131.218
Traduzione
Costituzione del Cantone di Zugo
del 31 gennaio (Stato 27 settembre 2024)
Titolo I: Principi
§ 1
- Il Cantone di Zugo è un libero Stato democratico.
- In quanto tale, per quanto la sovranità cantonale non sia limitata dalla Costituzione federale, è uno Stato confederato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
§ 2
La sovranità poggia sul Popolo intero.
§ 3
La libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto sono garantiti conformemente agli articoli 49–53 della Costituzione federale del 29 maggio 1874.
§ 4
- Il Cantone, con il sostegno dei Comuni, provvede all’istruzione pubblica nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione federale.
- L’istituzione di scuole private e d’istituti d’insegnamento privati è garantita; per quanto concerne l’istruzione primaria, rimangono salve le disposizioni dell’articolo 27 capoverso 2 della Costituzione federale.
§ 5
- Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
- Il Cantone promuove l’effettiva parità dei sessi.
§ 6
- Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e legalmente precostituito. Non si possono introdurre tribunali d’eccezione.
- I tribunali arbitrali sono ammessi.
§ 7
La gratuità della procedura e il gratuito patrocinio sono garantiti in caso di comprovata indigenza. Le condizioni e l’organizzazione sono determinate dalla legge.
§ 8
- La libertà personale è garantita.
- Ogni accusato è presunto innocente fintanto che una sentenza non l’abbia dichiarato colpevole.
- Nessuno può essere arrestato se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Di regola, ogni arrestato dev’essere interrogato immediatamente.
- Lo Stato deve una riparazione morale e un’indennità adeguata a chi illegalmente o senza sua colpa sia stato posto in stato di arresto.
- Non sono ammessi mezzi coercitivi per ottenere una confessione.
§ 9
La sfera domiciliare è inviolabile. Sono fatti salvi i casi disciplinati dalla legge a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante.
§ 10
La libertà di espressione con la parola e lo scritto, nonché il diritto di petizione, di associazione e di riunione sono garantiti. L’abuso di questi diritti sottostà alle disposizioni della legge penale.
§ 11
- La proprietà dei privati, delle corporazioni ecclesiastiche e laiche e dei Comuni è inviolabile. Sotto l’alta vigilanza dello Stato, i Comuni e le corporazioni ecclesiastiche e laiche possono gestire il loro patrimonio e disporre dei redditi del medesimo nei limiti fissati dalla legge e dagli statuti.
- L’istituzione di nuove corporazioni richiede l’approvazione del Gran Consiglio.
- L’esproprio di beni fondiari a fini pubblici può essere imposto unicamente per considerazioni di benessere generale dello Stato o dei Comuni, e verso piena indennità.
§ 12
La trasparenza dell’intera gestione finanziaria dello Stato è garantita; a nessun avente diritto di voto del Cantone può essere negato di prenderne visione.
§ 13
La libertà di commercio e d’industria è riconosciuta. Nei limiti fissati dalla Costituzione federale, la legge prevede le disposizioni restrittive richieste dal bene comune.
§ 14
Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici sono assicurati contro i danni causati dagli incendi e dagli elementi naturali presso l’assicurazione immobiliare cantonale.
§ 15
- I contribuenti partecipano a far fronte agli oneri dello Stato e dei Comuni proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono.
- Sono esenti dalle imposte lo Stato, i Comuni politici, i Comuni patriziali e le parrocchie, i beni e benefici ecclesiastici e i loro redditi, nonché i patrimoni e redditi destinati esclusivamente a scopi di utilità pubblica. La legge può concedere ulteriori diritti a esenzioni o agevolazioni fiscali.
- Il diritto di voto comporta l’obbligo di fornire un contributo modico e generalizzato agli oneri pubblici.
- Lo Stato ha facoltà di introdurre, oltre alle imposte esistenti, nuove imposte indirette. Fa pervenire ai Comuni politici le quote di gettito attualmente loro assegnate, nonché le quote, pure stabilite dalla legge, delle nuove imposte indirette.
- Lo Stato riscuote un’imposta sulle successioni la cui progressività aumenta secondo la lontananza del grado di parentela e l’entità dell’asse ereditario. La legge determina i gradi di parentela e gli importi minimi che ne sono esenti. Essa disciplina inoltre la ripartizione delle imposte fra il Cantone e i Comuni politici, fermo stante che almeno la metà dell’imposta sulle successioni spetta ai Comuni politici.
- La legislazione emana disposizioni che consentano di determinare più esattamente la capacità fiscale.
§ 16
§ 17
- Ogni avente diritto di voto è tenuto a presenziare alle Assemblee comunali e a partecipare alle deliberazioni.
- La corruzione elettorale e l’intimidazione elettorale sono vietate. La legge penale correzionale determina la pena per queste infrazioni.
§ 18
All’inizio di ogni periodo amministrativo, le autorità cantonali e i funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché le autorità comunali e i funzionari comunali eletti dal Popolo, giurano o promettono solennemente di osservare la Costituzione e le leggi.
§ 19
- Lo Stato e i Comuni, nonché le loro autorità e i loro funzionari rispondono dei loro atti nei limiti fissati dalla legge.
- Lo stesso vale per gli altri enti e istituti di diritto pubblico.
- …
§ 19bis
- I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale dʼappello e del Tribunale amministrativo non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato oralmente o per scritto nei dibattiti del Gran Consiglio e delle commissioni parlamentari.
- In caso di abuso, il Gran Consiglio può togliere l’immunità.
§ 20
- Non possono essere simultaneamente membri di un’autorità giudiziaria o esecutiva:
- due persone unite in matrimonio oppure conviventi in unione domestica registrata o in stabile comunione di vita;
- parenti e affini in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale;
- due persone i cui coniugi o partner registrati siano fratelli o sorelle.
- Lo stesso vale tra i membri e il segretario o il cancelliere di una tale autorità.
§ 21
- I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi. Nessuno di questi poteri può intromettersi nel campo di attività degli altri stabilito dalla Costituzione o dalla legge.
- Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.
- I capi di uffici e divisioni secondo la legge sull’organizzazione dell’amministrazione dello Stato, le persone con funzione di pubblico ministero e i cancellieri dei tribunali nonché il cancelliere dello Stato non possono essere membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.
- La legge può prevedere altre incompatibilità.
- Il capoverso 3 non si applica alla nomina di cancellieri di tribunali quali membri supplenti straordinari di un tribunale ai sensi del § 41 lettera l numero 5.
§ 22
- Ogni cittadino del Cantone fruisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, del diritto di stabilirsi liberamente in qualsivoglia Comune.
- Il domicilio dei cittadini svizzeri è retto dalle prescrizioni federali e quello degli stranieri dai trattati internazionali in vigore.
§ 23
- La cittadinanza cantonale può essere conferita soltanto a chi sia in possesso della cittadinanza di un Comune. La cittadinanza comunale ottenuta decade se la cittadinanza cantonale non è conseguita nel termine di un anno.
- I particolari sono disciplinati dalla legge.
Titolo II: Suddivisione del Cantone e status politico dei cittadini
§ 24
- Il Cantone di Zugo è composto degli undici Comuni politici di Zugo, Oberägeri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Risch, Walchwil e Neuheim.
- La città di Zugo è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.
§ 25
La capacità di voto è triplice in quanto si esplica:
- in materia federale;
- in materia cantonale; e
- in materia comunale.
§ 26
Il diritto di voto per quanto concerne le elezioni e votazioni federali è retto dalla legislazione federale; è esercitato nel Comune di residenza, ossia nel Comune in cui l’avente diritto dimora abitualmente.
§ 27
- Il diritto di voto per le elezioni e votazioni cantonali è esercitato esclusivamente nel Comune di domicilio.
- Hanno diritto di votare e di eleggere e sono eleggibili: tutte le persone che possiedono la cittadinanza cantonale, nonché gli Svizzeri d’ambo i sessi legalmente stabiliti nel Cantone, che hanno compiuto i 18 anni e non si trovano in una delle situazioni eccezionali menzionate qui appresso.
- Le persone che, a causa di una prolungata incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale non hanno diritto di voto.
4 e5. …
§ 28
La legge determina per ogni tipo di Comune la cerchia degli aventi diritto di voto.
§ 29
La legge disciplina l’organizzazione dei cataloghi elettorali e la procedura in materia di elezioni e votazioni.
§ 29a
- La trasparenza della politica è garantita tramite:
- la comunicazione da parte dei partiti rappresentati in seno al Gran Consiglio in merito al loro finanziamento;
- la comunicazione del finanziamento delle campagne importanti in vista delle elezioni o votazioni cantonali;
- la comunicazione delle relazioni d’interesse delle persone elette a funzioni pubbliche cantonali.
- La legge disciplina i dettagli.
Titolo III: Poteri pubblici
Sezione I: Potere sovrano
§ 30
Il Popolo sovrano esercita i suoi diritti di sovranità in parte direttamente e in parte indirettamente, delegandone l’esercizio a suoi rappresentanti.
§ 31
I diritti costituzionali sono esercitati dal Popolo mediante:
- l’accettazione o il rifiuto della Costituzione e delle sue modifiche;
- l’approvazione o il rifiuto delle leggi;
- il diritto di proposta (iniziativa);
- l’elezione delle seguenti autorità e dei seguenti funzionari:
1. i due deputati al Consiglio degli Stati, per un quadriennio,
2. i membri del Gran Consiglio,
3. i membri del Consiglio di Stato,
4. i membri e i membri supplenti del Tribunale cantonale, del Tribunale penale, del Tribunale d’appello e del Tribunale amministrativo; è fatta salva l’elezione dei membri supplenti straordinari da parte del Gran Consiglio conformemente al § 41 lettera 1,
5. tutte le altre autorità e tutti gli altri funzionari e impiegati la cui elezione competa al Popolo in virtù della Costituzione o di leggi federali e cantonali.
§ 32
- Ogni modifica della Costituzione federaledev’essere sottoposta al Popolo per l’accettazione o il rifiuto.
- L’esito della votazione è considerato nel contempo come voto del Cantone (art. 121 della Costituzione federale).
§ 33
§ 34
- Le leggi e i decreti di obbligatorietà generale del Gran Consiglio, come anche le decisioni vertenti su una nuova spesa unica di oltre 500 000 franchi o su una nuova spesa ricorrente di oltre 50 000 franchi annui sono sottoposti al voto del Popolo su domanda firmata di almeno 1500 aventi diritto di voto (referendum).
- Il termine di referendum è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto del Gran Consiglio.
- Il diritto di voto dei firmatari dev’essere attestato ufficialmente dal Comune.
- La votazione popolare può inoltre essere decisa da un terzo dei membri del Gran Consiglio, immediatamente dopo il voto finale (referendum delle autorità).
- La votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal deposito delle firme presso la Cancelleria dello Stato, rispettivamente dal giorno della decisione del Gran Consiglio. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sul referendum può anch’essa essere indetta per tale occasione.
- Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre al voto del Popolo una legge o un decreto nella sua totalità o nelle sue singole parti.
§ 35
- 2000 aventi diritto di voto possono chiedere, con domanda firmata, l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto del Gran Consiglio (iniziativa legislativa) o il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale. Sono eccettuati i decreti di competenza esclusiva del Gran Consiglio.
- Tali domande possono rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. Devono riferirsi esclusivamente a un settore specifico uniforme (unità della materia). Devono altresì contenere una clausola di ritiro.
- Il diritto di voto dei firmatari dev’essere attestato ufficialmente dal Comune.
- Il Gran Consiglio prende atto dell’iniziativa nella sua prima seduta dopo il deposito delle firme. Deve trattarla definitivamente nel termine di un anno; eccezionalmente, può prorogare questo termine di sei mesi al massimo in base a un rapporto intermedio della commissione incaricata dell’esame preliminare.
- Il Gran Consiglio deve decidere se intenda dare seguito o no all’iniziativa. Se decide di non darle seguito, la votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal voto finale. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sull’iniziativa può anch’essa essere indetta per tale occasione.
- Se non approva l’iniziativa, il Gran Consiglio deve proporre al Popolo di respingerla o contrapporle un controprogetto in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
- Se il Popolo accetta l’iniziativa o il controprogetto formulati come proposta generica, l’atto corrispondente dev’essere messo in vigore nei tre anni dopo la votazione, fatto salvo il referendum. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può prorogare questo termine di un anno al massimo in base a un rapporto intermedio.
§ 36
- Le votazioni popolari sulla Costituzione e sulle leggi, sulle proposte d’iniziativa e sulle decisioni del Gran Consiglio si svolgono a scrutinio segreto e alle urne.
- I particolari della procedura sono disciplinati dalla legislazione nel senso di agevolare quanto possibile l’espressione del voto.
- In tutte le votazioni popolari decide la maggioranza assoluta dei votanti.
§ 37
Tutte le domande popolari di referendum o d’iniziativa sono esenti dalla tassa di bollo. Nessun emolumento è riscosso per l’attestazione del diritto di voto.
Sezione II: Potere legislativo e di vigilanza
§ 38
- Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo e di vigilanza. Si compone di 80 membri.
- Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale.
- I circondari sono i Comuni politici. Il numero di seggi in seno al Gran Consiglio attribuito ai circondari è stabilito mediante decreto semplice del Gran Consiglio in funzione della statistica aggiornata della popolazione (popolazione residente permanente secondo le cifre pubblicate dalla Confederazione nell’anno precedente). Ad ogni circondario sono attribuiti almeno due seggi.
- I seggi sono dapprima attribuiti ai partiti e ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone. I seggi ottenuti dai partiti e dai gruppi politici sono in seguito ripartiti fra i circondari, in funzione del numero di seggi spettante agli stessi secondo il capoverso 3 (metodo di ripartizione bi-proporzionale).
§ 39
§ 40
- Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto e per un biennio, i propri presidente e vicepresidente e due scrutatori.
- …
§ 41
Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze:
- verifica dei poteri dei suoi membri;
- diritto esclusivo di legiferare, fatte salve le disposizioni dei §§ 33, 34 e 35;
- alta vigilanza sulle autorità, nonché sulla salvaguardia e sull’esecuzione della Costituzione e delle leggi;
- alta vigilanza sulle finanze dello Stato;
- determinazione delle rimunerazioni e degli emolumenti ufficiali;
- diritto di grazia e diritto di amnistia per crimini e delitti politici;
- delibera sui rapporti di attività del Consiglio di Stato, del Tribunale d’appello e del Tribunale amministrativo nonché sul conto di Stato che il Consiglio di Stato è tenuto a presentare ogni anno;
- delibera sui preventivi e sui crediti aggiuntivi nonché approvazione dei mandati di prestazione;
- approvazione di tutti i trattati con gli altri Cantoni, fatta salva la competenza federale, nonché degli accordi sulle forniture di sale;
- trattazione di petizioni e ricorsi;
- 1. determinazione del numero dei membri e dei membri supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale penale, per una durata di sei anni, 2. determinazione del numero dei giudici di carriera per ogni tribunale, nonché loro elezione tra i membri del singolo tribunale,
3. elezione del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale penale tra i membri di questi stessi tribunali,
4. elezione del presidente del Tribunale d’appello e del Tribunale amministrativo tra i membri di questi tribunali,
5. elezione dei membri supplenti straordinari dei tribunali; i particolari sono disciplinati dalla legge;
il tutto, fatto salvo il numero 1, per una durata di quattro anni;
m. elezione del cancelliere dello Stato;
n. ratifica delle nomine, effettuate dal Consiglio di Stato, dei membri del Consiglio di banca e dell’ufficio di revisione della Banca cantonale zughese che devono essere designati dal Cantone;
o. risoluzione dei conflitti di competenza fra potere esecutivo e potere giudiziario;
p. …
q. esercizio di tutti gli altri diritti di sovranità, per quanto non espressamente limitati dalle Costituzioni federale e cantonale in vigore; e
r. esercizio dei diritti di partecipazione che la Costituzione federaleaccorda ai Cantoni in ambito federale (convocazione dell’Assemblea federale, referendum, iniziativa cantonale).
§ 42
I membri del Gran Consiglio sono indennizzati dal Cantone.
§ 43
- Il Gran Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e quando il Consiglio di Stato o un quarto dei deputati ne facciano richiesta scritta specificandone le ragioni.
- Le sedute del Gran Consiglio sono di regola pubbliche.
§ 44
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. Nessuna proposta di legge può essere adottata definitivamente prima di una seconda lettura, da tenersi dopo almeno due mesi dalla prima. I particolari sono precisati nel regolamento.
Sezione III: Potere amministrativo ed esecutivo
§ 45
- Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.
- Nessun membro del Consiglio di Stato può far parte simultaneamente delle Camere federali.
§ 46
Il Gran Consiglio elegge per un biennio il presidente del Consiglio di Stato (landamano) e il suo vice fra i membri del Consiglio di Stato medesimo. Se il landamano o il suo vice è impedito, la funzione presidenziale è assunta dal membro più anziano del Consiglio di Stato.
§ 47
- Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti nonché dell’amministrazione dello Stato e della tenuta generale dei conti. In particolare, ha le seguenti attribuzioni e incombenze:
- cura degli affari interni ed esterni;
- misure preventive per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici;
- vigilanza e direzione di tutti i settori dell’amministrazione;
- emanazione delle ordinanze necessarie;
- presentazione al Gran Consiglio di disegni di legge e di decisioni;
- presentazione del rapporto di gestione, del conto di Stato e del bilancio di previsione (budget) per l’anno contabile successivo;
- presentazione di candidature per le nomine di autorità e funzionari che devono essere ratificate dal Gran Consiglio;
- vigilanza sulle autorità amministrative inferiori e potere decisionale in merito ai reclami e ricorsi contro le stesse, fatta salva la competenza del Tribunale amministrativo;
- esecuzione delle sentenze penali passate in giudicato, salvo che la legge disponga altrimenti;
- nomine di competenza del Cantone che la Costituzione o la legge non affidano a un’altra autorità o al Popolo.
- I membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo in Gran Consiglio e il diritto di presentare proposte in merito a tutti gli oggetti in deliberazione.
§ 48
Il regolamento interno del Consiglio di Stato è elaborato dal Gran Consiglio.
Sezione IV: Potere giudiziario
A. Giudice di pace
§ 49
- Lʼautorità di conciliazione ordinaria è il giudice di pace.
- Ogni Comune elegge un giudice di pace e il numero di supplenti determinato dalla legge.
- La legge può prevedere che due o più Comuni istituiscano un giudice di pace comune.
§ 50
Per determinate controversie la legge può prevedere speciali autorità di conciliazione.
§ 51
B. Tribunale cantonale
§ 52
Il Tribunale cantonale si compone del presidente e di un numero di membri e membri supplenti stabilito dal Gran Consiglio.
C. Tribunale penale
§ 53
- Il Tribunale penale si compone del presidente e di un numero di membri e membri supplenti stabilito dal Gran Consiglio.
- …
D. Tribunale d’appello
§ 54
- Il Tribunale d’appello si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.
- Il Tribunale d’appello è l’autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale ed esercita la vigilanza sull’insieme della giustizia civile e penale – eccettuati il Comando della polizia e le autorità penali comunali competenti in materia di contravvenzioni – come anche sull’Ufficio dei fallimenti e sugli uffici d’esecuzione per debiti.
- In questo settore, esso può proporre al Gran Consiglio l’emanazione di leggi e decreti.
E. Tribunale amministrativo
§ 55
- Il Tribunale amministrativo si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.
- Il Tribunale amministrativo è l’autorità giudiziaria cantonale suprema in materia amministrativa.
- Nel settore della giurisdizione amministrativa, esso può proporre al Gran Consiglio l’emanazione di leggi e decreti.
F. Giurisdizione minorile
§ 56
La legge disciplina lʼorganizzazione della giustizia penale minorile. Può istituire appositi tribunali.
G. …
§ 57
H. Disposizioni generali
§ 58
- La legge determina l’organizzazione e la competenza delle autorità giudiziarie.
- All’interno dei tribunali possono essere istituite sezioni con competenze speciali e ai loro presidenti e a singoli giudici possono essere conferiti determinati poteri decisionali.
§ 59
- Le udienze dei tribunali sono pubbliche.
- La legge determina le eccezioni.
§ 60
§ 61
I tribunali e le loro sezioni pronunciano validamente se è presente il numero di giudici prescritto.
§ 62
§ 63
- L’amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali. La legge disciplina i particolari.
- Le controversie risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale d’appello sono decise dal Tribunale amministrativo. Quelle risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale amministrativo sono decise dal Tribunale d’appello.
§§ 64 a 69
Abrogati
Sezione V: Comuni
A. Comune politico
§ 70
- Il Comune politico comprende tutte le persone residenti nel Comune.
- Gli affari del Comune politico sono sbrigati dal Municipio, conformemente alla Costituzione e alla legge.
3 a6. …
B. Comune patriziale
§ 71
Il Comune patriziale comprende tutte le persone originarie di un dato Comune.
C. Parrocchia
§ 72
- La parrocchia comprende le persone di una stessa confessione residenti sul suo territorio.
- Sono fatti salvi i diritti ecclesiastici di collazione, che possono però essere riscattati a profitto della parrocchia.
3 a5. …
D. Comune corporativo
§ 73
- I partecipanti a un bene corporativo costituiscono un Comune corporativo.
- Il bene corporativo dev’essere conservato nella sua consistenza come bene indivisibile; sono fatte salve le liberalità a fini di utilità pubblica.
E. Disposizioni comuni
§ 74
- I Comuni, eccettuati quelli corporativi, riscuotono imposte se i loro introiti non bastano per l’adempimento dei loro compiti.
- La legge disciplina la perequazione finanziaria fra i Comuni.
§ 75
Nessuno è tenuto a pagare imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto di una comunità religiosa di cui non fa parte (art. 49 della Costituzione federale).
§ 76
- I dettagli dell’organizzazione e le attribuzioni dei Comuni sono disciplinati dalla legge.
2 e3. …
Titolo IV: Durata del mandato e modo di elezione delle autorità
§ 77
- La durata del mandato delle autorità e dei funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché delle autorità e dei funzionari comunali eletti dal Popolo è di quattro anni.
- La durata del mandato dei membri e dei membri supplenti dei tribunali come anche delle autorità di conciliazione è di sei anni. Le elezioni suppletorie e complementari sono effettuate per la durata residua del mandato.
§ 78
- Sono eletti alle urne:
- i due deputati al Consiglio degli Stati;
- per quanto concerne le autorità cantonali: i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d’appello, del Tribunale cantonale, del Tribunale penale e del Tribunale amministrativo;
- per quanto concerne le autorità del Comune politico: i membri del Consiglio comunale, del Municipio e della Commissione di verifica dei conti, nonché del suo presidente, e il giudice di pace.
- Nelle elezioni di membri del Gran Consiglio e del Consiglio comunale, appena che in un circondario debbano essere eletti più di due membri nella stessa autorità, dev’essere applicato il sistema proporzionale.
2a. Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale ai sensi del § 38.
- Le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.
4 e5. …
Titolo V: Disposizioni concernenti la revisione costituzionale
§ 79
- La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
- La revisione si svolge secondo la procedura legislativa. Se la revisione è chiesta dal Popolo (iniziativa costituzionale), si applicano le disposizioni relative all’iniziativa legislativa.
- La revisione costituzionale è sottoposta obbligatoriamente al voto del Popolo.
- Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre una revisione costituzionale al voto del Popolo nella sua totalità o nelle sue singole parti.
§§ 80 a 83
§ 84
- A tutela della popolazione, provvedimenti di emergenza vanno previsti in via legislativa per parare al pericolo immediato in caso di catastrofi, eventi bellici o altre situazioni estreme cui non si possa far fronte secondo la procedura prescritta e con i mezzi ordinari data la straordinaria urgenza materiale e di tempo.
- Nella relativa legge, al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato possono essere conferiti temporaneamente poteri deroganti alla presente Costituzione. Le disposizioni e i provvedimenti presi nell’esercizio di tali poteri vanno abrogati appena le condizioni di cui al capoverso 1 non siano più adempite, eccetto che non siano prorogati in procedura ordinaria.
Titolo VI: Disposizioni finali e transitorie
§ 1
Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev’essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.
§ 2
- Le leggi e ordinanze esistenti, per quanto non contrarie alla presente Costituzione, rimangono in vigore fino alla loro modifica da parte dell’autorità competente.
- Le leggi contrarie alla presente Costituzione devono essere immediatamente rivedute.
- Per l’esame preliminare dei relativi disegni di legge il Gran Consiglio deve designare proprie commissioni.
§ 3
Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.
§ 4
§ 5
- Immediatamente dopo l’accettazione della presente Costituzione, il Gran Consiglio stabilisce quando le autorità ivi previste debbano essere elette e determina la durata iniziale del mandato.
- Le elezioni delle autorità politiche e giudiziarie non devono svolgersi contemporaneamente.
§ 6
§ 7
La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all’inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.
§ 8
I segretari comunali eletti alle urne prima dell’entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.
Indice delle materie
I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione
Amministrazione