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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio municipale della città di Berna sulle prestazioni di questa città per la sede federale
Conchiusa il 22 giugno 1875
Approvata dal Comune della Città di Berna il 28 giugno 1875
Approvata dall’Assemblea federale il 2 luglio 1875
Entrata in vigore il 2 luglio 1875
(Stato 2 luglio 1875)
Tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Consiglio municipale della città di Berna
è stata conchiusa con riserva di ratifica la seguente convenzione per regolare
le differenze insorte sulla portata del decreto federale del 27 novembre 1848.
Art. 1
La Comunità municipale di Berna cede a titolo gratuito alla Confederazione Svizzera, in tutta proprietà gli oggetti seguenti:
- L’edificio del palazzo federale, nel quartiere rosso della città di Berna, portante il numero 229, insieme cogliassetti e lamobiglia nel medesimo contenuti, attualmente appartenenti alla Comunità municipale di Berna sotto riserva degli assetti ed oggetti eccettuati nell’articolo 6a favore di detta Comunità.
- Lacorte interiore, di circaventicinque mila piedi quadrati di superficie, che sta fra le ali laterali del Palazzo federale, al nord del corpo principale dell’edificio.
La superficie ceduta sino a una linea tirata in prolungamento delle facciate nord delle ali laterali.
La fontana che si trova in questa corte rimane di proprietà della Comunità municipale che dovrà mantenerla in buono stato e non fare cambiamento alla sua costruzione attuale, comprese le statue, senza la approvazione del Consiglio federale.
La Comunità municipale provvederà a mantener l’acqua alla fontana, come sin qui.
La Confederazione si obbliga, in modo di servitù, a mantenere la fontana sulla sua proprietà.
La fontana e l’accesso alla medesima staranno aperti al pubblico per gli usi domestici.
c. Una parcella della così dettaVannazhalde di circasette mila duecento ottanta piedi quadrati di superficie, su cui la Confederazione ha stabilito la sua serra. Un piano della parcella ceduta sarà unito alla convenzione.
La Confederazione Svizzera si obbliga però, pel caso che venisse costrutta una via lungo la Vannazhalde, a retrocedere gratuitamente alla Comunità municipale, per la costruzione di detta via, la porzione della suindicata parcella colorita in giallo sul piano annesso.
In questo caso il Consiglio federale avrà il diritto, nell’interesse della conservazione della serra di esigere la costruzione di un muro di sostegno, di cui la spesa sarà sopportata in parti eguali dalla Confederazione e dalla Comunità municipale.
Art. 2
La Comunità municipale di Berna pagherà inoltre alla Confederazione Svizzera una somma dicinquecento mila franchi in rate che saranno fissate di comune accordo tra il Consiglio federale ed il Consiglio della Comunità. L’ultima di queste rate non potrà però essere pagata più tardi che a tutto il mille ottocento settanta sette.
Art. 3
- Qualora la Confederazione Svizzera, volendo costruire un nuovo edifizio per le sue amministrazioni, desiderasse acquistare una parte dello spazio situato tra il prolungamento della via federale e il nuovo passegio del Piccolo Bastione, appartenente alla Comunità municipale, questa si dichiara disposta a cedere alla Confederazione, al prezzo didieci franchi il piede quadrato, lo spazio necessario nella estensione che sarà domandata. Questo spazio sarà preso alla estremità orientale della proprietà sopra detta, appartenente alla Comunità municipale, o, se gli sforzi del Consiglio comunale non giungessero a distornare le opposizioni dei terzi contro la costruzione in questo sito, alla estremità occidentale di questa proprietà. In ambo i casi la cessione comprenderà tutta la profondità dello spazio, misurante cento venti piedi. La Comunità municipale non sarà obbligata a cedere questa parcella, fuorchè quando il Consiglio federale ne faccia domanda al Consiglio municipale nel termine di tre mesi dopo entrata in vigore la presente convenzione.
- Colla costruzione del nuovo edifizio d’amministrazione nel sito suindicato, la Confederazione assume, in quanto al postamento dei marciapiedi e delle cunette lungo le vie dal lato alla proprietà che le sarà ceduta, i medesimi obblighi che sono imposti dall’articolo 5 della convenzione del 29 gennaio 1872, tra lo Stato e il Comune di Berna, agli acquisitori di parcelle situate sul territorio della sezione nord del Piccolo Bastione.
Art. 4
- La Comunità municipale di Berna si obbliga inoltre a non erigere sulla sua proprietà alla Vannazhalde alcun fabbricato il cui colmo sorpassi l’altezza attuale della terrazza del palazzo federale.
- Si obbliga inoltre a mantenere come passeggio pubblico la detta terrazza, tra il Palazzo federale e la Vannazhalde.
- Nel caso che la Confederazione facesse uso della facoltà consentitale dall’articolo 3, di domandare la cessione di una parcella del terreno del vecchio Piccolo Bastione, la Comunità municipale si obbliga pure, verso la Confederazione, a stabilire e mantenere come passaggio pubblico la rimanente parte del Piccolo Bastione, posta al sud del fabbricato di amministrazione eretto di nuovo.
Art. 5
- Se dietro formale risoluzione delle autorità competenti, l’edifizio del Palazzo federale venisse a cessar di servire all’amministrazione centrale della Confederazione, gli oggetti designati nell’articolo 1 lettere a, b, c ritorneranno, nello stato in cui si troveranno allora, alla Comunità municipale di Berna, e gli obblighi contratti da quest’ultima in virtù dei primi due capoversi dell’articolo 4, cesseranno da ogni effetto.
- In questo medesimo caso la Confederazione si obbliga a restituire alla Comunità municipale di Berna la somma dicinquecento mila franchi prevista dall’articolo 2.
Art. 6 e 7
Art. 8
Assumendosi il Comune di Berna di eseguire le prestazioni fissate colla presente convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che il Comune ha soddisfatto agli obblighi che erangli stati imposti dai decreti federali del 27 e 28 novembre 1848, prosciogliendo pienamente e definitivamente il Comune di Berna di ogni obbligo e corrisponsione ulteriore a causa di prestazioni per la sede federale.
Art. 9
- La presente convenzione entrerà in vigore dopo essere validamente ratificata dalle due parti.
- Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio municipale della città di Berna sono incaricati della sua esecuzione. In particolare, tutte quelle disposizioni che hanno per oggetto diritti reali dovranno ricevere la forma obbligatoria in diritto secondo le leggi del Cantone di Berna.