Ordinanza sulla festa nazionale

116Federal Council Ordinance1 lug 1994

del 30 maggio 1994 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 34tere 116bisdella Costituzione federale1;
visto l’articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,

ordina:

Art. 1 Principio
  1. Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.
  2. Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro2.
  3. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.
Art. 2 Occupazione durante il giorno della festa nazionale
  1. L’occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.
  2. Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.
Art. 3 Riserva del diritto cantonale

Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.

Art. 4 Modificazione del diritto vigente

.3

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all’articolo 116bisdella Costituzione federale4.

Footnotes

  1. RS 101

  2. RS 822.11

  3. Testo inserito nell’O menzionata.

  4. RS 101