131.216.2
Traduzione
Costituzione del Cantone di Nidvaldo
del 10 ottobre 1965 (Stato 1° gennaio 2026)
In nome di Dio Onnipotente!
Il Popolo di Nidvaldo,
nell’intento di proteggere la libertà e il diritto, di promuovere il benessere di tutti e di rafforzare Nidvaldo come Cantone della Confederazione Svizzera,
si è dato la presente Costituzione:
I. Diritti e doveri dei cittadini
A. Diritti fondamentali
Diritti di libertà
Art. 1
- La libertà e la dignità umana sono inviolabili.
- Nei limiti fissati dal diritto federale e dalle leggi cantonali emanate a tutela dell’ordine pubblico, sono in particolare garantiti:
- la libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto;
- la libertà di opinione e il diritto di esprimere e di diffondere un’opinione, in particolare la libertà della stampa;
- la libertà di associazione e la libertà di riunione;
- la libertà di domicilio per tutti i cittadini svizzeri;
- l’integrità fisica;
- la libertà di movimento dell’essere umano e l’inviolabilità del domicilio;
- i diritti privati e le pretese insindacabili, fatta salva l’espropriazione attuata nell’interesse pubblico;
- la libertà di commercio e d’industria.
Uguaglianza giuridica
Art. 2
- Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
- Nessuno dev’essere sfavorito o favorito a causa del suo sesso,
dell’origine, della lingua, della razza, della posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.
- Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi.
Tutela giurisdizionale
Art. 3
- Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.
- Il diritto d’essere sentiti è garantito.
- Il diritto al gratuito patrocinio in caso d’indigenza è garantito nei limiti fissati dalla legge.
- …
Art. 4
Irretroattività
Art. 5
Le leggi che impongano nuovi oneri ai privati non possono avere effetto retroattivo.
Responsabilità
Art. 6
Gli enti e istituti di diritto pubblico devono, nei limiti fissati dalla legge, risarcire il danno che le loro autorità e i loro funzionari e impiegati causino a terzi nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali.
Diritto all’indennizzo
Art. 7
In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà privata o di un diritto patrimoniale è dovuta piena indennità.
B. Diritti politici
Cittadini attivi
Art. 8
È cittadino attivo chi ha la cittadinanza svizzera e si è legalmente stabilito nel Cantone, ha compiuto i 18 anni e per legge non è privato dei diritti politici.
Art. 9
Esercizio dei diritti politici
Art. 10
Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel suo Comune di domicilio:
1. partecipare alle votazioni ed elezioni;
2. esercitare il diritto d’iniziativa e di referendum;
3. essere eletto a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio; la legislazione determina i casi in cui l’eleggibilità a funzionario è subordinata al possesso di un certificato di capacità o in cui la qualità di cittadino attivo non è richiesta.
Diritto di petizione
Art. 11
Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.
Acquisto e perdita della cittadinanza
Art. 12
L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.
C. Doveri
Doveri civici
Art. 13
- Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù delle legislazioni cantonale e comunale.
- La partecipazione alle elezioni e votazioni cantonali e comunali è un dovere civico.
- Ogni cittadino attivo è tenuto ad assumere, per la durata di un mandato, la funzione ufficiale che gli è affidata in conformità della Costituzione, per quanto si tratti di funzione a titolo accessorio; la legge definisce le eccezioni.
II. Compiti pubblici
A. Scuola
Frequentazione
Art. 14
- La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.
- Nelle scuole pubbliche, l’istruzione è gratuita, eccetto che la legislazione disponga altrimenti nel rispetto del diritto federale.
- Le scuole pubbliche devono essere dirette in spirito patriottico e cristiano; devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsiasi confessione, impregiudicata la loro libertà di credo e di coscienza.
Istruzione di base
Art. 15
- L’istruzione di base è compito dei Comuni, nei limiti fissati dalla legislazione.
- Il Cantone esercita la vigilanza sull’istruzione di base e la sostiene mediante sussidi.
Scuole professionali
Art. 16
Il Cantone assicura e promuove l’insegnamento professionale; i compiti della formazione professionale possono essere affidati ad associazioni dell’economia.
Istituti d’istruzione superiore
Art. 17
- Il Cantone può gestire istituti d’istruzione superiore o sostenerli mediante sussidi.
- A tal fine, può concludere accordi con altri Cantoni.
Scuole speciali
Art. 18
- I fanciulli svantaggiati devono ricevere un’educazione e una formazione speciali.
- A tal fine, il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e case di educazione.
Sussidi alla formazione
Art. 19
Il Cantone promuove mediante sussidi, nei limiti fissati dalla legislazione, la formazione e il perfezionamento nei campi professionale e scientifico.
Scuole private
Art. 20
- Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti fissati dalla legislazione.
- Le scuole private sottostanno alla vigilanza del Cantone.
- Esse possono essere sostenute con fondi pubblici, nei limiti fissati dalla legislazione.
B. Patrimonio naturale e culturale
Protezione della natura
Art. 21
- Il Cantone protegge le ricchezze naturali del Paese.
- Esso promuove in particolare le misure di protezione delle acque e dell’aria dall’inquinamento, la conservazione e lo sfruttamento delle foreste, la protezione del mondo alpestre, nonché gli sforzi nell’ambito della pianificazione territoriale nazionale e locale.
Protezione del clima
Art. 21a
- Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti; tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera; le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.
- Possono promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Protezione del paesaggio
Art. 22
- Il Cantone promuove gli sforzi di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici.
- Esso deve avere riguardo per i paesaggi e siti caratteristici e per i luoghi storici, nonché per i monumenti naturali e culturali, e conservarli laddove prevalga l’interesse generale.
Promozione culturale
Art. 23
- Il Cantone promuove l’attività scientifica e artistica, nonché gli sforzi in favore della cultura popolare.
- Esso può mantenere o sostenere istituzioni che adempiano importanti compiti culturali nel Cantone.
Istruzione popolare
Art. 24
Il Cantone si adopera per rendere accessibili a ciascuno le conquiste e le prestazioni della scienza e dell’arte.
C. Assistenza e assicurazione sociale
Assistenza agli indigenti
Art. 25
L’assistenza agli indigenti è disciplinata dalla legge.
Assicurazioni speciali e istituzioni assistenziali
Art. 26
Il Cantone e i Comuni possono, in complemento alle assicurazioni sociali della Confederazione e nei settori non disciplinati dal diritto federale, creare assicurazioni e istituzioni assistenziali speciali.
Assistenza nel settore dell’alloggio
Art. 27
- Per il settore dell’alloggio sono competenti i Comuni.
- Il Cantone può emanare disposizioni di legge uniformi per promuovere la costruzione di abitazioni e sostenerla mediante sussidi.
Sanità
Art. 28
- Il Cantone si adopera per migliorare la salute pubblica.
- Esso disciplina l’esercizio della medicina.
- Può legiferare in materia di assistenza agli ammalati e sostenere mediante sussidi gli enti che vi si dedicano; può gestire o sostenere ospedali e ricoveri.
D. Protezione della famiglia
Famiglia
Art. 29
Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per sostenere la famiglia in quanto fondamento della vita comunitaria.
E. Ordinamento economico
Industria, arti e mestieri, commercio
Art. 30
- Nei limiti fissati dal diritto federale e dalla presente Costituzione, il Cantone emana le disposizioni necessarie per promuovere l’industria, le arti e mestieri e il commercio.
- Esso può gestire o sostenere istituti e opere che servano allo sviluppo economico del Cantone.
Agricoltura
Art. 31
- Il Cantone prende i provvedimenti in suo potere per mantenere un ceto contadino efficiente.
- Esso può in particolare promuovere il mantenimento della proprietà fondiaria rurale, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie, la concessione di crediti agricoli, il miglioramento della qualità dei prodotti, la formazione professionale e la consulenza in materia agricola.
F. Ordinamento finanziario
Sovranità fiscale
Art. 32
- Il Cantone e i Comuni riscuotono, conformemente alla legislazione, imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.
- La legislazione cantonale determina le altre imposte che possono essere riscosse dal Cantone o dai Comuni.
Perequazione finanziaria
Art. 33
La perequazione finanziaria fra i Comuni è disciplinata dalla legislazione.
III. Stato e Chiesa
Chiesa cattolica romana
Art. 34
- La Chiesa cattolica romana è Chiesa nazionale.
- Il Gran Consiglio è competente per rappresentare il Cantone, nei limiti fissati dal diritto federale, nella conclusione dei concordati con la Curia necessari per regolare i rapporti con la Diocesi.
Chiesa evangelica riformata
Art. 35
La Chiesa evangelica riformata è riconosciuta quale ente ecclesiastico di diritto pubblico.
Altre Chiese
Art. 36
Tutte le altre comunità religiose sottostanno ai principi del diritto privato, in quanto non siano riconosciute dalla legge quali enti di diritto pubblico.
Autonomia
Art. 37
- Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente, nei limiti fissati dalla legislazione.
- Lo Statuto ecclesiastico adottato dai membri di una Chiesa aventi diritto di voto dev’essere sottoposto per approvazione al Gran Consiglio.
Appartenenza a una Chiesa
Art. 38
Gli abitanti del Cantone sono membri di una Chiesa riconosciuta quale ente di diritto pubblico se appartengono alla confessione della medesima; il passaggio da una Chiesa all’altra e l’uscita da una Chiesa richiedono una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania.
Insegnamento religioso
Art. 39
- L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.
- Esso è impartito dalle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico; con il loro assenso, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.
Conventi e fondazioni religiose
Art. 40
Il Cantone garantisce la sopravvivenza dei conventi e delle fondazioni religiose.
IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni
A. Disposizioni generali
Divisione dei poteri
Art. 41
- I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi; nessun potere può intromettersi nel settore di competenza di un altro.
- I membri del Gran Consiglio non possono far parte di un tribunale cantonale.
- I membri del Consiglio di Stato non possono far parte del Gran Consiglio, di un tribunale, di un’autorità comunale o di un Consiglio corporativo.
- I membri di una giurisdizione superiore non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione subordinata.
- La legge può stabilire altre incompatibilità per i membri delle autorità cantonali o comunali.
Elezioni
Art. 42
Le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che la legge prescriva il sistema proporzionale.
Convocazione delle autorità
Art. 43
Le autorità cantonali e comunali devono essere convocate:
1. quando il regolamento interno lo prevede;
2. quando l’autorità lo decide o il presidente lo dispone;
3. quando almeno un quarto dei consiglieri lo chiede per scritto indicando gli oggetti da trattare.
Quorum
Art. 44
- Le autorità cantonali e comunali deliberano validamente quando è presente almeno la metà dei membri.
- Il quorum per i tribunali è stabilito dalla legislazione.
Durata del mandato
Art. 45
La durata del mandato delle autorità è di quattro anni.
Sospensione e destituzione
Art. 46
La sospensione dalle funzioni e la destituzione dei membri delle autorità e dei funzionari sono disciplinate dalla legge.
Pubblicità
Art. 47
- Gli atti possono essere consultati dai cittadini attivi che hanno diritto di voto nella pratica di cui si tratta.
- Le deliberazioni del Gran Consiglio e dell’organo comunale rappresentativo del Popolo sono pubbliche, nei limiti fissati dalla legge.
- La pubblicità delle udienze dei tribunali e delle deliberazioni delle Assemblee comunali è disciplinata dalla legge.
Incompatibilità personali
Art. 48
- Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato o di un tribunale:
- i coniugi e i partner registrati;
- i parenti o affini in linea retta, nonché fino al terzo grado incluso in linea collaterale;
- i coniugi o partner registrati di fratelli e sorelle.
- Non possono far parte simultaneamente di un’altra autorità cantonale o comunale:
- i coniugi e i partner registrati;
- i parenti o affini in linea retta;
- i fratelli e sorelle.
- Le persone che convivono durevolmente in comunione di vita sono equiparate ai coniugi e ai partner registrati.
- Circa la persona tenuta a ritirarsi in caso di incompatibilità decide la sorte.
- Queste disposizioni non si applicano né al Gran Consiglio né ai parlamenti comunali.
Sede delle autorità
Art. 49
Stans è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.
Diritto di emergenza
Art. 49a
La legge può, per il caso di catastrofi e eventi bellici, conferire al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e agli Esecutivi comunali il potere di ordinare, per un tempo limitato, in deroga alle norme di competenza della presente Costituzione, misure destinate a proteggere la popolazione.
B. Poteri cantonali
1. Cittadini attivi
Esercizio del diritto di voto
Art. 50
- I cittadini attivi esercitano il diritto di voto nel Comune politico.
- .
Elezioni
Art. 51
- Gli aventi diritto di voto eleggono:
- il Gran Consiglio;
- il Consiglio di Stato;
- la deputazione al Consiglio degli Stati;
- .
- .
Referendum obbligatorio
Art. 52
Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:
1. l’emanazione e la modifica della Costituzione cantonale, nonché la decisione di procedere a una sua revisione totale;
2. le iniziative ai sensi dell’articolo 54 cui il Gran Consiglio non intende dare seguito;
3. le leggi emanate o modificate dal Gran Consiglio e cui i cittadini attivi contrappongano un controprogetto ai sensi dell’articolo 54a capoverso 3;
4. fatto salvo l’articolo 61 numero 4, le decisioni relative a spese uniche superiori a 5 000 000 di franchi e a spese annue ricorrenti superiori a 500 000 franchi;
5. i pareri del Consiglio di Stato a destinazione della Confederazione, per quanto si riferiscano a impianti nucleari, segnatamente a depositi di scorie radioattive, e relative operazioni preliminari sul territorio del Cantone;
6. il rilascio di concessioni di sfruttamento del sottosuolo a fini di estrazione, produzione e deposito, nonché l’autorizzazione delle relative operazioni preliminari, eccettuato lo sfruttamento delle falde freatiche e della geotermia.
Referendum facoltativo
Art. 52a
- Sono sottoposti al voto del Popolo, se entro due mesi dalla loro pubblicazione almeno 250 cittadini attivi ne fanno richiesta o il Gran Consiglio lo decide:
- le leggi emanate dal Gran Consiglio e i trattati intercantonali da esso approvati;
- le decisioni del Gran Consiglio che comportino spese uniche liberamente determinabili superiori a 250 000 franchi o spese annue ricorrenti superiori a 50 000 franchi;
- i decreti del Gran Consiglio che determinano l’aliquota
dell’imposta cantonale e quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche.
- La votazione si svolge nell’anno che segue la pubblicazione dell’atto normativo o della decisione.
Votazioni consultive
Art. 53
- Il Gran Consiglio ha facoltà di consultare i cittadini attivi circa l’introduzione di singoli principi nella legislazione.
- Il risultato della votazione consultiva vincola il Gran Consiglio
nell’elaborazione della legislazione.
- Tale vincolo non si estende agli atti normativi successivi in cui sia trattata la medesima questione.
Diritto d’iniziativa
Art. 54
- Le iniziative possono rivestire la forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.
- Esse devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.
- Non devono contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che chiedano una revisione costituzionale, alla Costituzione cantonale.
- Possono presentare un’iniziativa:
- 1000 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta la revisione totale della Costituzione;
- 500 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta una revisione parziale della Costituzione;
- 250 cittadini attivi, nonché le autorità cantonali e comunali menzionate nella presente Costituzione, se è chiesta l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario; se si tratta di un decreto finanziario per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo, hanno parimenti diritto d’iniziativa le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico con sede nel Cantone.
- Per le iniziative presentate dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato.
Controprogetto
Art. 54a
- Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa.
- 500 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una proposta del Gran Consiglio concernente una revisione parziale della Costituzione.
- 250 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una legge adottata o modificata dal Gran Consiglio.
- Per i controprogetti presentati dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato; il deposito deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del progetto del Gran Consiglio.
Procedura
Art. 55
- Le iniziative che sottostanno al voto del Popolo e i controprogetti presentati dai cittadini attivi devono essere sottoposti al voto del Popolo nell’anno che segue il loro deposito.
- Il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere adottato entro due anni.
- Fintanto che non sia pubblicata la data della votazione popolare, le iniziative e i controprogetti possono essere ritirati dai loro autori abilitati a tal fine.
- Il controprogetto dev’essere sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’iniziativa, o al progetto del Gran Consiglio; in caso di ritiro dell’iniziativa, al voto del Popolo è sottoposto soltanto il controprogetto.
- Se vi è un controprogetto, i votanti possono accettare o respingere sia l’iniziativa, o il progetto del Gran Consiglio, sia il controprogetto; se entrambi i testi risultano approvati, è considerato accettato quello dei due che ha ottenuto il maggior numero di voti nella risposta alla questione sussidiaria.
- La procedura applicabile in caso di più controprogetti è disciplinata dalla legge.
Affari corporativi
Art. 56
- Soltanto i cittadini attivi che nel Cantone dispongono di diritti civici corporativi hanno diritto di voto riguardo alle disposizioni di legge che disciplinano la quota di partecipazione ai beni corporativi e il godimento di questi ultimi.
- Oltre alle persone di cui al capoverso 1, hanno diritto d’iniziativa il Gran Consiglio e i Consigli corporativi.
2. Gran Consiglio
Composizione
Art. 57
Il Gran Consiglio si compone di 60 membri.
Circondari elettorali
Art. 58
- Per l’elezione del Gran Consiglio ogni Comune politico forma un circondario elettorale.
- Ogni circondario elettorale elegge, secondo le disposizioni di legge, i membri che gli sono attribuiti in base al numero dei suoi abitanti; è determinante la statistica demografica cantonale del 31 dicembre del penultimo anno civile precedente l’elezione.
- Ogni circondario elettorale ha diritto ad almeno due seggi.
Costituzione
Art. 59
- Il Gran Consiglio elegge per un anno i propri presidente e vicepresidente e gli altri membri dell’Ufficio.
- Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.
Elezioni
Art. 59a
- Il Gran Consiglio elegge:
- il landamano e il suo vice, per un anno, fra i membri del Consiglio di Stato; il landamano uscente non è immediatamente rieleggibile;
- il presidente e gli altri membri del Tribunale d’appello;
- i presidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale;
- il presidente e gli altri membri del Tribunale amministrativo;
- le altre autorità, nonché i funzionari, secondo quanto previsto dalla legislazione.
- L’elezione dei giudici e l’assegnazione della presidenza dei tribunali avvengono due anni dopo le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
Legislazione
Art. 60
- Il Gran Consiglio emana in forma di legge:
- tutte le disposizioni di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi alle persone fisiche e giuridiche;
- tutte le disposizioni fondamentali relative alla competenza,
all’organizzazione e alla procedura dei poteri pubblici;
- le disposizioni di applicazione di atti normativi federali, fatto salvo l’articolo 64 capoverso l numero 2.
- Esso approva i trattati intercantonali che contengano norme di diritto ai sensi del capoverso 1 numeri 1 e 2.
- Emana il regolamento interno necessario per la sua attività.
Altri compiti
Art. 61
Sono inoltre di competenza del Gran Consiglio:
1. l’esercizio dei diritti d’iniziativa e di referendum che spettano al Cantone in sede federale;
2. la decisione relativa all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente agli articoli 54 e 54a ;
3. l’interpretazione della Costituzione cantonale e delle leggi, tranne, tuttavia, nei casi pendenti in giudizio;
4. le decisioni concernenti tutte le spese obbligatoriamente prescritte al Cantone dal diritto federale o che il Gran Consiglio è abilitato a deliberare in virtù della legge, nonché tutte le spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 5 000 000 di franchi e le spese annue ricorrenti sino a un importo di 500 000 franchi;
5. il diritto di disporre del patrimonio finanziario e, nei limiti del numero 4, del patrimonio amministrativo, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 10;
6. le decisioni relative alla manutenzione degli edifici e degli impianti in possesso del Cantone, senza riguardo al numero 4, ma fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9;
7. la determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche;
8. la delibera del bilancio di previsione annuale e l’approvazione del conto di Stato;
9. l’approvazione di trattati intercantonali nell’ambito di cui al numero 4, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9;
10. la risoluzione dei conflitti di competenza in cui sia parte la Corte costituzionale;
11. il diritto di grazia per condanne a una pena privativa della libertà;
12. l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti autonomi, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali;
13. l’alta vigilanza sulla gestione dei tribunali, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali;
14. tutti gli altri compiti assegnatigli dalla legislazione.
Iniziativa parlamentare
Art. 62
- Il diritto di presentare iniziative in Gran Consiglio spetta a ciascun deputato, a ciascuna commissione parlamentare, nonché al Consiglio di Stato e a suoi membri.
- Le commissioni del Gran Consiglio hanno il diritto di convocare i membri delle autorità amministrative, i funzionari e gli impiegati per farsi dare informazioni, nonché il diritto di far capo a persone non appartenenti all’amministrazione.
3. Consiglio di Stato
Composizione
Art. 62a
Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.
Dipartimenti
Art. 63
- Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.
- Ogni dipartimento comprende una o più direzioni il cui campo di attività è determinato dalla legislazione.
- Il Consiglio di Stato procede all’attribuzione delle direzioni.
Attività normativa
Art. 64
- Il Consiglio di Stato emana:
- ordinanze di esecuzione, per quanto ne sia abilitato dalla legge;
- ordinanze di applicazione di atti normativi federali, sempre che concernano unicamente procedure e competenze.
- In caso di emergenza, esso emana altresì atti normativi di durata limitata; tale atti devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, il quale decide se debbano rimanere in vigore e per quanto tempo.
Attribuzioni amministrative
Art. 65
- Fatte salve le attribuzioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è l’autorità che amministra il Cantone; rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne.
- Il Consiglio di Stato ha segnatamente la facoltà e il mandato di:
- eseguire gli atti normativi mediante proprie decisioni e mediante istruzioni all’amministrazione che gli è subordinata;
- attuare le decisioni e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali;
- nominare i funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per quanto tale nomina non competa, in virtù della legislazione, a un’altra autorità;
- fatto salvo l’articolo 52 numero 5, dare i pareri che la Confederazione chiede al Cantone;
- vigilare sull’insieme dell’amministrazione dello Stato e sugli istituti autogestiti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione;
- vigilare sui Comuni e sulle corporazioni comunali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione, e, in caso di gravi inadempienze, prendere i provvedimenti che s’impongono, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio;
- pronunciare sui ricorsi contro i Comuni e le corporazioni comunali, nonché contro i dipartimenti, per quanto non ne sia competente un tribunale;
- fatto salvo l’articolo 52 numero 6, rilasciare le autorizzazioni e concessioni cantonali, per quanto tale compito non sia affidato a un’altra autorità in virtù della legge;
- fatti salvi poteri più estesi conferitigli dalla legislazione o da una decisione del Gran Consiglio, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 200 000 franchi e in merito a spese annue ricorrenti sino a un importo di 40 000 franchi;
- amministrare il patrimonio cantonale e disporne nei limiti del numero 9;
- adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.
4. Tribunali
Indipendenza dei tribunali
Art. 66
- I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legislazione.
- Le leggi che violano la presente Costituzione o sono contrarie al diritto federale, nonché gli atti normativi incostituzionali o contrari alla legge non vincolano i tribunali.
Giurisdizione civile
Art. 67
- La giustizia civile è amministrata da:
- il Tribunale cantonale;
- il Tribunale d’appello.
- La legislazione disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione.
Giurisdizione penale
Art. 67a
- La giustizia penale è amministrata da:
- il Tribunale cantonale;
- il Tribunale d’appello.
- La legislazione:
- disciplina l’organizzazione delle autorità incaricate del perseguimento penale;
- può conferire poteri penali amministrativi alle autorità amministrative cantonali e comunali, ferma restando la possibilità di riesame in sede giudiziaria.
Giurisdizione amministrativa
Art. 68
La giustizia in materia di diritto amministrativo e di diritto delle assicurazioni sociali è amministrata dal Tribunale amministrativo.
Giurisdizione costituzionale
Art. 69
- La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale d’appello.
- In quanto Corte costituzionale, il Tribunale d’appello giudica:
- le controversie concernenti l’esercizio dei diritti politici e la validità delle elezioni e votazioni nel Cantone, come anche, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato secondo l’articolo 65 numero 7, nei Comuni e nelle corporazioni comunali;
- le controversie concernenti la legalità di leggi e ordinanze del Cantone, dei Comuni e delle corporazioni comunali;
- i conflitti di competenza fra giurisdizioni cantonali, per quanto la Corte costituzionale non sia parte in causa;
- le controversie concernenti l’autonomia dei Comuni, delle corporazioni comunali e delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico;
- i ricorsi contro le decisioni del Gran Consiglio o di un Esecutivo comunale in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente all’articolo 61 numero 2 o all’articolo 83 capoverso 2 numero 5;
- le altre cause attribuitegli dalla legge.
Organizzazione
Art. 69a
- La legislazione disciplina l’organizzazione e le competenze dei tribunali.
- I tribunali possono operare in veste di giudice monocratico o di autorità collegiale.
- La legislazione può istituire:
- speciali autorità giudiziarie per controversie specifiche;
- tribunali intercantonali.
C. Poteri comunali
1. Disposizioni generali
a. Fondamenti
Comuni
Art. 70
L’esistenza e l’autonomia dei Comuni sono garantite.
Compiti
Art. 71
- I Comuni sbrigano tutti gli affari locali che non rientrino nella sfera dei compiti della Confederazione o del Cantone.
- Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di:
- determinare liberamente la loro organizzazione ed eleggere essi stessi le loro autorità e i loro impiegati;
- svolgere secondo libero apprezzamento i compiti che rientrano nel loro settore di attività.
Collaborazione con altri Comuni
Art. 72
Per adempiere assieme i loro compiti, i Comuni possono, nei limiti fissati dalla legislazione, concludere contratti, costituire consorzi intercomunali o fondare istituti con altri Comuni, dentro o fuori Cantone.
Organizzazione
Art. 73
L’Assemblea comunale, nonché l’Esecutivo comunale e il suo presidente sono gli organi necessari di ogni Comune.
Vigilanza
Art. 74
- I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.
- In caso di gravi inadempienze, il Consiglio di Stato può, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio, ritirare totalmente o parzialmente a un Comune il diritto di amministrarsi da sé o disporre altri provvedimenti.
b. Assemblea comunale
Convocazione
Art. 75
- L’Assemblea comunale è convocata almeno due volte all’anno.
- Un’Assemblea straordinaria è convocata su decisione dell’Esecutivo comunale o allorché un ventesimo degli aventi diritto di voto lo richieda per scritto indicando gli oggetti da trattare; in quest’ultimo caso, l’Assemblea deve svolgersi entro quattro mesi.
- Le deliberazioni sono dirette dal presidente o dal vicepresidente
dell’Esecutivo comunale o, fra gli altri suoi membri, da quello che ha raccolto più suffragi all’atto dell’elezione.
Votazione obbligatoria
Art. 76
Rientrano nella competenza dell’Assemblea comunale:
1. l’emanazione del regolamento comunale e di altri regolamenti;
2. l’elezione delle autorità e degli impiegati che secondo la legislazione devono essere eletti dall’Assemblea; i Comuni sono liberi di organizzare l’elezione dei membri degli Esecutivi comunali e della commissione incaricata della revisione dei conti in modo che la metà dei mandati venga assegnata ogni due anni;
3. la determinazione del tasso d’imposizione comunale;comunale;
4. le decisioni in materia di spese e le decisioni finanziarie che eccedano le competenze dell’Esecutivo comunale;
5. la delibera del bilancio di previsione annuale;
6. l’approvazione dei conti comunali.
Art. 77
Diritto d’iniziativa
Art. 78
- Le iniziative possono rivestire la forma di proposte generiche o di progetti elaborati; il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere sottoposto entro un anno all’Assemblea comunale.
1a. La legge può prevedere la proroga di tale termine.
- Le iniziative devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.
- Possono presentare un’iniziativa:
- i singoli cittadini attivi, le singole commissioni e l’Esecutivo del Comune competente;
- le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che hanno sede nel Comune, se si tratta di una decisione finanziaria per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo.
- Le iniziative non devono contenere nulla di contrario al diritto federale o cantonale.
Votazione alle urne
Art. 79
La legge determina in quali circostanze le votazioni in materia comunale devono svolgersi alle urne.
Organo rappresentativo del Popolo
Art. 80
La legge determina a quali condizioni i Comuni possono sostituire all’Assemblea comunale un organo rappresentativo del Popolo, nonché stabilirne l’organizzazione e le attribuzioni.
c. Esecutivo comunale
Composizione
Art. 81
- L’Esecutivo comunale (Municipio, Consiglio scolastico, Consiglio parrocchiale o Consiglio cappellaniale) si compone di tre a undici membri.
- Fra i membri dell’Esecutivo comunale l’Assemblea comunale nomina il presidente e il vicepresidente. La legge disciplina la durata del mandato.
- Spetta all’Esecutivo comunale, nei limiti fissati dalla legislazione, stabilire il settore di attività dei suoi membri e costituire commissioni.
Potere regolamentare
Art. 82
L’Esecutivo comunale emana le ordinanze che la legislazione dichiara di sua competenza.
Attribuzioni amministrative
Art. 83
- L’Esecutivo comunale è l’autorità che amministra il Comune; rappresenta il Comune nelle relazioni esterne.
- Fatto salvo l’articolo 80, esso ha segnatamente la facoltà e il mandato di:
- approvare i processi verbali dell’Assemblea comunale;
- eseguire le leggi, le ordinanze e i regolamenti;
- eseguire le decisioni e le sentenze delle autorità cantonali e dell’Assemblea comunale, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali;
- nominare gli impiegati, per quanto tale nomina non competa a un’altra autorità in virtù della legislazione;
- decidere in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative presentate all’Assemblea comunale, conformemente
all’articolo 78 capoverso 4;
- dare i pareri che il Cantone chiede al Comune;
- nei limiti delle competenze finanziarie definite dalla legislazione comunale, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili e in merito a spese annue ricorrenti, nonché in merito a spese cui il Comune è legalmente tenuto o per le quali la legislazione o una decisione dell’Assemblea comunale ha delegato poteri più estesi all’Esecutivo comunale;
- amministrare il patrimonio comunale e disporne nei limiti fissati dal numero 7;
- .
- adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.
2. Genere di Comuni
a. Comune politico
Consistenza
Art. 84
Un Comune politico non può essere smembrato né aggregato a un altro Comune senza il consenso dei cittadini attivi del Comune e del Cantone.
Compito
Art. 85
Il Comune politico sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non siano affidati a un altro Comune.
b. Comune scolastico
Consistenza
Art. 86
- Il territorio del Comune scolastico coincide con quello del Comune politico.
- Il Comune scolastico può essere soppresso e i suoi compiti e poteri possono essere ripresi dal Comune politico a condizione che gli aventi diritto di voto acconsentano a tale fusione; la fusione può essere revocata per decisione degli aventi diritto di voto.
Art. 87
c. Parrocchia o cappellania
Consistenza
Art. 88
- I membri delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico formano parrocchie o cappellanie.
- L’istituzione, la fusione o la divisione di parrocchie o cappellanie richiede il consenso degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.
Diritto di voto
Art. 89
- Il diritto di voto è retto dalle disposizioni della presente Costituzione; lo Statuto ecclesiastico può accordare questo diritto ad altri membri della Chiesa.
- Il parroco, cappellano o pastore fa parte d’ufficio del Consiglio parrocchiale o cappellaniale.
- Nelle parrocchie o cappellanie cattoliche romane che per tradizione hanno il diritto di nomina (presentazione) degli ecclesiastici, tale diritto è esercitato dall’Assemblea comunale parrocchiale o cappellaniale.
Imposta di culto
Art. 90
- Le parrocchie o cappellanie possono riscuotere imposte di culto soltanto dai loro membri.
- Nei limiti fissati dalla legislazione, il Cantone riscuote un supplemento d’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; la legislazione disciplina la ripartizione del gettito fra le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.
V. Corporazioni comunali
Consistenza
Art. 91
- L’istituzione di nuove corporazioni comunali sottostà all’approvazione del Gran Consiglio.
- La facoltà delle corporazioni comunali di amministrare e impiegare da sé il patrimonio corporativo è garantita nei limiti fissati dalla legislazione.
VI. Revisione della Costituzione
Revisione parziale
Art. 92
- Se un’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, la revisione parziale della Costituzione si svolge in via legislativa, fatti salvi gli articoli 54 e 94.
- Se un’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, la revisione parziale si svolge secondo la procedura prevista nell’articolo 93.
Revisione totale
Art. 93
- Se è chiesta la revisione totale della Costituzione conformemente
all’articolo 54, tale domanda è sottoposta al voto alle urne.
- Se il responso delle urne è di procedere alla revisione totale, il Gran Consiglio è incaricato di elaborare la nuova Costituzione, eccetto che dal responso medesimo risulti che la revisione debba essere affidata a una Costituente.
- La Costituente annovera lo stesso numero di membri del Gran Consiglio e dev’essere eletta entro 90 giorni secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio.
- La Costituzione riveduta è sottoposta al voto alle urne.
Accettazione delle disposizioni costituzionali
Art. 94
- L’accettazione o la reiezione delle nuove disposizioni costituzionali o della nuova Costituzione è decisa alle urne dai cittadini attivi.
- Nelle norme transitorie, l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni costituzionali o di alcune di esse può essere differita:
- fino al conferimento della garanzia federale;
- fino all’adattamento degli atti normativi esistenti ivi menzionati.
VII. Regime transitorio
Entrata in vigore
Art. 95
La presente Costituzione entra in vigore accettata che sia dalla
Landsgemeinde.
Diritto costituzionale anteriore
Art. 96
- Fintanto che risultano necessarie per l’esistenza e l’attività degli organi cantonali e comunali, le disposizioni della vecchia Costituzione rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
- Tale è in particolare il caso delle disposizioni procedurali applicabili alla Landsgemeinde e alle Assemblee comunali e delle disposizioni sull’organizzazione giudiziaria.
Leggi e ordinanze
Art. 97
- Tutte le leggi e ordinanze esistenti rimangono in vigore per quanto non contraddicano alla presente Costituzione.
- Il Gran Consiglio deve adeguare alla presente Costituzione le leggi e ordinanze che la contraddicano.
- Le nuove leggi da emanarsi in virtù della presente Costituzione devono essere sottoposte quanto prima alla decisione della Landsgemeinde.
Responsabilità
Art. 98
Sino all’emanazione della nuova legislazione sulla responsabilità degli enti e istituti di diritto pubblico conformemente all’articolo 6, rimane applicabile la normativa prevista dalla vecchia Costituzione (art. 22 cpv. 2).
Art. 99 e 100 {#lvl_VII/lvl_u4/art_99_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.2--99 und 100}
Comuni
Art. 101
- Sino all’emanazione della nuova legislazione, l’Assemblea comunale rimane competente ad eleggere i funzionari e gli impiegati che eleggeva in virtù della vecchia Costituzione.
- Le imposte speciali riscosse dai Comuni in virtù della legislazione anteriore rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
Comuni scolastici
Art. 102
- Affinché la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 possa essere realizzata, dev’essere elaborata una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie relative alla divisione e alla fusione, in particolare per quanto concerne la liquidazione dei beni e il regime transitorio.
- In caso di fusione di più Comuni scolastici, le rispettive Assemblee comunali sono competenti a designare i propri rappresentanti per l’elaborazione e l’approvazione delle disposizioni occorrenti; in caso di divisione di un Comune scolastico, le stesse competenze spettano alle Assemblee comunali dei Comuni politici direttamente interessati.
- Su istanza di una delle parti alle trattative, il Gran Consiglio è tenuto a istituire un tribunale arbitrale, e a stabilirne la procedura se non intende lasciarla alla discrezione del tribunale medesimo; se le parti non riescono esse stesse a regolare la situazione entro il 1° gennaio 1970, il Gran Consiglio istituisce d’ufficio il tribunale arbitrale.
- Il tribunale arbitrale ha il compito di indurre le parti a un’intesa amichevole o, se ciò non sia possibile, di regolare definitivamente la situazione elaborando una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie.
- Salvo pattuizione di una data anteriore, la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 diviene effettiva dal 1° gennaio 1975.
Parrocchie
Art. 103
Se la parte del Comune di Oberdorf che appartiene alla Parrocchia cattolica romana di Stans vuole separarsi da questa parrocchia, la decisione secondo l’articolo 88 capoverso 2 compete all’Assemblea comunale del Comune politico di Oberdorf e non alla Parrocchia di Stans; nella relativa votazione hanno diritto di voto soltanto i cittadini attivi membri della Chiesa cattolica romana.
Aliquota dell’imposta cantonale e dell’imposta di culto
Art. 104
Sino all’entrata in vigore del decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di un decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta di culto per le persone giuridiche rimangono in vigore le aliquote d’imposta attuali.
Comuni di assistenza pubblica
Art. 105
- I Comuni di assistenza pubblica ancora esistenti sussistono fintanto che la legge non abbia introdotto un nuovo ordinamento in materia assistenziale.
- Essi devono adempiere i loro compiti secondo le disposizioni della presente Costituzione; l’articolo 94 capoverso 3 della vecchia Costituzione rimane in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.
Elezioni
Art. 106
- La durata del mandato dei giudici di pace e del giudice unico in materia di esecuzione e fallimenti è prorogata sino a fine dicembre 2010.
- Per la composizione della presidenza dei tribunali e per la nomina dei giudici il cui mandato scade nel 2010, un’elezione si terrà nel 2010 per il resto del periodo di nomina fino al 2012.
Procedura di conferimento della garanzia
Art. 107
Al Gran Consiglio è conferita piena facoltà di mettere in sintonia con la Costituzione federalele disposizioni della presente Costituzione che l’Assemblea federale dovesse dichiarare contrarie alla Costituzione federale.
Indice delle materie
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Amministrazione
– alta vigilanza 61
– iniziativa parlamentare 62
– istruzioni del Consiglio di Stato all’ 65
– nomine degli impiegati dell’ 65
– vigilanza del Consiglio di Stato sull’insieme dell’ 65
Amministrazione cantonale
– alta vigilanza del Gran Consiglio sull’ 61
Arresto
– congrua indennità cantonale a chi sia arrestato senza diritto 4
– diritto d’essere sentito nelle 24 ore 4
– protezione speciale nel procedimento penale 4
Associazione (i)
– affidamento dei compiti della formazione professionale ad 16
– garanzia della libertà di 1
– libertà di 1
– scuole professionali 16
Attività
– compiti comunali rientranti nel settore comunale di attività 71, 81
– del Gran Consiglio 60
– dipartimenti 63
– diritto costituzionale anteriore 96
– scientifica e artistica 23
Attività normativa 64
Autorità
– autorità – amministrante il Cantone 65
– che amministra il Comune 83
– che rappresenta il Comune nelle relazioni esterne 83
– compiti del Comuni 71
–convocazione delle autorità 43
– destituzione dei membri delle 46
– diritto – d’iniziativa 54
– di convocare i membri delle autorità amministrative 62
di petizione all’11
– divisione dei poteri 41
– durata del mandato 45
– elezione a membro di una 10
– elezioni 106
– elezioni da parte del Gran Consiglio 59a
– esecutivo comunale 83
– giurisdizione amministrativa 68
– incompatibilità per parentela 48
– multe 67a
– quorum 44
– responsabilità 6
– sede delle autorità 49
– sospensione dalle funzioni 46
– Tribunale amministrativo 100
– votazione obbligatoria 76
Bilancio
– delibera del bilancio di previsione annuale 61, 76
Cancelleria dello Stato
– controprogetto 54a
– deposito del testo dell’iniziativa presso la 54
Cantone
– accordi con altri Cantoni 17
– aliquota dell’imposta cantonale 61
– amministrazione cantonale 61, 65
– appartenenza a una Chiesa 38
– autorità – amministra il 65, 68
– cantonale 41, 54, 83
– capitale del 49
– cause amministrative di diritto cantonale 3
– ceto contadino efficiente 31
– cittadinanza cantonale 12
– cittadini attivi 8
– compiti comunali 71
– concessioni cantonali 65
– conclusione dei concordati con la Curia 34
– congrua indennità a chi é arrestato senza diritto 4
– controversie concernenti – l’esercizio dei diritti politici nel 69
– la legalità di leggi del 69
– la validità delle elezioni nel 69
– le votazioni nel 69
– ordinanze del 69
– conventi e fondazioni religiose 40
– convocazione delle autorità 43
– Costituzione cantonale 52, 54, 61
– decisioni concernenti le spese obbligatoriamente prescritte al 61
– diritti civici corporativi 56
– diritto cantonale 78
– divisione dei poteri 41
– esercizio dei diritti politici 10
– esercizio di diritti – d’iniziativa spettanti al 61
– di referendum spettanti al 61
– fuori dal 72
– giurisdizioni cantonali 69
– imposta cantonale 52a , 104
– incompatibilità per parentela 48
– insegnamento professionale 16
– istituti d’istruzione superiore 17
– leggi cantonali 1
– legislazione cantonale 32
– manutenzione degli – edifici in possesso del 61
– impianti in possesso del 61
– pareri – che la Confederazione chiede al 65
– chiesti dal Cantone al Comune 83
– parità dei sessi 2
– patrimonio cantonale 65
– persone giuridiche con sede nel 54
– promozione – culturale 23
– della costruzione di abitazioni 27
– promozione – del commercio 30
– dell’industria 30
– delle arti e mestieri 30
– protezione – del clima 21
– del paesaggio 22
– della natura 21
– quorum 44
– rapporto di lavoro di diritto pubblico con 41
– rappresentazione del 65
– riscossione di imposte – sugli utili delle persone giuridiche 32
– sul capitale delle persone giuridiche 32
– sul reddito delle persone fisiche 32
– sulla sostanza delle persone fisiche 32
– riscossione di un supplemento d’imposta – sugli utili 90
– sul capitale delle persone giuridiche 90
– salute pubblica 28
– scuole speciali 18
– smembramento del Comune 84
– sostegno – alla famiglia 29
– dello sviluppo economico 30
– sovranità fiscale 32
– statistica demografica cantonale 58
– sussidi 19
– territorio del 52
– vigilanza – su scuole private da parte del 20
– sull’istruzione di base 15
– votazioni cantonali e comunali 13
Capitale49
Cariche
– durata 106
Chiesa (e) 34 ss
– altre Chiese 36
– appartenenza a una Chiesa 38
– autonomia delle Chiese riconosciute 37
– Chiesa – cattolica romana 34
– evangelica riformata 35
– nazionale 34
– controversie concernenti l’autonomia dei Chiese 69
– insegnamento religioso 39
Circondario elettorale 58
Cittadinanza
– acquisto della 12
– cantonale 12
– comunale 12
– perdita della 12
Commissione (i)
– commissione – parlamentare 62
– del Gran Consiglio 62
– di ricorso 68
– singole commissioni 78
Compiti pubblici del Cantone
– assicurazione sociale 25 ss
– assistenza sociale 25 ss
– ordinamento – economico 30 ss
– finanziario 32 ss
– patrimonio – culturale 21 ss
– naturale 21 ss
– protezione della famiglia 29
– scuola 14 ss
Comune (i)70 ss
– altre imposte riscuotibili 32
– assicurazioni assistenziali speciali 25
– cittadinanza comunale – acquisto 12
– perdita 12
– Comune – politico 84 ss
– scolastico 86
– corporazioni comunali 91
– doveri civici 13
– esercizio dei diritti politici 10
– istituzioni assistenziali speciali 25
– istruzione di base 15
– parità dei sessi 2
– partecipazione alle – elezioni 13
– votazioni 13
– perequazione finanziaria fra i 33
– poteri comunali 41 ss – disposizioni generali 41 ss
– atti consultabili 47
– convocazione delle autorità 43
– deliberazioni dell’organo comunale 47
– diritto di emergenza 49a
– divisione dei poteri 41
– incompatibilità per parentela 48
– potere
– esecutivo 41
– giudiziario 41
– legislativo 41
– quorum per delibera valevole 44
– poteri cantonali 50 ss
– attribuzioni amministrative 65
– circondari elettorali 58
– diritto d’iniziativa 54
– esercizio del diritto di voto 50
– giurisdizione
– civile 67
– costituzionale 69
– penale 67a
– poteri comunali 70 ss
– Assemblea comunale 73, 75 ss
– autonomia dei 70
– collaborazione con altri Comuni 72
– compiti 71
– Esecutivo comunale 73 81 ss
– organizzazione 73
– presidente del 73
– vigilanza del 74
– riscossione di imposte – su utili delle persone giuridiche 32
– sul capitale delle persone giuridiche 32
riscossione di imposte – sul reddito 32
– sulla sostanza 32
– settore dell’alloggio 27
– sostegno della famiglia 29
– sovranità fiscale 32
Comunità religiose
– altre 36
Consiglio di Stato 62 a ss
– attività normativa del 64
– attribuzioni amministrative 65
– composizione del 62a
– dipartimenti 63
– diritto di emergenza 49a
– divisione dei poteri 41
– elezioni – del 51
– del landamano 59a
– giurisdizione costituzionale 69
– incompatibilità per parentela 48
– iniziativa parlamentare 62
– referendum obbligatorio 52
– vigilanza dei Comuni 74
Consorzi
– intercomunali 72
Conto di Stato
– delibera sul 61
Corpo docente39
Costituente
– numero di membri della 93
Costituzione
– cantonale – diritto d’iniziativa 54
– emanazione e modifica della 52
– il Gran Consiglio interpreta la 61
– referendum obbligatorio 52
– federale 107
Danno
– responsabilità 6
– risarcimento del danno causato nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali 6
Dignità umana
– inviolabilità della 1
Diritto (i)
– aventi diritto di voto 86
– circondari elettorali 58
– cittadini attivi aventi diritto di voto 47
– convocazione dell’Assemblea comunale straordinaria 75
– diritti civici 56
– diritti d’iniziativa 61
– diritti fondamentali 1ss – all’indennizzo 7
– diritti di libertà 1
– irretroattività 5
– protezione speciale nel procedimento penale 4
– responsabilità 6
– tutela giurisdizionale 3
– uguaglianza giuridica 2
– diritti politici 8 ss – cittadini attivi 8
– esercizio dei diritti politici 10
– diritto di petizione 11
– acquisto e perdita della cittadinanza 12
– diritti politici 9
– diritto – d’iniziativa 54, 78
– di disporre del patrimonio finanziario 61
– di emergenza 49a
– di istituire scuole private 20 e gestire scuole private 20
– di nomina 89
– di voto 75, 89
– di voto nella parrocchia o cappellania 89
– federale 14, 26, 30, 34, 54, 61, 66
– elezioni degli aventi diritto di voto 51
– ente ecclesiastico di diritto pubblico 35
– enti di diritto pubblico 37, 38, 39, 69, 88, 90
– esercizio del diritto di voto 50
– iniziativa parlamentare 62
– legislazione 60
– principi del diritto privato 36
– protezione del ingresso
– rapporto di lavoro di diritto pubblico 41
– regime transitorio 96
– vigilanza 74
Divisione dei poteri41
Durata
– atti normativi di durata limitata 64
– del mandato delle autorità 45, 106
– delle funzioni dei presidenti dei tribunali 59a
– doveri civici 13
– funzione ufficiale 13
Eleggibilità
– esercizio dei diritti politici 10
Elezioni e nomina
– circondari elettorali 58
– controversie concernenti la validità delle elezioni 69
– diritto di nomina degli ecclesiastici 89
– doveri civici 13
– elezione – complementare 106
– degli altri giudici 59a
– del Tribunale penale 99
– elezioni 42
– elezioni della Costituente 93
– gli aventi diritto di voto eleggono – il Consiglio di Stato 51
– il Gran Consiglio 51
– la deputazione al Consiglio degli Stati 51
– Gran Consiglio elegge – il landamano 59a
– il presidente e gli altri membri del Tribunale d’appello 59a
– i presidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale 59a
– il presidente e gli altri membri del Tribunale amministrativo 59a
– nomina dei – funzionari e degli impiegati 83
– funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale 65
– presidente dell’Esecutivo comunale 81
– partecipazione alle elezioni 10, 11
– sistema maggioritario 42 proporzionale 24
Esecutivo comunale 81 ss
– attribuzioni amministrative 83
– composizione 81
– convocazione Assemblea comunale 75
– giurisdizione costituzionale 69
– organizzazione 73
– potere regolamentare 82
– votazione – obbligatoria 76
Espropriazione
– diritto all’indennizzo in caso di 7
– garanzia dei diritti privati e le pretese insindacabili, fatta salva l’espropriazione attuata nell’interesse pubblico 1
Fanciulli
– scuole speciali 18
Firme
– controprogetto 54a
– diritto d’iniziativa 54
Giudice
– deferimento delle cause amministrative di diritto cantonale al 3
– giudice naturale 3
– giudici – civili 67
– penale 67a
– giurisdizione costituzionale 69
– Tribunale penale 99
v. anche Tribunale (i)
Garanzia
– conferimento della garanzia federale 94
– procedura di conferimento della garanzia 107
Gran Consiglio 57 ss
– adeguazione di leggi e ordinanze 97
– aliquota dell’imposta cantonale e dell’imposta di culto 104
– approvazione del 91
– attività normativa 64
– attribuzioni amministrative 65
– circondari elettorali 58
– composizione del 57
– comuni scolastici 102
– conclusione dei concordati con la Curia 34
– consenso del 88
– controprogetto a iniziativa 54a
– diritto – d’iniziativa 54, 56
– di emergenza 49a
– divisione dei poteri 41
– durata delle funzioni 59a
– elezione del presidente del 59
– elezioni da parte del 51, 59a , 67a
– giurisdizione – amministrativa 68
– costituzionale 69
– legislazione 60
– procedura di conferimento della garanzia 107
– pubblicità delle deliberazioni del 47
– referendum – facoltativo 52a
– obbligatorio 52
– revisione totale 93
– Statuto ecclesiastico 37
– vigilanza 74
– votazioni consultive 53
Grazia
– competenza del Gran Consiglio 61
Imposte
– aliquota delle 52a , 61, 76, 104
– cantonale 104
– comunale 76
– di culto 52a , 61, 90, 104
– riscosse – dai Comuni 32
– dal Cantone 32
– dalle parrocchie 90
– riscossione di imposte – sugli utili delle persone giuridiche 32
– sul capitale delle persone giuridiche 32
– sul reddito delle persone fisiche 32
– sulla sostanza delle persone fisiche 32
– sovranità fiscale 32
– speciali riscosse dai Comuni 101
Indennità
– congrua indennità dovuta a chi é stato arrestato senza diritto 4
– diritto all’indennizzo caso di espropriazione 7
Incompatibilità
– per parentela 48
Informazioni62
Iniziativa
– competenza del Gran Consiglio 61
– controprogetto del Gran Consiglio 54a
– Corte costituzionale 69
– diritto d’iniziativa – cantonale 54, 56
– comunale 78
– esercizio del il diritto d’ 10
– iniziativa parlamentare 62
– procedura 55
– progetto elaborato 54, 55, 78
– proposta generica 54, 78
– referendum obbligatorio 52
– revisione parziale della Costituzione 92
Istruzione
– gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 14
– istituti d’istruzione superiore 17
– istruzione di base 14 – vigilanza sull’istruzione di base 14
– istruzione popolare 24
Interesse pubblico
– espropriabilità di diritti privati e pretese insindacabili in caso di 1
Libertà
– della stampa 1
– di – associazione 1
– commercio 1
– coscienza 1
– coscienza 14
– credo 1
– credo 14
– domicilio per tutti i cittadini svizzeri 1
– industria 1
– movimento dell’essere umano 1
– opinione 1
– riunione 1
– grazia per condanne a pena privativa della 61
– intento di proteggere la libertà ingresso
– inviolabilità della libertà umana 1
– libero esercizio del culto 1
Maggioritario
– elezione dei – cantonali 42
– comunali 42
Municipio81
Nidvaldoingresso
Nomine
– degli impiegati 83
– degli impiegati dell’amministrazione cantonale 65
– dei funzionari 83
– dei funzionari dell’amministrazione cantonale 65
– del presidente dell’Esecutivo comunale 81
– del presidente dell’Esecutivo comunale l’Assemblea comunale 81
– del vicepresidente dell’Assemblea comunale 81
– del vicepresidente dell’Assemblea comunale 81
– diritto di nomina degli ecclesiastici 89
Ordinanze
– attività normativa – del Consiglio di Stato 64
– dell’esecutivo comunale 82
– giurisdizione costituzionale del
Tribunale d’Appello 69
– regime transitorio 97
Ordine pubblico
– diritti di libertà 1
– tutela dell’ 1
Organizzazione
– organizzazione – dei Comuni 71, 73, 80
– dei poteri pubblici 60
– giudiziaria 96
Pace
– giudice di 67
Parità dei sessi10
Periodo amministrativo106
Perequazione finanziaria
– fra i comuni 33
Petizione
– diritto di 11
Popolo
– organo comunale rappresentativo del 47
– rappresentativo del 47
– referendum obbligatorio 52
– voto del 52
Progetto elaborato
– diritto d’iniziativa 54
– revisione parziale 92
Proporzionalità
– elezioni 42
– sistema proporzionale 42
Proposta generica54
– diritto d’iniziativa 54
Proporzionale/tà
– elezioni 42
Proprietà
– agricoltura 31
– diritto all’indennizzo 7
– espropriazione 7
– proprietà fondiaria rurale 31
Protezione
– protezione del – clima 21a
– mondo alpestre 21
– paesaggio 22
– protezione della – famiglia 29
– natura 21
– delle acque e dell’aria 21
– speciale nel procedimento penale 4
Pubblicità delle deliberazioni47
Referendum
– esercizio dei diritti – politici 10
– di 10
– di referendum 61
– referendum – facoltativo 52a
– obbligatorio 52
Regime transitorio95 ss
Responsabilità
– per danni causato a terzi nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali 6
– regime transitorio 98
Retroattività di leggi5
Revisione della Costituzione92 ss
Scuola (e)14 ss
– educazione speciale 18
– formazione speciali 18
– frequentazione 14
– gratuità delle scuole pubbliche 14
– insegnamento religioso 39
– istituti d’istruzione superiore 17
– istruzione di base 15
– promozione dell’insegnamento professionale 16
– scuole – private 20
– professionali 16
– speciali 18
– spirito cristiano delle scuole pubbliche 14 – spirito patriottico delle scuole pubbliche 14
– sussidi alla formazione 19
– vigilanza del Cantone su scuole private 20 – vigilanza sull’istruzione di base 15
Sede delle autorità49
– sede – federale 61
Sesso
– parità dei sessi 2
– uguaglianza giuridica 2
Sistema
– elezioni 42
– maggioritario 42
– proporzionale 42
Stans 49
Stato 34
– amministrazione dello 65
– Cancelleria dello 54, 54a
– conto di 61
– stato di arresto 4
Territorio
– del Comune 86
– territorio del Cantone 52
Tribunale (i)66 ss
– alta vigilanza sulla gestione dei 61
– divisione dei poteri 41
– durata delle funzioni dei presidenti dei 59a
– elezioni del presidente e gli altri membri del Tribunale – amministrativo 59a
– cantonale 59a
– d’appello 59a
– giurisdizione amministrativa 68 – Tribunale amministrativo 68
– giurisdizione civile 67 – giudici di pace 67
– Tribunale cantonale 67
– Tribunale d’appello 67
– giurisdizione costituzionale 69 – Tribunale d’appello 69
– giurisdizione penale 67a – Tribunale cantonale 41, 67a
– Tribunale d’appello 67a
– incompatibilità per parentela 48
– indipendenza dei 66
– presidenza dei 106
– pubblicità delle udienze dei 47
– quorum per i tribunali 44
– tribunale arbitrale 102
Uguaglianza
– giuridica 2
Vigilanza
– alta vigilanza del Gran Consiglio – sull’amministrazione cantonale 61
– sulla gestione dei tribunali 61
– del Cantone – sull’istruzione di base 15
– sulle scuole private 20
– vigilanza del Consiglio di Stato sui Comuni 74
Vita
– famiglia quale fondamento della vita comunitaria 29
Votazioni
– controversie concernenti la validità delle votazioni 69
– doveri civici 13
– esercizio dei diritti politici 10
– parrocchie 103
– partecipazione – a votazioni 10
– ad elezioni 10
– pubblicazione della data della votazione popolare 55
– referendum facoltativo 52a
– votazione – alle urne 79
– obbligatoria 76
– votazioni consultive 53 – risultato della 53
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum
Voto
– affari corporativi 56
– cittadini attivi 47
– consenso degli aventi diritto di 86
– controversie concernenti la validità delle votazioni 69
– convocazione di Assemblea comunale straordinaria 75
– diritto di 47
– diritto di voto nelle Parrocchia o cappellanie 89
– dovere civico 13
– elezioni da parte degli aventi diritto di 51
– esercizio – dei diritti politici 10
– del diritto di 50
– istituzione, fusione o divisione di parrocchie o cappellanie 88
– parrocchie 103
– partecipazione a votazioni 10
– procedura 55
– referendum – facoltativo 52a
– obbligatorio 52
– revisione totale della Costituzione 93
– Statuto ecclesiastico 37
– votazione – alle urne 79
– obbligatoria 76
– votazioni consultive 53 – risultato della 53
v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum