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116 ΓÇó Ordinanza sulla festa nazionale
del 30 maggio 1994 (Stato 1° luglio 1994)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 34tere 116bisdella Costituzione federale1;
visto l’articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,
ordina:
Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.
.3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all’articolo 116bisdella Costituzione federale4.