ECLI:EU:C:2026:518•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2026.#DL contro Minister van Asiel en Migratie.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem.#Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.#Causa C-182/26 PPU.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2026.#DL contro Minister van Asiel en Migratie.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem.#Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.#Causa C-182/26 PPU.
ECLI:EU:C:2026:518Eu Chamb 04 C25 giu 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
25 giugno 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 3 – Paese di destinazione – Articolo 5 – Principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Articolo 15 – Trattenimento a fini di allontanamento – Controllo del rispetto delle condizioni di legittimità – Momento dell’esame del rispetto del principio di «non-refoulement» (non respingimento) – Decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali – Misura di trattenimento – Determinazione del paese di destinazione – Mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑182/26 PPU [Hardeker] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi), con decisione del 3 marzo 2026, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2026, nel procedimento
DL
contro
Minister van Asiel en Migratie,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per il governo dei Paesi Bassi, da E. M. M. Besselink e J. Langer, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da F. Blanc, S. Noë e R. Tricot, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), nonché del principio di «non-refoulement» (non respingimento) sancito all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DL, un cittadino di paese terzo, e il Minister van Asiel en Migratie (Ministro dell’Asilo e della Migrazione, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Ministro»), relativamente alla legittimità della decisione di quest’ultimo di trattenere DL ai fini del suo allontanamento verso uno dei paesi di destinazione potenziali menzionati nella decisione di rimpatrio che lo riguarda. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»): «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». |
Diritto dell’Unione
La Carta
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4 |
L’articolo 4 della Carta, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», dispone quanto segue: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». |
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5 |
L’articolo 6 della Carta, intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», così prevede: «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza». |
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6 |
Ai sensi dell’articolo 18 della Carta, intitolato «Diritto di asilo»: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma (…) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (…)». |
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7 |
L’articolo 19 della Carta, intitolato «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione», al paragrafo 2, dispone quanto segue: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». |
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8 |
L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», al primo comma, enuncia quanto segue: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». |
Direttiva 2008/115
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9 |
I considerando 2, 4, 6, 8, 16, 23 e 24 della direttiva 2008/115 così recitano:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
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10 |
Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [nel territorio di uno Stato membro], nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». |
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11 |
L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia che quest’ultima si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. |
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12 |
L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», ai paragrafi 2 e 5 dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)
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13 |
L’articolo 5 della direttiva 2008/115, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», così prevede: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:
e rispettano il principio di non-refoulement». |
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14 |
L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio», al paragrafo 1 così dispone: «Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5». |
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15 |
L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Forma», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue: «Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili». |
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16 |
L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», ai paragrafi 1 e 2 così prevede: «1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. 2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno». |
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17 |
L’articolo 15 della direttiva 2008/115, intitolato «Trattenimento», è formulato nei seguenti termini: «1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:
Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. 2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:
Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. 3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o l’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria. 4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. 5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi. 6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:
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Diritto dei Paesi Bassi
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18 |
L’articolo 59b della wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge del 2000 sugli stranieri)], del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Lo straniero in situazione di soggiorno regolare ai sensi dell’articolo 8, lettere f), g) o h), può, purché si tratti di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 28, essere trattenuto dal Ministro qualora:
1. sia trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva [2008/115]; (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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19 |
Il 9 febbraio 2020 DL, un cittadino di paese terzo, ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo nei Paesi Bassi. Tuttavia, tale domanda non è stata esaminata per il motivo che DL aveva già presentato, il 10 gennaio 2019, una domanda di protezione internazionale in Francia, e la Repubblica francese era quindi considerata lo Stato membro competente per l’esame della domanda di DL a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31). Successivamente, DL ha lasciato il Regno dei Paesi Bassi per una destinazione sconosciuta, cosicché tale Stato membro non ha potuto trasferirlo verso la Francia. |
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20 |
Il 10 novembre 2023 DL ha presentato una domanda di protezione internazionale in Germania, poi è stato trasferito, l’8 aprile 2024, verso i Paesi Bassi, prima di ritornare in Germania, il 23 maggio 2024. Il 14 settembre 2025 egli ha lasciato la Germania per una destinazione sconosciuta. Il 29 dicembre 2025 le autorità austriache, in forza del regolamento n. 604/2013, hanno inviato alla Repubblica federale di Germania una domanda di ripresa in carico di DL, che è stata respinta il 2 gennaio 2026. Le autorità austriache hanno presentato la stessa domanda presso il Regno dei Paesi Bassi, che l’ha accolta. |
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21 |
Il 27 gennaio 2026 DL è stato trasferito verso i Paesi Bassi ed è stato trattenuto sulla base dell’articolo 59b, paragrafo 1, lettere a) e b), della legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge del 2000 sugli stranieri), nella versione applicabile al procedimento principale. Prima di essere trattenuto, DL ha dichiarato di essere nato a Tangeri (Marocco) e di avere due cittadinanze, essendo sua madre marocchina e residente in Marocco e suo padre algerino e residente in Algeria. Egli ha inoltre dichiarato di non avere un passaporto o altri documenti che potessero comprovare la sua nazionalità. |
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22 |
Il 3 febbraio 2026 tale misura di trattenimento è stata revocata avendo DL ritirato la sua domanda di asilo. |
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23 |
Lo stesso giorno è stata adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di DL (in prosieguo: la «decisione di rimpatrio»), che gli negava la concessione di un termine per la partenza volontaria. Nel corso dell’audizione che precede tale decisione, DL è stato informato che si sarebbe potuto procedere al suo allontanamento verso il Marocco o l’Algeria in ragione di indizi che lasciavano supporre che egli avesse la cittadinanza di uno di tali paesi terzi. In questa fase, egli ha obiettato, da un lato, di non poter essere rinviato in Marocco in quanto non aveva nulla in tale paese se non problemi familiari. Dall’altro, non sarebbe stato neppure ipotizzabile un ritorno verso l’Algeria, in quanto DL non avrebbe alcun rapporto con tale paese. Inoltre, DL ha dichiarato di venire dalla Libia, senza fornirne la prova, insistendo al contempo sul fatto che non poteva esservi rinviato per l’imperversarvi della guerra. |
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24 |
Pertanto, la decisione di rimpatrio menziona il Marocco, l’Algeria e la Libia come paesi di destinazione potenziali. Inoltre, a DL è stato imposto un divieto d’ingresso nel territorio del Regno dei Paesi Bassi della durata di un anno. Avverso tale decisione non è stato proposto alcun ricorso. |
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25 |
Sempre il 3 febbraio 2026 DL è stato trattenuto al fine di preparare il suo rimpatrio e di procedere al suo allontanamento verso il Marocco, l’Algeria o la Libia, in esecuzione della decisione di rimpatrio. |
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26 |
DL ha proposto ricorso avverso il suo trattenimento dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio, per il motivo che, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, il Ministro non avrebbe esaminato se il principio di non-refoulement ostasse all’allontanamento proposto, cosicché tale decisione sarebbe illegittima e non potrebbe fungere da fondamento alla misura di trattenimento. Del resto, il principio di non-refoulement non sarebbe stato preso in considerazione nemmeno al momento dell’imposizione di tale misura di trattenimento. |
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27 |
Il Ministro fa valere che l’esame della legittimità della decisione di rimpatrio non è pertinente, atteso che non è stato proposto alcun ricorso contro quest’ultima. Afferma, inoltre, che, a causa del comportamento di DL, è difficile determinare verso quale dei tre paesi terzi menzionati in tale decisione questi debba essere allontanato e che, pertanto, sarebbe eccessivo procedere all’esame del rispetto del principio di non-refoulement per tutti e tre. Secondo il Ministro, un siffatto esame potrebbe essere effettuato solo quando è accertato verso quale paese in particolare DL debba essere allontanato. |
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28 |
Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se, e in quale misura, il principio di non-refoulement debba essere esaminato qualora nella decisione di rimpatrio siano stati menzionati più paesi di destinazione potenziali. |
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29 |
A tal riguardo, detto giudice rileva che dall’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, risulta che, quando viene adottata una decisione di rimpatrio, quest’ultima deve indicare il paese nel quale il cittadino di paese terzo deve fare ritorno, e che deve essere effettuata una valutazione alla luce del principio di non-refoulement per tale paese in particolare. Di conseguenza, detto giudice si chiede se, quando un ricorso è proposto avverso una misura di trattenimento adottata sulla base di una decisione di rimpatrio, esso sia altresì tenuto a verificare se, nell’ambito dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, sia stato preso in considerazione il principio di non-refoulement, quand’anche detta decisione non sia stata impugnata. |
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30 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza, il principio di non-refoulement deve essere tenuto in conto in tutte le fasi della procedura, ossia dal momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio a quello del controllo giurisdizionale sull’esecuzione. Tuttavia, esso si chiede se, in considerazione dell’assenza di cooperazione del cittadino di paese terzo per quanto riguarda la determinazione del paese verso il quale egli deve essere allontanato, debba essere effettuata una valutazione che tenga conto del principio di non-refoulement nella fase dell’adozione della decisione di rimpatrio o eventualmente in una fase successiva, in particolare qualora tale decisione menzioni più paesi di destinazione potenziali. |
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31 |
In tali circostanze, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
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32 |
Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. |
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33 |
Da tali disposizioni risulta che l’applicazione di detto procedimento è subordinata a due requisiti cumulativi. Da un lato, il rinvio pregiudiziale deve sollevare questioni di interpretazione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto del titolo V della terza parte del Trattato FUE. Dall’altro, le circostanze del procedimento principale, come descritte dal giudice del rinvio, devono essere caratterizzate dalla presenza di una situazione di urgenza. |
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34 |
Per quanto riguarda il primo requisito, occorre rilevare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/115, che rientra nei settori di cui al titolo V della terza parte del Trattato TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale domanda è quindi idonea a essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
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35 |
Per quanto riguarda il secondo requisito, relativo all’urgenza, esso è soddisfatto in particolare quando la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla decisione della Corte, nei limiti in cui la sua risposta ai quesiti sottoposti potrebbe implicare la sua immediata liberazione, fermo restando che la situazione di tale persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza (sentenza del 23 aprile 2026, Casotta, C‑24/26 PPU, EU:C:2026:333, punto 55 e giurisprudenza citata). |
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36 |
Nel caso di specie, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che DL è stato trattenuto il 3 febbraio 2026 ai fini del suo allontanamento dallo Stato membro in cui si trova in situazione di soggiorno irregolare, sicché egli è attualmente privato della sua libertà. |
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37 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il collocamento di un cittadino di un paese terzo in un centro di trattenimento, sia esso effettuato nel corso della sua domanda di protezione internazionale o ai fini del suo allontanamento, costituisce una misura privativa della libertà (sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 38 nonché giurisprudenza citata). |
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38 |
In secondo luogo, le questioni sollevate dal giudice del rinvio mirano a determinare, in particolare, se, in una situazione in cui la mancata cooperazione del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio non abbia consentito di stabilire verso quale paese dovrebbe essere allontanato, cosicché tale decisione ha dovuto menzionare tre paesi di destinazione potenziali, il diritto dell’Unione gli imponga di verificare, a titolo delle condizioni di legittimità del trattenimento di tale cittadino di paese terzo, se il principio di non-refoulement sia stato esaminato nell’ambito dell’adozione di detta decisione nonché della decisione di trattenimento, e se tale principio osti ad un eventuale allontanamento di DL verso uno dei tre paesi di destinazione menzionati nella decisione di rimpatrio. |
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39 |
Orbene, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse decidere che, anche in una situazione caratterizzata dalla mancata cooperazione del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, il trattenimento ai fini dell’allontanamento non può essere imposto se, a causa di un rischio di violazione del principio di non-refoulement, non vi è alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento, il giudice del rinvio sarebbe portato a porre fine al trattenimento di DL. |
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40 |
In tali circostanze, il 23 marzo 2026, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d’urgenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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41 |
Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione. Infatti, la circostanza che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, elaborato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II, C‑72/24 e C‑73/24, EU:C:2026:51, punto 154 nonché giurisprudenza citata). |
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42 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in quale momento delle procedure di rimpatrio e su quale paese debba vertere l’esame, da parte del giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione di trattenimento, del rispetto del principio di non-refoulement qualora la decisione di rimpatrio menzioni tre paesi di destinazione potenziali, in particolare a causa della mancata cooperazione del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare quanto alla determinazione del paese interessato, che non avrebbe consentito, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, di stabilire verso quale di tali paesi detto cittadino debba essere allontanato. |
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43 |
Pertanto, anche se le questioni pregiudiziali non indicano le disposizioni precise di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 3, e dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 che riguardano, rispettivamente, la nozione di «rimpatrio» e il principio di non-refoulement. Inoltre, nei limiti in cui il procedimento principale verte sull’esame della legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, occorre altresì, al fine di fornire una risposta utile al giudice, procedere all’interpretazione dell’articolo 15 di tale direttiva. |
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44 |
Peraltro, tenuto conto degli elementi che precedono, appare necessario prendere in considerazione anche l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, relativi, rispettivamente, il primo, al diritto alla libertà e alla sicurezza, il secondo, alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione nonché, il terzo, al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. |
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45 |
In tali circostanze, occorre ritenere che, con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, chiamato a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, è tenuto, a tale scopo, ad esaminare, se del caso d’ufficio, se il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione, da un lato, al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio, che, a causa della mancata cooperazione di tale cittadino, menziona tre paesi di destinazione potenziali e che non è stata oggetto di un riesame giudiziario, e, dall’altro, al momento dell’adozione della misura di trattenimento stessa. Inoltre, tale giudice chiede se detto esame debba vertere su tutti i potenziali paesi di destinazione menzionati in detta decisione di rimpatrio e se la mancata cooperazione del cittadino interessato sia tale da modificarne la portata. |
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46 |
In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 prevede, in particolare, che al cittadino di paese terzo interessato siano concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento. |
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47 |
Orbene, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che il procedimento principale ha ad oggetto non la legittimità di una decisione di rimpatrio o di un’altra decisione connessa al rimpatrio, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, bensì quella del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio che non è stata oggetto di un riesame giudiziario. |
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48 |
In particolare, tale giudice si chiede, in primo luogo, se esso sia tenuto, nell’ambito del suo esame della legittimità del trattenimento di un siffatto cittadino, a verificare, se del caso d’ufficio, se il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione nell’ambito della decisione di rimpatrio quando quest’ultima indichi, a causa della mancata cooperazione di detto cittadino, non un solo paese di destinazione possibile, bensì tre, e nessun ricorso sia stato proposto avverso tale decisione. |
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49 |
A tal riguardo, occorre ricordare che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo in forza della direttiva 2008/115 nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di un soggiorno irregolare costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito dall’articolo 6 della Carta (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 48 e giurisprudenza citata). |
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50 |
Infatti, una misura di trattenimento consiste nel confinare una persona in un luogo determinato, imponendole di rimanere in permanenza in un perimetro ristretto e chiuso, isolandola dal resto della popolazione e privandola della sua libertà di circolazione (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 49 e giurisprudenza citata). |
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51 |
Orbene, la finalità delle misure di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, non è il perseguimento o la repressione di reati, bensì la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva in materia di rimpatrio. Pertanto, quando è disposto ai fini dell’allontanamento, il trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è destinato soltanto a garantire l’effettività della procedura di rimpatrio e non persegue alcuna finalità punitiva (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 50 e giurisprudenza citata). |
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52 |
Tenuto conto della gravità di tale ingerenza nel diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta e in considerazione dell’importanza di detto diritto, il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti di trattenere cittadini di paesi terzi è rigorosamente inquadrato. Pertanto, una misura di trattenimento può essere disposta o prorogata solo nel rispetto delle norme generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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53 |
Le norme generali e astratte che stabiliscono, quali norme comuni dell’Unione, le condizioni di legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115, anche sotto il profilo dell’articolo 6 della Carta, sono contenute nell’articolo 15 di tale direttiva (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 52 e giurisprudenza citata). |
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54 |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 prevede che, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Tale disposizione precisa che il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. |
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55 |
Laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento stabiliti all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non siano stati o non siano più soddisfatti, l’interessato deve, come del resto espressamente indicato dal legislatore dell’Unione all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, di tale direttiva, essere liberato immediatamente (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 54 e giurisprudenza citata). |
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56 |
Pertanto, da un lato, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2008/115, il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. Dall’altro, lo stesso vale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva, quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 55). |
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57 |
Affinché si possa ritenere che sussista una «prospettiva ragionevole di allontanamento», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, è necessario che esista, al momento dell’esame della legittimità del trattenimento, una prospettiva reale che l’allontanamento possa essere portato a termine, tenuto conto dei termini fissati all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, di tale direttiva e senza che vi ostino «motivi di ordine giuridico», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 56 e giurisprudenza citata). |
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58 |
Pertanto, l’autorità nazionale competente deve in particolare verificare, in base alle condizioni di legittimità del trattenimento stabilite all’articolo 15 della direttiva 2008/115, se esista una prospettiva ragionevole di allontanamento del cittadino di paese terzo interessato il cui soggiorno è irregolare o se simili motivi di ordine giuridico ostino al suo allontanamento (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 57). |
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59 |
Al riguardo, occorre ritenere che la nozione di «motivi di ordine giuridico» comprenda qualsiasi norma di diritto il cui rispetto si impone agli Stati membri al momento dell’allontanamento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. Tra queste norme figura l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che costituisce una regola generale che si impone agli Stati membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva e che obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio, il principio di non-refoulement, garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punti da 58 a 60). |
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60 |
Ne consegue che, quando l’autorità nazionale competente è chiamata a disporre, a rivedere o a prorogare una misura di trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, essa deve verificare che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di quest’ultimo. Ciò vale anche quando la decisione di rimpatrio non è stata contestata ed è quindi divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punti 63 e 66). |
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61 |
Ciò detto, sebbene dagli elementi che precedono risulti che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l’autorità giudiziaria investita dell’esame della legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento è tenuta ad effettuare tale esame alla luce del principio di non-refoulement, dagli stessi non si evince che l’autorità giudiziaria investita di tale esame sia, a tal riguardo, tenuta a controllare la legittimità della decisione di rimpatrio divenuta definitiva. |
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62 |
Su tale punto, è necessario constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, l’adozione e il controllo giurisdizionale della decisione di rimpatrio sono disciplinati dal capo III della direttiva 2008/115, intitolato «Garanzie procedurali», mentre il trattenimento è oggetto del capo IV, intitolato «Trattenimento ai fini dell’allontanamento», avendo questi due capi un oggetto diverso e prevedendo condizioni di adozione distinte. Di conseguenza, la direttiva 2008/115 non prevede che il controllo che deve essere effettuato dall’autorità giudiziaria competente al fine di verificare la legittimità della misura di trattenimento riguardi anche la legittimità della decisione di rimpatrio. |
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63 |
Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, l’autorità giudiziaria procede, nell’ambito del controllo vertente sulla misura di trattenimento, a una valutazione ex nunc alla luce del principio di non-refoulement, che deve essere distinta e autonoma rispetto alla valutazione effettuata, se del caso, dall’autorità amministrativa competente. Pertanto, non è necessario, ai fini dell’esercizio di tale controllo, che l’autorità giudiziaria si pronunci sulla questione se tale principio sia stato preso in considerazione nell’ambito dell’adozione della decisione di rimpatrio. |
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64 |
Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, non richiedano che un giudice nazionale chiamato a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio, esamini d’ufficio, a tale scopo, se il principio di non-refoulement sia stato preso in considerazione al momento dell’adozione di tale decisione di rimpatrio divenuta definitiva. |
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65 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’autorità giudiziaria competente ad esaminare la legittimità del trattenimento debba verificare, eventualmente d’ufficio, se, in tale contesto, il principio di non-refoulement osti al trattenimento del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai fini del suo allontanamento, una giurisprudenza costante ha chiarito che, in forza dell’articolo 47 della Carta, gli Stati membri devono assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 67 e giurisprudenza citata). |
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66 |
Tale diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono trattenuti si concretizza all’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2008/115, in forza del quale, qualora il trattenimento sia stato disposto da un’autorità amministrativa, deve essere previsto, d’ufficio o su richiesta della persona interessata, un pronto riesame giudiziario della legittimità di tale trattenimento (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 68 e giurisprudenza citata). |
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67 |
Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 ‑ che impone, in caso di mantenimento di una misura di trattenimento, un riesame periodico «ad intervalli ragionevoli» al fine di verificare se le condizioni di legittimità del trattenimento permangano ‑ richiede che tale riesame sia sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria nel caso di periodi di trattenimento prolungati. |
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68 |
Il legislatore dell’Unione ha così introdotto norme comuni procedurali, al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare l’interessato, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 70 e giurisprudenza citata). |
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69 |
Affinché un simile regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di trattenimento prevista dalla direttiva 2008/115 deve soddisfare, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall’interessato. Inoltre, deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. I poteri di cui essa dispone nell’ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 71 e giurisprudenza citata). |
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70 |
Inoltre, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà, della gravità dell’ingerenza in tale diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell’Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti, l’autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall’interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l’autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d’ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell’invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 72 e giurisprudenza citata). |
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71 |
In tali circostanze, e tenuto conto anche dei motivi esposti ai punti da 55 a 60 della presente sentenza, occorre ritenere che l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare debba assicurarsi, eventualmente d’ufficio, che il principio di non-refoulement non osti all’allontanamento di tale cittadino. Nell’ipotesi in cui dovesse concludere che tale principio osta all’allontanamento, essa sarebbe tenuta, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, e paragrafo 4, della direttiva 2008/115, a rimettere immediatamente in libertà detto cittadino (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 73). |
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72 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se l’esame del rispetto del principio di non-refoulement che l’autorità giudiziaria competente investita della questione della legittimità del trattenimento deve effettuare si distingua da quello che deve essere effettuato dall’autorità amministrativa quando il trattenimento si basa su una decisione di rimpatrio che menziona tre paesi di destinazione potenziali, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultima, vieta in termini perentori, a prescindere dal comportamento della persona interessata, l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato in cui esiste un serio rischio che tale persona sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Pertanto, gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire trattamenti vietati dalle due summenzionate disposizioni della Carta (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 36 e giurisprudenza citata). |
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73 |
Così, qualora sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare incorra nel paese di destinazione in un rischio effettivo di subire trattamenti vietati da dette disposizioni della Carta, tale cittadino non può essere oggetto di una misura di allontanamento finché perdura un simile rischio, come del resto espressamente previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115 (sentenza del 4 settembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, punto 62 e giurisprudenza citata). |
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74 |
Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l’esame del principio di non-refoulement che deve essere effettuato dall’autorità amministrativa e dall’autorità giudiziaria competente al fine di verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in stato di trattenimento verte, nel merito, sulla medesima questione, che è quella di stabilire se, tenuto conto di tutti gli elementi relativi, da un lato, alla persona interessata e, dall’altro, al paese di destinazione, tale persona sarebbe esposta, in caso di esecuzione della decisione di rimpatrio, a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultima. |
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75 |
Ciò non toglie che, come ricordato, in sostanza, al punto 63 della presente sentenza, tale autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare, nell’ambito di tale controllo, la sua valutazione ex nunc alla luce del principio di non-refoulement sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, indipendentemente da se l’autorità amministrativa che ha imposto la misura di trattenimento vi abbia avuto o meno accesso. Tale valutazione non deve limitarsi a verificare che quest’ultima autorità abbia rispettato l’obbligo ad essa incombente di procedere a una valutazione alla luce di tale principio, ma deve essere distinta e autonoma rispetto alla valutazione eventualmente effettuata da detta autorità (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 38). |
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76 |
Pertanto, il solo fatto che l’autorità amministrativa non abbia preso in considerazione il principio di non-refoulement al momento dell’adozione della misura di trattenimento non comporta automaticamente il rilascio immediato della persona interessata, se l’autorità giudiziaria competente a controllare il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare dovesse concludere, sulla base del proprio esame autonomo e distinto, che il principio di non-refoulement non osta a un siffatto trattenimento ai fini dell’allontanamento di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 5 marzo 2026, Aroja, C‑150/24, EU:C:2026:148, punto 100). |
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77 |
In quarto luogo, il giudice del rinvio indica che, in una situazione in cui la mancata cooperazione del cittadino di paese terzo rende difficile, se non impossibile, la determinazione del paese di destinazione verso il quale debba essere allontanato, la prassi nazionale consente di indicare più paesi di destinazione potenziali nella decisione di rimpatrio. Esso chiede se, in tali circostanze, la valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente della legittimità del trattenimento di tale cittadino alla luce del principio di non-refoulement debba riguardare tutti i potenziali paesi di destinazione menzionati in tale decisione di rimpatrio. |
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78 |
Tale interrogativo è sorto dal fatto che, in una situazione come quella descritta al punto precedente della presente sentenza, la decisione di rimpatrio menziona, quale fondamento della misura di trattenimento, più paesi di destinazione potenziali. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la Corte ritiene pertanto necessario fornire le seguenti indicazioni per consentirgli di valutare se la direttiva 2008/115 osti a che una decisione di rimpatrio riguardi, come nel procedimento principale, tre paesi di destinazione potenziali. |
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79 |
A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre ricordare che dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, qualsiasi cittadino di paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi terzi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, quello verso il quale deve essere allontanato [sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 46 e giurisprudenza citata]. |
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80 |
Pertanto, è giuridicamente impossibile per l’autorità competente adottare una decisione di rimpatrio senza aver individuato un paese di destinazione verso il quale può essere operato un rimpatrio nel rispetto del principio di non-refoulement (sentenza del 26 marzo 2026, Tadmur, C‑202/25, EU:C:2026:257, punto 43 e giurisprudenza citata). |
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81 |
Per quanto riguarda la determinazione del paese terzo verso il quale il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve essere allontanato, ai sensi di tale articolo 3, punto 3, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 113 nonché giurisprudenza citata). |
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82 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2008/115 non prevede disposizioni specifiche sul numero di paesi di destinazione che possono essere menzionati in una decisione di rimpatrio. Quanto all’articolo 3, punto 3, di tale direttiva, esso consente di imporre un obbligo di rimpatrio non solo verso il paese di origine del cittadino interessato di un paese terzo, ma anche, in forza del secondo e terzo trattino di tale punto 3, verso un paese di transito in conformità di accordi o di altre intese di riammissione o ancora verso un altro paese terzo in cui tale cittadino decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato. |
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83 |
Peraltro, l’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 non esclude esplicitamente, quando il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ha più di una cittadinanza, che possano essere individuati più paesi d’origine. |
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84 |
Ne consegue che la formulazione di tale disposizione non osta a che uno Stato membro menzioni più paesi di destinazione potenziali nella decisione di rimpatrio. |
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85 |
Una siffatta interpretazione è confermata dal contesto in cui detta disposizione si inserisce. |
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86 |
Infatti, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, qualora l’autorità nazionale competente intenda adottare una decisione di rimpatrio, essa deve segnatamente vigilare sul rispetto del principio di non respingimento, che si valuta con riferimento al paese verso il quale si intende ordinare il rimpatrio della persona interessata (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 118 e 119 nonché giurisprudenza citata). Orbene, la valutazione del rispetto di tale principio non implica che la decisione di rimpatrio riguardi necessariamente un solo paese, essendo sufficiente che l’allontanamento sia possibile, alla luce di tale principio, verso almeno uno dei paesi terzi menzionati in tale decisione. |
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87 |
Ne consegue che, allorché i dati trasmessi dal cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare consentono di individuare più paesi di destinazione potenziali senza che sia possibile, al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, indicarne uno solo, a causa della mancata cooperazione dello stesso cittadino, questi ultimi possono essere menzionati nella decisione di rimpatrio, purché l’allontanamento di tale cittadino sia possibile, alla luce del principio di non-refoulement, verso almeno uno dei paesi terzi menzionati in tale decisione. |
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88 |
Occorre altresì rilevare che l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva dispone, in particolare, che le decisioni di rimpatrio siano motivate in fatto e in diritto. Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, una decisione di rimpatrio che indichi più paesi di destinazione potenziali deve contenere i motivi che giustificano la menzione di ciascuno di tali paesi, sulla base delle costatazioni di fatto tratte dalle dichiarazioni dell’interessato o da altre prove disponibili, constatazioni che possono essere soggette al controllo giurisdizionale. |
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89 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto distinto rispetto alla decisione di rimpatrio, di natura amministrativa o giudiziaria, che ordini l’allontanamento. Non si può pertanto escludere, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che sia indicato, in detta decisione o in detto atto, quello fra i paesi menzionati nella decisione di rimpatrio verso il quale la persona interessata sarà effettivamente allontanata. |
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90 |
Peraltro, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio, se non addirittura effettuare l’allontanamento, in particolare quando il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Orbene, è proprio questa la situazione che si verifica quando la mancata cooperazione dell’interessato rende difficile, se non impossibile, la determinazione di un solo paese di destinazione. |
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91 |
Inoltre, gli Stati membri devono consentire alle persone interessate di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione del cittadino di paese terzo interessato alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 37 e giurisprudenza citata). |
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92 |
Pertanto, l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità nazionale di procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati da queste due disposizioni della Carta. Siffatta valutazione, che deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione della decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale di assicurarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che detto cittadino sarebbe esposto, in caso di rimpatrio in un paese terzo, a un rischio reale di essere sottoposto, in quest’ultimo, alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Infatti, una siffatta valutazione aggiornata è l’unica tale da consentire a detta autorità di assicurarsi che l’allontanamento sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge, e in particolare ai requisiti fissati all’articolo 5 della direttiva 2008/115 (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 38). |
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Ne consegue che, allorché l’allontanamento del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è possibile, nel rispetto del principio di non-refoulement, verso uno dei paesi terzi menzionati nella decisione di rimpatrio, si deve ritenere che il trattenimento di tale cittadino sia legittimo, purché rispetti anche i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. |
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L’interpretazione letterale di cui al punto 84 della presente sentenza è parimenti conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, il quale consiste nel porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 121 nonché giurisprudenza citata). |
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95 |
Da un lato, la menzione di più paesi di destinazione potenziali nella decisione di rimpatrio contribuisce al porre in essere una politica efficace di allontanamento quando la mancata cooperazione dell’interessato rende difficile, se non impossibile, la determinazione di un solo paese di destinazione. Infatti, quando, in funzione della valutazione effettuata sulla base dei dati noti, fondati sulle dichiarazioni del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare o di altri elementi, da parte dell’autorità amministrativa competente ad adottare tale decisione, sia possibile prendere in considerazione più paesi di destinazione, l’indicazione di tutti questi paesi consente, in attesa della determinazione del paese di destinazione definitiva, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni, di avviare le iniziative necessarie per preparare il rimpatrio verso ciascuno di detti paesi. Una siffatta menzione contribuirebbe ad abbreviare la durata della procedura di rimpatrio di tale cittadino. Inoltre, in caso di trattenimento di detto cittadino, la cui finalità, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 51 della presente sentenza, è quella di garantire l’effettività della procedura di rimpatrio, l’indicazione di più paesi di destinazione nella decisione di rimpatrio contribuirebbe alla possibilità di procedere all’allontanamento effettivo entro i termini previsti all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115. |
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96 |
Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, una decisione di rimpatrio che indica più paesi di destinazione potenziali non può essere considerata lesiva dei diritti fondamentali della persona interessata. In particolare, tale persona può proporre ricorso avverso detta decisione e contestare l’indicazione di uno o più paesi ivi menzionati, facendo valere la violazione tanto dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 quanto dell’articolo 5 di quest’ultima. |
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Ne consegue che la direttiva 2008/115 non osta a che più paesi di destinazione potenziali siano menzionati nella decisione di rimpatrio, in una situazione in cui la mancata cooperazione del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare rende difficile, se non impossibile, la determinazione del paese di destinazione verso il quale dovrebbe essere allontanato. |
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98 |
Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’esame del principio di non-refoulement da parte dell’autorità giudiziaria competente a controllare il trattenimento o il suo mantenimento in una situazione del genere, risulta, da un lato, dai punti da 56 a 58 della presente sentenza che, affinché un trattenimento sia legittimo, è necessario, in particolare, che esista una prospettiva ragionevole di allontanamento e, dall’altro, dal punto 86 della presente sentenza, che una siffatta prospettiva esiste quando l’allontanamento del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è possibile verso almeno uno dei paesi menzionati nella decisione di rimpatrio. |
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99 |
Pertanto, allorché l’autorità giudiziaria competente a esaminare il trattenimento ha individuato uno di tali paesi terzi verso il quale il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare potrebbe essere allontanato, tale trattenimento è giustificato. Se, tuttavia, a seguito di tale esame, dovesse constatare che nessuno dei paesi di destinazione menzionati nella decisione di rimpatrio consente l’allontanamento della persona interessata alla luce del principio di non-refoulement, tale autorità sarebbe tenuta, in tal caso, a procedere al suo rilascio. |
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In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda il controllo della legittimità del trattenimento del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che deve effettuare l’autorità giudiziaria competente, occorre ricordare che incombe a tale cittadino cooperare con l’autorità nazionale competente nel corso della sua audizione al fine di fornirle tutte le informazioni pertinenti sulla propria situazione personale e familiare e, in particolare, quelle che possono giustificare la non adozione di una decisione di rimpatrio (sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 50). |
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101 |
Di conseguenza, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, in un caso in cui la violazione di tale obbligo di cooperazione da parte di questo stesso cittadino renda difficile, se non impossibile, la determinazione di un solo paese di destinazione verso il quale dovrebbe essere allontanato, la valutazione del giudice adito può riguardare soltanto le informazioni attendibili disponibili nella fase del suo esame riguardanti la persona interessata e la situazione nei paesi di destinazione menzionati dalla decisione di rimpatrio. In mancanza di informazioni dettagliate, la sua valutazione sarà necessariamente generale. |
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102 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, chiamato a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio:
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Sulla terza questione
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103 |
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, l’esame del rispetto del principio di non-refoulement, nel caso in cui la decisione di rimpatrio menzioni tre paesi di destinazione potenziali a causa della mancata cooperazione del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, possa essere rinviato fino al momento in cui venga indicato un solo paese di destinazione. |
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104 |
Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione. |
Sulle spese
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105 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 3, punto 3, l’articolo 5 e l’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti in combinato disposto con l’articolo 6, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
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devono essere interpretati nel senso che: |
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un giudice nazionale, chiamato a controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, ai fini del suo allontanamento in esecuzione di una decisione di rimpatrio: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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