al massimo allorché circostanze speciali lo esigano, quali l’elaborazione di nuove leggi, l’elaborazione d’importanti revisioni della Costituzione o di leggi o l’elaborazione d’importanti controprogetti.
  7. La procedura ulteriore per l’esercizio del diritto d’iniziativa può essere disciplinata mediante atto normativo del Gran Consiglio.
Art. 7ter
  1. Le libere decisioni del Gran Consiglio concernenti spese uniche di almeno 1 000 000 di franchi o prestazioni ricorrenti di almeno 250 000 franchi annui durante almeno quattro anni sottostanno a referendum obbligatorio.11
  2. 200 aventi diritto di voto residenti nel Cantone possono chiedere che la Landsgemeinde si pronunci su una libera decisione del Gran Consiglio che comporti a carico dello Stato, per lo stesso oggetto, una nuova spesa unica di almeno 500 000 franchi o una prestazione ricorrente di almeno 125 000 franchi annui durante almeno quattro anni. Le spese per la retribuzione del personale dello Stato non sottostanno a referendum facoltativo.12
  3. Una decisione sottostante a referendum acquista piena efficacia se, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, una richiesta giuridicamente valida di sottoporla alla Landsgemeinde non sia stata presentata al Consiglio di Stato.
  4. Le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese non sottostanno a referendum quando la loro esecuzione non possa essere ritardata. Il Gran Consiglio decide l’urgenza a scrutinio segreto. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
  5. La procedura ulteriore concernente l’esercizio del referendum facoltativo è disciplinata mediante atto normativo del Gran Consiglio.
  6. .13
Art. 8

Ogni cittadino del Cantone e ogni Svizzero domiciliato nel Cantone è, secondo quanto disposto dal diritto federale, obbligato al servizio militare.

Art. 9

Le modifiche del sistema fiscale sono di competenza esclusiva della Landsgemeinde.

Art. 10
  1. .14
  2. Lo Stato ha un ampio diritto di vigilanza sull’attività e la gestione delle autorità nei diversi settori della vita comunale.15
  3. Laddove l’interesse delle singole parti del Paese o dell’intero Paese lo esiga, lo Stato ha pertanto il diritto di intervenire negli affari dei Comuni.
  4. Gli spetta segnatamente anche il diritto d’impedire che i beni delle cooperative di utenza siano ripartiti fra i singoli soci.
Art. 11
  1. L’amministrazione delle finanze dello Stato è pubblica nel senso che tutti i conti devono essere resi noti alla fine di ogni anno.
  2. .16
  3. Tutte le leggi e ordinanze, nonché le decisioni ufficiali d’interesse generale sono adeguatamente pubblicate.
  4. .17
Art. 12
  1. La pubblica istruzione è di competenza dello Stato, conformemente alle pertinenti disposizioni di dettaglio.18
  2. La scuola pubblica dell’obbligo è gratuita. I Comuni scolastici ne sopportano le spese con adeguati sussidi dello Stato, il quale si premura del perfezionamento del sistema scolastico di base.19
Art. 13

Il Gran Consiglio decide circa l’acquisto della cittadinanza cantonale.

Art. 14

Le questioni inerenti al domicilio sono trattate ai sensi di quanto disposto dal diritto federale.

Sezione II: Suddivisione del Cantone

Art. 15
  1. Il Cantone di Appenzello Interno è suddiviso in cinque Distretti: Appenzello, Gonten, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen, Oberegg.20
  2. Appenzello è la capitale del Cantone e, in quanto tale, sede delle autorità cantonali.

Sezione III: Diritti pubblici e doveri individuali

Art. 16
  1. Hanno diritto di voto nella Landsgemeinde e nelle Assemblee comunali i cittadini svizzeri d’ambo i sessi residenti nel Cantone che hanno compiuto i 18 anni e sono iscritti nel catalogo elettorale. 1bis. Le parrocchie possono introdurre il diritto di voto e di elezione per cittadini stranieri membri della comunità titolari di un permesso di domicilio.21
  2. È escluso dal diritto di voto chi a causa di durevole incapacità di discernimento è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da una persona che ha designato con mandato precauzionale.22
  3. In materia comunale, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti nel domicilio politico.
Art. 17

Ogni avente diritto di voto non è semplicemente autorizzato, ma anche tenuto a partecipare a tutte le Landsgemeinde e assemblee pubbliche previste dalla Costituzione.

Art. 18
  1. Sino all’età di 65 anni compiuti, ogni avente diritto di voto è tenuto ad accettare la sua elezione al Consiglio di Stato o al Tribunale cantonale o la sua nomina a una funzione da parte del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dell’Assemblea distrettuale, della parrocchia o del Comune scolastico, ovvero da parte di un tribunale, del Consiglio distrettuale, del Consiglio parrocchiale o del Consiglio scolastico.23
  2. Non sottostanno a quest’obbligo anche prima di aver compiuto i 65 anni coloro che, complessivamente per almeno otto anni, sono stati membri di una delle autorità menzionate nel capoverso 1. Nessuno può inoltre essere costretto ad assumere tali funzioni per più di quattro anni.24
  3. L’autorità di ricorso è il Gran Consiglio.25

Sezione IV: Autorità legislativa

Art. 19
  1. La suprema autorità del Cantone è la Landsgemeinde.
  2. La Landsgemeinde ordinaria si riunisce ogni ultima domenica di aprile; quella straordinaria, su decisione del Gran Consiglio.
  3. Se l’ultima domenica di aprile coincide con la Pasqua, la Landsgemeinde si svolge la prima domenica di maggio.26
Art. 20
  1. La Landsgemeinde è l’autorità legislativa e la suprema autorità elettorale.
  2. Essa elegge ogni anno: 1.27ilConsiglio di Stato , composto dei seguenti sette membri: – il landamano reggente («regierender Landammann »), che, dopo due anni, non è immediatamente rieleggibile, – il primo vicelandamano («s tillstehender Landammann »), – il secondo vicelandamano («Statthalter »), il direttore delle finanze («Säckelmeister »), il direttore dell’agricoltura («Landeshauptmann »), il direttore delle costruzioni («Bauherr ») e il direttore della polizia («Lan desfähndrich »);
  3. ilTribunale cantonale , composto di un presidente e di dodici membri, di cui un rappresentante per Distretto; 3.28 .
Art. 20bis

Negli anni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Landsgemeinde ordinaria elegge il deputato del Cantone al Consiglio degli Stati.

Art. 21

Alla Landsgemeinde si applicano per altro le seguenti disposizioni: 1.29 la Landsgemeinde prende atto di un rapporto sugli uffici dell’amministrazione cantonale; 2.30 le Landsgemeinde straordinarie possono votare soltantosull’ oggetto osugli oggetti per cui sono state convocate.

Sezione V: Autorità amministrative

1. Autorità cantonali

a. Gran Consiglio

Art. 22
  1. Il Gran Consiglio conta 50 seggi.
  2. A ciascun Distretto sono dapprima attribuiti quattro seggi, che sono loro computati in ragione di 4/50 del numero complessivo di abitanti. I restanti 30 seggi sono attribuiti proporzionalmente al numero di abitanti rimanenti, arrotondando le frazioni. I seggi residui sono attribuiti in funzione dell’entità delle frazioni arrotondate; in caso di parità decide la sorte.31
  3. I seggi sono attribuiti in base al numero di abitanti recensito dal controllo cantonale degli abitanti l’ultimo giorno dell’anno precedente il rinnovo integrale del Gran Consiglio.
  4. Il Consiglio di Stato attribuisce i seggi ai Distretti. Il Gran Consiglio decide definitivamente in caso di controversie.
Art. 23
  1. Il Gran Consiglio si riunisce in sessione ordinaria cinque volte all’anno.
  2. Esso si riunisce in sessione straordinaria quando il suo presidente o il Consiglio di Stato lo ritenga necessario o a richiesta di dieci deputati.
  3. Il luogo di riunione è Appenzello. Il Gran Consiglio può però decidere di riunirsi altrove.
Art. 24
  1. La convocazione alla prima riunione della nuova legislatura è fatta dal Consiglio di Stato. Fino all’elezione del presidente del Gran Consiglio, le deliberazioni sono dirette dal deputato più anziano.
  2. Le sedute del Gran Consiglio sono di regola pubbliche. Si svolgono a porte chiuse quando vi si trattano domande di grazia e, in casi particolari, su decisione del Consiglio medesimo.
  3. Il Gran Consiglio si dà un regolamento interno emanato mediante ordinanza.
Art. 25

Nelle deliberazioni del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo e diritto di proposta.

Art. 26
  1. Il Gran Consiglio determina l’ordine del giorno della Landsgemeinde.
  2. Esso sottopone alla Landsgemeinde progetti di revisione costituzionale e disegni di legge; esamina inoltre le proposte presentate dal Consiglio di Stato, da altre autorità o da singole persone aventi capacità di voto, sia perché siano decise dal Gran Consiglio medesimo, sia perché siano sottoposte alla Landsgemeinde.
  3. I progetti sottoposti alla Landsgemeinde devono essere presentati al Gran Consiglio il più tardi per la terza sessione ordinaria che precede la Landsgemeinde. Per gli oggetti urgenti o semplici, il Gran Consiglio può, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decidere eccezioni.
Art. 27
  1. Il Gran Consiglio emana ordinanze e regolamenti di esecuzione della legislazione cantonale, nonché, in casi di secondaria importanza, anche della legislazione federale.
  2. Esso determina i confini dei Distretti e dei Comuni.32
  3. Decide circa l’adesione a trattati intercantonali, nonché circa la loro modifica o denuncia e può disciplinarne l’esecuzione.33
  4. Decide altresì se in nome del Cantone debba essere lanciata una domanda di referendum (art. 141 cpv. 1 della Costituzione federale34) o un’iniziativa (art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale).35
Art. 28
  1. Il Gran Consiglio pronuncia sulle domande di grazia nei casi previsti dalla legge.
  2. Esso conferisce la cittadinanza cantonale.
Art. 29
  1. Il Gran Consiglio vigila sull’andamento degli affari di tutte le autorità. Può disciplinare i diritti e i doveri di autorità e impiegati cantonali e stabilire l’organizzazione amministrativa del Cantone, compresi gli emolumenti. Emana le disposizioni necessarie per la cassa d’assicurazione cantonale.36
  2. Esso prende atto dei rapporti annuali del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale, nonché di quelli di altre autorità previsti dalla legislazione.
  3. Determina l’entità dell’imposizione fiscale.
  4. Stabilisce il bilancio di previsione degli introiti e delle spese di tutte le amministrazioni e di tutti i tribunali del Cantone per ogni anno amministrativo.37
  5. Esamina e approva annualmente il conto di Stato.38
Art. 29bis
  1. Il Gran Consiglio elegge per un anno:
    1. i propri presidente e vicepresidente e tre scrutatori;
    2. le proprie commissioni.
  2. Esso elegge il presidente dei tribunali distrettuali ed emana il relativo capitolato d’oneri.
  3. Procede alle altre elezioni per cui è competente in virtù della legge o di un’ordinanza.

b. Consiglio di Stato

Art. 30
  1. Il Consiglio di Stato si compone dei membri designati nell’articolo 20 numero 1, eletti dalla Landsgemeinde; essi non possono appartenere al Gran Consiglio, a un Consiglio distrettuale, a un tribunale o a un’autorità locale.39
  2. Il Consiglio di Stato ripartisce gli affari governativi fra i suoi membri.
  3. Esso esegue le leggi e le decisioni della Landsgemeinde, nonché le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio.40
  4. Cura le relazioni diplomatiche.
  5. Sbriga tutte le pratiche governative che non siano espressamente affidate a un’altra autorità prevista dalla Costituzione.
  6. Emana le disposizioni necessarie in materia di domicilio e dimora.
  7. Vigila in particolare sull’ambito ecclesiastico e sull’amministrazione dei beni delle cooperative d’utenza.41
  8. Provvede affinché sia data celermente risposta ai ricorsi che, conformemente alla legislazione, gli sono indirizzati in merito all’amministrazione della giustizia e all’attività delle autorità locali.42
  9. Conclude accordi programmatici con la Confederazione. Se gli impegni finanziari connessi a un accordo programmatico superano gli importi previsti dall’articolo 7terdella presente Costituzione o se la conclusione di un tale accordo rende necessaria la modifica della Costituzione, di una legge o di un’ordinanza, l’accordo dev’essere sottoposto rispettivamente al Gran Consiglio e alla Landsgemeinde. In tal caso, il Gran Consiglio dev’essere coinvolto nei negoziati.43
  10. Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato o di un tribunale: – due persone unite in matrimonio o conviventi in unione domestica registrata o in unione di fatto. Lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata non pongono fine all’incompatibilità; – i parenti in linea retta o sino al secondo grado in linea collaterale; – gli affini in linea retta.44
  11. In casi di una certa importanza, possono essere chiamati a collaborare i presidenti o anche i vicepresidenti distrettuali.45
Art. 31
  1. Il Consiglio di Stato si riunisce ogni qual volta il landamano reggente o tre altri consiglieri di Stato lo ritengano necessario.
  2. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di quattro membri.46

c. Landamano

Art. 32
  1. Il landamano reggente presiede la Landsgemeinde e il Consiglio di Stato.47
  2. Egli firma gli atti emananti da tali autorità e funge da guardasigilli.
  3. La Cancelleria dello Stato è direttamente sottoposta ai suoi ordini; egli vigila sull’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato.48
  4. In caso d’impedimento, è sostituito dal primo vicelandamano.

2. Autorità distrettuali

a. Assemblea distrettuale

Art. 33
  1. L’Assemblea distrettuale è composta di tutti i residenti nel Distretto che siano cittadini del Cantone e cittadini svizzeri con diritto di voto secondo l’articolo 16.49
  2. Ha luogo ogni anno una settimana dopo la Landsgemeinde ordinaria.50
  3. Elegge il presidente e il vicepresidente distrettuali, gli altri membri del Consiglio distrettuale e un membro del tribunale distrettuale.51
  4. Negli anni in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, l’Assemblea distrettuale elegge, conformemente all’articolo 22, i membri del Gran Consiglio che spettano al Distretto.
  5. Nei Distretti in cui si vota alle urne, le elezioni di cui sopra si svolgono il più tardi la terza domenica di maggio.
  6. I membri uscenti del Gran Consiglio devono essere sostituiti appena possibile. Il neoeletto subentra per il resto della legislatura.
  7. I Distretti possono fissare a quattro anni al massimo la durata delle funzioni dei consiglieri distrettuali, dei membri del tribunale distrettuale e dei conciliatori.52
  8. .53
Art. 34

L’Assemblea distrettuale prende tutte le decisioni di una certa importanza che, conformemente alla presente Costituzione, sono d’interesse comune.

Art. 35

Se, in circondari elettorali differenti, risultano eletti parenti che, ai sensi dell’articolo 30, non sono eleggibili contemporaneamente, una nuova elezione si svolge nel circondario di rango successivo.

b. Presidente, vicepresidente e consiglieri distrettuali

Art. 36
  1. Il Consiglio distrettuale si compone di almeno cinque membri.
  2. L’Assemblea distrettuale può precisarne le competenze nell’ambito di un regolamento.54
Art. 37

Il presidente distrettuale, il suo vice e i consiglieri distrettuali provvedono ad attuare le decisioni dell’autorità e a eseguire le decisioni dell’Assemblea distrettuale, nonché a esaminare preliminarmente i progetti sottoposti all’Assemblea distrettuale dall’autorità medesima o da privati.

Sezione VI: Autorità giudiziarie

Art. 38

In ogni Distretto vi è un Ufficio di conciliazione. L’Assemblea distrettuale nomina il conciliatore. I particolari circa l’organizzazione, la gestione dell’Ufficio e le funzioni del conciliatore come organo della giustizia sono specificati nella legislazione.

Art. 39
  1. Il Tribunale distrettuale funge da tribunale di primo grado per le cause civili e penali sottoposte alla sua giurisdizione in virtù della legislazione.
  2. Il Tribunale distrettuale è composto del presidente e dei giudici eletti dall’Assemblea distrettuale. Il Gran Consiglio può concludere un concordato intercantonale concernente l’impiego dei giudici dei provvedimenti coercitivi.55
  3. L’organizzazione del Tribunale distrettuale è stabilita dalla legge.56
Art. 40
  1. In quanto tribunale civile e penale, il Tribunale cantonale è giurisdizione di appello contro le sentenze dei tribunali distrettuali.
  2. In quanto tribunale amministrativo, il Tribunale cantonale è giurisdizione di ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative del Cantone nel settore del diritto statuale, del diritto amministrativo e del diritto delle assicurazioni sociali.
  3. L’organizzazione del Tribunale cantonale è disciplinata dalla legge.
Art. 41 e 42 {#sec_VI/art_41_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.2--41 und 42}
Art. 43
  1. Se la legislazione non dispone altrimenti, le udienze dei tribunali e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.57
  2. Il quorum nei tribunali è determinato dalla legislazione.
  3. La legislazione disciplina altresì la tenuta dei processi verbali e il servizio di cancelleria.
Art. 44
  1. I membri dei tribunali non possono far parte simultaneamente di più di un’autorità giudiziaria nel Cantone.
  2. I membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e dei Consigli distrettuali non possono far parte delle autorità giudiziarie del Cantone.
  3. Non può essere eletto giudice di conciliazione chi a titolo professionale rappresenta le parti.
Art. 45
  1. L’intera organizzazione della giustizia civile, penale e amministrativa, nonché la procedura sono per altro disciplinate dalla legislazione, nei limiti fissati dalla Costituzione. La legislazione può anche stabilire norme completive, sempre che non siano contrarie alla Costituzione.
  2. Il giudizio delle cause civili e penali (contravvenzioni) può essere affidato dalla legislazione anche ad autorità o servizi non giudiziari.

Sezione VII: Autorità locali, ambito ecclesiastico e scolastico

Art. 46
  1. Le parrocchie e i Comuni scolastici sono composti di persone che hanno capacità di voto secondo l’articolo 16.58
  2. Tali persone si riuniscono annualmente in assemblea ordinaria; si riuniscono in assemblea straordinaria su convocazione del Consiglio parrocchiale o scolastico.59
  3. Esse eleggono il Consiglio parrocchiale e il Consiglio scolastico.60
  4. Il Consiglio parrocchiale e il Consiglio scolastico constano di cinque a nove membri.61
  5. Le parrocchie prendono atto del rapporto annuale sulla gestione finanziaria delle loro amministrazioni. Decidono, senza intaccare i fondi, circa la copertura delle spese che non possano essere finanziate con gli introiti, nonché circa la realizzazione di opere edili di una certa importanza.62
  6. Mediante concordato con un altro Cantone può essere convenuto che gli abitanti dei due Cantoni che professino la religione cattolica romana o evangelica riformata siano riconosciuti da parrocchie dell’altro Cantone come membri a pieno titolo, con tutti i pertinenti diritti e doveri.63
Art. 47

Il Consiglio parrocchiale e il Consiglio scolastico dirigono le amministrazioni loro subordinate, curando in particolare di promuoverne debitamente le finalità.64

Sezione VIII: Revisione della Costituzione

Art. 48
  1. La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
  2. Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre alla Landsgemeinde progetti di revisione parziale. Su tali progetti, se non materialmente connessi, si vota separatamente.
  3. Alle iniziative per la revisione parziale si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 7bis.
  4. La proposta di procedere a una revisione totale, presentata dal Gran Consiglio o mediante iniziativa, è sottoposta preliminarmente alla Landsgemeinde. Se la Landsgemeinde decide la revisione totale, il Gran Consiglio elabora una nuova Costituzione e la sottopone il più tardi alla terza Landsgemeinde ordinaria che segue la votazione preliminare. Questo termine può essere prorogato adeguatamente dalla seconda Landsgemeinde ordinaria che segue la votazione preliminare.
  5. Le revisioni totali e parziali della Costituzione devono essere trattate dal Gran Consiglio in duplice lettura.

Disposizioni transitorie

Art. 1
  1. La presente Costituzione entra in vigore alla Landsgemeinde ordinaria di domenica 27 aprile 1873.
  2. Tutte le leggi e ordinanze e tutti gli altri atti cantonali contenenti norme di diritto di obbligatorietà generale devono essere pubblicati nelle Raccolte delle leggi. Gli atti che non vi figuravano il 1° luglio 1992 sono considerati abrogati.65

.66

Art. 2
Art. 3
Art. 4
  1. La nuova procedura di attribuzione dei seggi in seno al Gran Consiglio secondo l’articolo 22 capoverso 2 si applica a partire dalle elezioni del 2023.
  2. Fino ad allora, tutti i Distretti conservano i seggi attuali in seno al Gran Consiglio; il Distretto di Schwende-Rüte riprende i seggi dei Distretti di Schwende e di Rüte.
  3. I seggi in seno al Gran Consiglio per la legislatura 2019−2023 sussistono fino alle elezioni del 2023.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione Amministrazione – amministrazione dei beni – della giustizia 30 – del patrimonio conventuale 5 – delle finanze dello Stato 11 – rapporto sugli uffici dell’amministrazione cantonale 21 Appenzello – cantone di 15 – capitale del Cantone 15 – luogo di riunione del Gran Consiglio 23 Assicurazione cantonale 29 Associazione – diritto di 2 Autorità – autorità – amministrative 22 ss – legislativa 19 ss – landsgemeinde 19 – autorità – cantonali 22 ss – Consiglio di Stato 30 – Gran Consiglio 22 ss – landamano 32 – distrettuali 33 ss – Assemblea distrettuale 33 ss – consiglieri distrettuali della 36 – Presidente della 36 ss – vicepresidente della 36 – giudiziarie 38 ss – locali 46 ss – autorità di ricorso 18 – diritto di vigilanza dello Stato 10 – obbligo d’accettazione dell’elezione 18 – presentazione di – desiderata alle 7 – rivendicazioni alle 7 – sede delle 15 – vigilanza del Gran Consiglio 29 Bilancio – preparazione del 29 Cantone – assemblea distrettuale 33 – capitale del 15 – diritti pubblici 16 – elezione – del deputato del Cantone al Consiglio degli Stati 20bis – di un membro del tribunale distrettuale 33 – espropriazione della 4 – lancio di domanda di – referendum 27 – un’iniziativa 27 – membri – dei tribunali 44 – delle parrocchie 46 – monopolio sulle lotterie 2 – obbligo del servizio militare 8 – presentazione di – desiderata alle 7 – rivendicazioni alle 7 – referendum facoltativo 7 ter – suddivisione del 15 – suprema autorità del 19 – tribunale – amministrativo 40 – cantonale 40 Catalogo elettorale – iscrizione nel 16 Chiesa (e) – Chiesa – cattolica romana 3 – evangelica riformata 3 – enti ecclesiastici di diritto pubblico 3 Cittadinanza – acquisto della cittadinanza cantonale 13 – conferimento della cittadinanza cantonale 28 Commissione (i) – elezione delle commissioni del Gran Consiglio 29bis Comune (i) – comuni scolastici 46 – decisioni d’interesse 34 – determinazione dei confini dei 27 – diritto di voto alle Assemblee comunali 16 – intervento negli affari dei 10 – obbligo d’accettare l’elezione 18 – proprietà 4 – inviolabilità della 4 – scuola pubblica dell’obbligo 12 – vigilanza – sull’attività comunale 10 – sulla gestione comunale 10 Conciliatore – fissazione della durata delle funzioni dei 33 – funzioni del 38 – nomina del 38 Confederazione – membro confederale della 1 Consiglio degli Stati – elezione il deputato del Cantone al 20bis Consiglio di Stato30 ss – composizione del 20, 30 – landamano 32 – convocazione alla prima riunione della nuova legislatura 24 – deliberazioni del Gran Consiglio 25 – elezione annuale del 20 – esame delle proposte presentate dal 26 – esecuzione delle decisioni del 32 – incompatibilità 38, 44 – landamano 32 – obbligo d’accettazione dell’elezione al 18 – piena efficacia della decisione sottostante a referendum facoltativo 7 ter – rapporti annuali del 29 – ripartizione degli affari fra i membri del 30 – riunione del 31 – sessione straordinaria del 23 Consiglio Nazionale – elezioni per il rinnovo integrale del 20bis Consiglio parrocchie46 – assemblea ordinaria 46 – composizione del 46 – direzione delle amministrazioni subordinate 47 – elezione del 46 – obbligo d’accettazione dell’elezione 18 Costituzione – darsi la propria 1 – riconoscimento della piena libertà e garanzia diritto di – associazione 2 – riunione 2 – inviolabilità del domicilio 2 – libera manifestazione del pensiero con – la parola 2 – lo scritto 2 – libertà personale 2 – uguaglianza dei cittadini 2 – uguaglianza dinanzi alla legge 2 – presentazione di un’iniziativa 7 bis – revisione totale della 7bis – forma di – progetto elaborato 7bis – proposta generica 7bis – proroga di termini 7bis – obbligo di partecipare – a landsgemeinde 17 – ad assemblee pubbliche 17 – domanda di – iniziativa 27 – referendum 27 – federale 27 – pratiche governative 30 – accordi programmatici 30 – decisioni d’interesse comune 34 – organizzazione e procedura della giustizia – amministrativa 45 – civile 45 – penale 45 – revisione della 48 ss – revisione – parziale della 48 – totale della 48 Curatela16 Discernimento16 Diritto (i) – ampio diritto di vigilanza – sull’attività 10 – sulla gestione delle autorità 10 – Assemblea distrettuale 33 – diritti e doveri di – autorità cantonali 29 – impiegati cantonali 29 – diritti garantiti dalla Costituzione 2 – diritto di – associazione 2 – riunione 2 – inviolabilità del domicilio 2 – libera manifestazione del pensiero con – la parola 2 – lo scritto 2 – libertà personale 2 – uguaglianza – dei cittadini 2 – dinanzi alla legge 2 – diritti pubblici 16 ss – nella landsgemeinde 16 – nelle Assemblee comunali 16 – obbligo di partecipare – a landsgemeinde 17 – ad assemblee pubbliche 17 – diritto di presentare – desiderata alle autorità 7 – iniziativa 7bis – rivendicazioni alle autorità 7 – diritto di proposta del Gran Consiglio 25 – diritto d’intervento 10 – diritto federale 2, 14 – domicilio 14 – esercizio del diritto d’iniziativa 7bis – monopolio sulle lotterie 2 – obbligo d’accettare l’elezione 18 – referendum facoltativo 7ter – riconoscimento quale ente ecclesiastico di diritto pubblico 3 – servizio militare obbligatorio 8 Disposizioni transitorie 1 ss Durata – delle funzioni dei – conciliatori 33 – consiglieri distrettuali 33 – membri dei tribunali distrettuali 33 Eleggibilità – non eleggibilità contemporanea in – Assemblea distrettuale 35 – Autorità giudiziarie 38 – rieleggibilità del landamano 20 Elezioni – diritto di voto e di elezione per cittadini stranieri 16 – elezione – annuale 20 – da parte del Gran Consiglio 29bis – del deputato del Cantone al Consiglio degli Stati 20bis – presidente del Gran Consiglio 24 – integrali del Consiglio nazionale 20bis, 33 – del deputato distrettuale al Gran Consiglio dis. trans. del 1° mag. 2011 – non eleggibilità contemporanea 35 – obbligo d’accettazione dell’elezione 18 – partecipazione del popolo ad 1 Emolumenti 29 Espropriazione – condizione dell’ 4 – piena indennità in caso di 4 Gestione finanziaria46 Giudice/i – di conciliazione 44 – garanzia del giudice naturale 6 Gran Consiglio 22 ss – autorità di ricorso 18 – cassa d'assicurazione cantonale 29 – Consiglio di Stato 30 – controprogetto all’iniziativa in forma di progetto elaborato 7bis – convocazione alla prima riunione della nuova legislatura del Gran Consiglio 24 – decisione sull’acquisto della cittadinanza cantonale 13 – deliberazioni del 25 – determinazione dell’ordine del giorno della landsgemeinde 26 – diritti e i doveri di autorità cantonali 29 – domande di grazia 28 – elaborazione di un progetto 7bis – elaborazione di una nuova Costituzione 48 – elezione – dei membri del Gran Consiglio che spettano al Distretto 33 – per un anno – degli scrutatori del 29bis – del presidente del 29bis – vicepresidente del 29bis – emolumenti 29 – esecuzione delle – decisioni del 30 – dei trattati intercantonali 27 – ordinanze del 30 – forma delle iniziative 7bis – impiegati cantonali, diritti e doveri 29 – incompatibilità 44 – iniziativa in forma di proposta generica 7bis – obbligo d’accettare l’elezione 18 – ordinanze e regolamenti di esecuzione della legislazione – cantonale 27 – federale 27 – organizzazione amministrativa del Cantone 29 – procedura per l’esercizio del diritto d’iniziativa 7bis – progetti di revisione parziale della costituzione 48 – pubblicità delle sedute del 24 – referendum – facoltativo 7ter – obbligatorio 7ter – regolamento interno del 24 – riunione della landsgemeinde straordinaria 19 – sessione ordinaria 23 – trattati intercantonali 27 – vigilanza sull’andamento degli affari di tutte le autorità 29 Indennità – piena indennità in caso di espropriazione 4 Iniziativa – contenuto dell’ 7bis – controprogetto all’ 7bis – in forma di – progetto elaborato 7bis – proposta generica 7bis – lancio di iniziativa in nome del Cantone 27 – presentazione di una 7bis – procedura di 7bis – proposta di procedere a una revisione totale della costituzione 48 Istruzione – competenza dello Stato 12 Interesse generale – decisioni ufficiali d’ 11 – pubblicazione delle decisioni ufficiali d’ 11 Landamano 32 – elezione – dei vicelandamano 20 – del 20 – impedimento del 32 – landamano reggente 31 – presidenze – del Consiglio di Stato 32 – della landsgemeinde 32 – riunione del Consiglio di Stato 31 – sostituzione del 32 Landsgemeinde – autorità legislativa e autorità elettorale 20 – elezioni della 1 – diritto di voto nella 16 17 – iniziativa 7bis – potere del Popolo 1 – sistema fiscale, modifiche 9 – suprema autorità del Cantone 19 Legge/i – abrogazione emanazione modifica abrogazione di 7bis – accettazione – delle 1 – reiezione delle 1 – disegni di 26 – domande di grazia 28 – elaborazione di nuove 7bis – elezioni da parte del Gran Consiglio 29bis – esecuzione delle 30 – limiti fissati dalle disposizioni generali di 2 – organizzazione del Tribunale 40 – pubblicazione delle 11 – uguaglianza dinanzi alla 2 Libertà – piena libertà 2 – libertà – personale 2 – di commercio 2 Nomine – nomina del conciliatore 38 – obbligo d’accettazione dell’elezione 18 Ordinanza/e – altre elezioni da parte del Gran Consiglio 29bis – emanazione del regolamento interno mediante ordinanza 24 – emanazione di ordinanze 27 – esecuzione delle 30 – modifica di 30 – pubblicazioni delle 11 Ordine – ordine del giorno della 26 Organizzazione/i – organizzazione – del Tribunale – cantonale 40 – distrettuale 39 – dell’Ufficio di conciliazione 38 – della giustizia amministrativa 45 – civile 45 – penale 45 Parrocchie46 – diritto di voto e di elezione per cittadini stranieri 16 Popolo – Costituzione 1 – Landsgemeinde 1 – potere dello Stato 1 Progetti – controprogetto 7bis – progetti – di revisione costituzionale 26 – sottoposti all’Assemblea distrettuale 37 – progetto elaborato 7bis Proposta generica – iniziativa che riveste la forma di 7bis – non approvazione da parte del Gran Consiglio della 7bis Proprietà – espropriazione della 4 – inviolabilità della 4 Pubblicità – dell’amministrazione delle finanze dello Stato 11 – pubblicità – delle pronuncia della sentenza 43 – udienze dei tribunali 43 – sedute del Gran Consiglio 24 Referendum – decisione sottostante a 7ter – decisioni del Gran Consiglio in materia di spese 7ter – lancio di una domanda di referendum 27 – referendum – facoltativo 7ter – obbligatorio 7ter Revisione della Costituzione48 ss Scuola (e) – competenza dello Stato nell’istruzione pubblica 12 – gratuità della scuola pubblica dell’obbligo 12 – sistema scolastico di base 12 Sede – delle autorità cantonali 15 Seggi dei Distretti22 Sesso – diritto di voto – esclusione dal 16 – nella landsgemeinde 16 – nelle Assemblee comunali 16 Sistema –fiscale 9 – modifiche del sistema fiscale 9 – sistema scolastico 12 Stato – amministrazione del patrimonio conventuale 5 – approvazione annuale del conto di 29 – Cancelleria dello 32 – decisione sottostante a referendum facoltativo 7ter – diritto – di vigilanza – sull’attività delle autorità 10 – sulla gestione delle autorità 10 – d’intervenire 10 – esame annuale del conto di 29 – patrimonio corporativo ecclesiastico 5 – potere dello 1 – pronunciamento della landsgemeinde 7ter – proprietà 4 – pubblica istruzione 12 – pubblicazione dell’amministrazione delle finanze dello 11 – riconoscimento statale di – corporazioni 4 – fondazioni 4 – scuola pubblica 12 – spese per la retribuzione del personale dello 7ter – Stato popolare 1 – sussidi dello 12 Territorio – deputato del Distretto al Gran Consiglio dis. trans. della mod. del 1° mag. 2011 Trattati intercantonali27 Tribunale (i) – bilancio di previsione dei tribunali 29 – composizione del Tribunale cantonale 20 – durata del mandato dei membri dei tribunali distrettuali 33 – elezione – dei membri del tribunale distrettuale 33 – del presidente dei tribunali distrettuali 29bis – esecuzione delle sentenze dei 30 – incompatibilità – dei membri dei 44 – nel Consiglio di Stato 30 – obbligo d’accettazione dell’elezione 18 – pubblicità delle – pronunzie della sentenza 43 – udienze dei tribunali 43 – quorum nei 43 – rapporto annuale del Tribunale cantonale 29 – tribunale cantonale – amministrativo 40 – giurisdizione di ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative del Cantone 40 – giurisdizione di appello contro le sentenze dei tribunali distrettuali 40 – organizzazione del 40 – tribunale di primo grado per le cause – civili 38 – penali 38 – tribunale distrettuale 39 – tribunali arbitrali 6 – Ufficio di conciliazione 38 Uguaglianza – dei cittadini 2 – dinanzi alla legge 2 Vigilanza – diritto di vigilanza – sull’attività delle autorità 10 – sulla gestione delle autorità 10 – del Gran Consiglio 29 – sull’ – ambito ecclesiastico 30 – amministrazione dei beni delle cooperative d’utenza 30 – del landamano reggente 32 Voto – assemblea distrettuale 33 – Comuni 46 – curatela 16 – diritto di voto – nella landsgemeinde 16 – nelle Assemblee 16 – e di elezione per cittadini stranieri 16 – incapacità di discernimento 16 – elezione dei deputati in Gran Consiglio 22 – esclusione dal diritto di 16 – landsgemeinde straordinarie 21 – obbligo – d’accettazione dell’elezione 18 – di partecipare a tutte le – assemblee pubbliche previste dalla Costituzione 17 – landsgemeinde 17 – parrocchie 46 – presentazione di una iniziativa 7 bis – proposte presentate da persone aventi capacità di 26 – referendum facoltativo 7ter – voto consultivo 25

Footnotes

  1. Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

  3. Per accettato dalla Landsgemeinde del 28 apr. 2013, in vigore dal 28 apr. 2013. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975art. 6 lett. a, 2015 6231).

  4. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 2000, in vigore dal 30 apr. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203art. 1 n. 5, 2000 4567).

  5. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, in vigore dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 224 4 ediz. ted. 225 4 ediz. franc.).

  6. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, in vigore dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 224 4 ediz. ted. 225 4 ediz. franc.).

  7. Abrogato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, con effetto dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 224 4 ediz. ted. 225 4 ediz. franc.).

  8. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  9. Abrogato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, con effetto dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  10. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487art. 6, 2018 6535).

  11. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2014, in vigore dal 27 apr. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 7, 2014 7845).

  12. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2014, in vigore dal 27 apr. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 7, 2014 7845).

  13. Abrogato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101).

  14. Abrogato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101).

  15. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101).

  16. Abrogato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, con effetto dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 10 mar. 2004 (FF 2004 1203art. 1 n. 4, 2003 7009).

  17. Abrogato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1994, con effetto dal 30 apr. 1995. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804).

  18. Accettato dalla Landsgemeinde del 25 apr. 2004, in vigore dal 25 apr. 2004. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  19. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  20. Accettato nella Landsgemeinde del 24 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 3,1495).

  21. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 2017, in vigore dal 30 apr. 2017. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272art. 3979).

  22. Accettato dalla Landsgemeinde del 26 apr. 2015, in vigore dal 26 apr. 2015. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975art. 6 lett. b, 2015 6231).

  23. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  24. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1994, in vigore dal 30 apr. 1995. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804).

  25. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  26. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2007, in vigore dal 29 apr. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 6, 2007 6913).

  27. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101).

  28. Abrogato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1994, con effetto dal 30 apr. 1995. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804).

  29. Originario n. 2. L’originario n. 1 è stato abrogato dalla Landsgemeinde del 25 apr. 1993, con effetto dal 25 apr. 1993. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1994 (FF 1994 III 320art. 1 n. 2, 1993 IV 409).

  30. Originario n. 3.

  31. Accettato nella Landsgemeinde del 24 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022. Garanzia dell’AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 3,1495). Vedi anche l’art. 4 delle disp. trans. alla fine del presente testo.

  32. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2007, in vigore dal 29 apr. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 6, 2007 6913).

  33. Originario cpv. 2. Accettato dalla Landsgemeinde del 28 apr. 2013, in vigore dal 28 apr. 2013. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975art. 6 lett. a, 2015 6231).

  34. RS 101

  35. Originario cpv. 3. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  36. Accettato dalla Landsgemeinde del 28 apr. 2013, in vigore dal 28 apr. 2013. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975art. 6 lett. a, 2015 6231).

  37. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  38. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  39. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  40. Accettato dalla Landsgemeinde del 25 apr. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249art. 1 n. 2 2012 7501).

  41. Originario cpv. 8. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101). L’originario cpv. 7 è stato abrogato dall’art. 209 n. 1 della L del 30 apr. 1911 d’introduzione del Codice civile svizzero.

  42. Originario cpv. 9. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1949, in vigore dal 24 apr. 1949. Garanzia dell’AF del 29 set. 1949 (FF 1949 II 587 353 ediz. ted. 591 353 ediz. franc.).

  43. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2007, in vigore dal 29 apr. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 6, 2007 6913).

  44. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533art. 1 n. 4593).

  45. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1949, in vigore dal 24 apr. 1949. Garanzia dell’AF del 29 set. 1949 (FF 1949 II 587 353 ediz. ted. 591 353 ediz. franc.).

  46. Accettato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101).

  47. Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1994, in vigore dal 30 apr. 1995. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804).

  48. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  49. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  50. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2012, in vigore dal 29 apr. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251art. 1 n. 3195).

  51. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2012, in vigore dal 29 apr. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251art. 1 n. 3195).

  52. Accettato dalla Landsgemeinde del 9 mag. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203).

  53. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 6, 2007 6913). Abrogato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2012, con effetto dal 29 apr. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251art. 1 n. 3195).

  54. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  55. Accettato dalla Landsgemeinde del 9 mag. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203).

  56. Accettato dalla Landsgemeinde del 9 mag. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471art. 3,1203).

  57. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 1986, in vigore dal 27 apr. 1986. Garanzia dell’AF del 18 giu. 1987 (FF 1987 II 808art. 1 n. 3, I 1).

  58. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 1979, in vigore dal 29 apr. 1979. Garanzia dell’AF del 13 dic. 1979 (FF 1979 III 1111art. 1 n. 2 821).

  59. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 1979, in vigore dal 29 apr. 1979. Garanzia dell’AF del 13 dic. 1979 (FF 1979 III 1111art. 1 n. 2 821).

  60. Accettato dalla Landsgemeinde del 29 apr. 2007, in vigore dal 29 apr. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171art. 1 n. 6, 2007 6913).

  61. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, in vigore dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  62. Originario cpv. 2.

  63. Originario cpv. 3. Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2008, in vigore dal 27 apr. 2008. Garanzia dell’AF del 28 mag. 2009 (FF 2009 4167art. 1 n. 2931).

  64. Originario cpv. 1. Il tenore dell’originario cpv. 2 è stato abrogato dalla Landsgemeinde del 25 apr. 2004, con effetto dal 25 apr. 2004. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  65. Originario cpv. 3. Accettato dalla Landsgemeinde del 25 apr. 1993, in vigore dal 25 apr. 1993. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1994 (FF 1994 III 320art. 1 n. 2, 1993 IV 409). L’originario cpv. 2 è stato abrogato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, con effetto dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).

  66. L’originario cpv. 4 è stato abrogato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2003, con effetto dal 27 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2005 (FF 2005 2127art. 1 n. 3, 2004 4981).