Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 ottobre 2026.#Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo FIND MY CAR – Dichiarazione di decadenza – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso – Proroga del termine – Richiesta di restitutio in integrum.#Causa T-451/25.

ECLI:EU:T:2026:669Eu Chamb 07 T14 ott 2026

Testo completo

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

14 ottobre 2026 (*)

« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo FIND MY CAR – Dichiarazione di decadenza – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività del deposito della memoria contenente i motivi del ricorso – Proroga del termine – Richiesta di restitutio in integrum »

Nella causa T‑451/25,

Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o., con sede a Ljubljana (Slovenia), rappresentata da P. Žibert e S. Sega, avvocate,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Apple Inc., con sede a Cupertino, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Mortelé, B. Lieben e A. Steep, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kecsmár, presidente, L. Madise (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: G. Mitrev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 20 maggio 2026,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 maggio 2025 (procedimento R 1259/2024-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 17 agosto 2016 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo FIND MY CAR.

3        Il 19 dicembre 2017 il marchio citato al punto 2 supra è stato registrato in quanto registrazione internazionale che designa l’Unione europea.

4        Il 13 marzo 2023 la Apple Inc., interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio menzionato punto 2 supra, sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

5        L’8 giugno 2023 l’EUIPO ha comunicato alla ricorrente che respingeva le prove supplementari fornite da quest’ultima il 31 maggio 2023 in considerazione della loro forma materiale e del fatto che il termine impartito per produrre la prova dell’uso del marchio contestato era scaduto.  Il 27 giugno 2023 l’EUIPO ha comunicato alla ricorrente che le medesime prove supplementari fornite da quest’ultima il 13 giugno 2023 in forma di collegamenti ipertestuali non potevano essere considerate prove valide a causa del loro formato tecnico.

6        Con decisione del 25 aprile 2024, la divisione di annullamento ha accolto integralmente la domanda di decadenza del marchio contestato, con la motivazione che l’estensione dell’uso di quest’ultimo non era stata dimostrata.

7        Il 21 giugno 2024 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento del 25 aprile 2024.

8        Il 30 agosto 2024 il termine di quattro mesi previsto all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso (in prosieguo: il «termine di quattro mesi»), è scaduto.

9        Il 2 settembre 2024 l’EUIPO ha informato la ricorrente che il ricorso avrebbe potuto essere considerato irricevibile, dato che nessuna memoria contenente i motivi del ricorso era stata depositata entro il termine impartito, e l’ha invitata a produrre tutte le osservazioni e i documenti giustificativi idonei a spiegare tale omissione.

10      Il 13 settembre 2024 l’EUIPO è stato informato con lettera presentata a nome della ricorrente e della società SOLAR MARKET LLC, con sede a Kiev (Ucraina), che il marchio contestato era stato trasferito a quest’ultima mediante un contratto di cessione datato 1º luglio 2024. Con tale lettera si chiedeva all’EUIPO di applicare la decisione EX-24-5 del direttore esecutivo dell’EUIPO, dell’11 giugno 2024, relativa alla proroga dei termini per le parti che hanno domicilio o sede in Ucraina (in prosieguo: la «decisione EX-24-5») e di concedere il beneficio della proroga del termine fino al 16 settembre 2024 prevista da tale decisione (in prosieguo: il «termine prorogato»). Tale lettera conteneva una richiesta di restitutio in integrum presentata in via subordinata sulla base dell’articolo 104, paragrafi da 1 a 3, del regolamento 2017/1001.

11      Lo stesso giorno, la ricorrente e la SOLAR MARKET hanno depositato una memoria contenente i motivi del ricorso.

12      In una lettera del 12 novembre 2024, l’EUIPO ha precisato che era possibile che la richiesta di restitutio in integrum fosse considerata come non presentata, conformemente all’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in quanto la tassa dovuta a tal fine non era stata pagata.

13      Il 15 novembre 2024 la ricorrente e la SOLAR MARKET hanno reiterato la richiesta di restitutio in integrum e hanno fatto presente all’EUIPO di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento della tassa dovuta a tal fine.

14      Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile e ha condannato la SOLAR MARKET alle spese, con la motivazione che il termine per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso era scaduto, dato che la SOLAR MARKET non poteva beneficiare della proroga del termine in forza della decisione EX-24-5, e che la richiesta di restitutio in integrum era considerata come non presentata a causa del mancato pagamento della tassa corrispondente, a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

15      Il 19 giugno 2025 l’EUIPO è stato informato del fatto che il marchio contestato era stato ceduto nuovamente alla ricorrente.

 Conclusioni delle parti

16      Nell’ultima versione delle sue conclusioni, come precisate in udienza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

17      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.

18      Nell’ultima versione delle sue conclusioni, come precisate in udienza, l’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      A sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, su un’erronea applicazione della decisione EX-24-5, il secondo, sul rigetto ingiustificato della richiesta di restitutio in integrum e, il terzo, sulla mancata presa in considerazione delle prove supplementari presentate in buona fede.

 Sul primo motivo, vertente sull’erronea applicazione della decisione EX-24-5

20      Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato la decisione EX-24-5, avendo subordinato il beneficio della proroga del termine per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso alla condizione che l’iscrizione del trasferimento del marchio fosse avvenuto prima della scadenza del termine di quattro mesi.  Secondo la ricorrente, la SOLAR MARKET avrebbe dovuto beneficiare di una siffatta proroga dal momento che il trasferimento del marchio contestato è stato segnalato entro il termine prorogato e che la SOLAR MARKET, in quanto nuovo titolare del marchio, aveva la propria sede sociale in Ucraina.

21      A tale riguardo, la ricorrente sostiene che i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di parità di trattamento impongono un’applicazione uniforme della proroga del termine, indipendentemente dalla persona che detiene il diritto sul marchio in un dato momento. Pertanto, la commissione di ricorso non può privare la SOLAR MARKET della proroga del termine per il fatto che l’iscrizione del trasferimento del marchio contestato ha avuto luogo quando il termine di quattro mesi era già scaduto. Una tale interpretazione della decisione EX-24-5 sarebbe altresì contraria al suo obiettivo, che mira a facilitare il rispetto degli obblighi procedurali a favore delle società con sede sociale in Ucraina. Peraltro, secondo la ricorrente, l’inapplicabilità della proroga del termine in caso di trasferimento del marchio contestato nel corso del procedimento non è giustificata, dal momento che una siffatta eccezione non è prevista dalla decisione EX-24-5.

22      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

23      In limine, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la memoria scritta con i motivi del ricorso è presentata entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione dell’organo dell’EUIPO oggetto di detto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

24      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto irricevibile se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro il termine di quattro mesi, che decorre dalla data di notifica della decisione oggetto del ricorso.

25      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione EX-24-5, tutti i termini in scadenza tra il 16 giugno 2024 e il 15 settembre 2024 (inclusi) previsti in procedimenti dinanzi all’EUIPO per le parti che hanno domicilio o sede in Ucraina sono prorogati fino al 16 settembre 2024.

26      Nel caso di specie, occorre osservare che il termine di quattro mesi è scaduto il 30 agosto 2024. La Solar MARKET è stata iscritta nel registro dell’EUIPO quale nuovo titolare del marchio contestato il 13 settembre 2024 e ha depositato la memoria contenente i motivi del ricorso lo stesso giorno, ossia dopo la scadenza del termine di quattro mesi, ma prima della scadenza del termine prorogato.

27      Occorre pertanto stabilire se, come sostiene la ricorrente, la SOLAR MARKET, iscritta nel registro dell’EUIPO quale nuova titolare del marchio contestato dopo la scadenza del termine di quattro mesi, ma prima della scadenza del termine prorogato, potesse validamente avvalersi della proroga dei termini prevista dalla decisione EX-24-5.

28      A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ricordato al punto 21 della decisione impugnata che, «[c]onformemente all’articolo 20, paragrafo [11], del regolamento [2017/1001], il successore legale non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio dell’Unione europea finché il trasferimento non sia stato iscritto nel registro». Al punto 22 di detta decisione, la commissione di ricorso ne ha concluso che la SOLAR MARKET avrebbe potuto beneficiare della proroga del termine per depositare la memoria contenente i motivi del ricorso prevista dalla decisione EX-24-5 solo se il trasferimento del marchio contestato fosse stato iscritto nel registro prima della scadenza del termine di quattro mesi, ossia il 30 agosto 2024. Infine, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento 2017/1001, la SOLAR MARKET poteva agire in qualità di titolare del marchio contestato nei confronti dell’EUIPO e nei confronti dei terzi solo a partire dal 13 settembre 2024, data in cui il termine di quattro mesi era già scaduto.

29      Innanzitutto, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 20, paragrafi 1, 4 e 11, del regolamento 2017/1001, letti congiuntamente, in caso di trasferimento di un marchio dell’Unione europea, il trasferimento deve essere iscritto nel registro dell’EUIPO e il nuovo titolare può invocare diritti sul marchio solo a partire da tale iscrizione. Occorre altresì sottolineare che l’iscrizione nel registro dell’EUIPO non ha effetto retroattivo [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industrie Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, punto 64].

30      Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto dell’iscrizione nel registro del trasferimento del marchio contestato il 13 settembre 2024, è a partire da tale data che la SOLAR MARKET poteva avvalersi dei diritti derivanti da tale marchio e che essa era, di conseguenza, legittimata ad agire in qualità di titolare di detto marchio presso l’EUIPO. Pertanto, la SOLAR MARKET è divenuta parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso il 13 settembre 2024.A tale data, il termine di quattro mesi applicabile alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era scaduto, non essendo applicato alla ricorrente il termine prorogato.

31      Sebbene la ricorrente sostenga che, alla data in cui la SOLAR MARKET è divenuta parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il termine prorogato previsto dalla decisione EX-24-5 non era ancora scaduto, da ciò non deriva, tuttavia, che quest’ultima potesse beneficiare della proroga del termine prevista da tale decisione. Infatti, come sottolineato al punto 29 supra, l’articolo 20 del regolamento 2017/1001 prevede che il nuovo titolare di un marchio divenga titolare dei diritti connessi al marchio, e quindi, nel caso di specie, parte del procedimento pendente dinanzi all’EUIPO, solo a partire dal momento in cui il trasferimento di detto marchio è iscritto nel registro dell’EUIPO, poiché tale trasferimento ha effetto solo per il futuro. Ne consegue che, conformemente all’articolo 20 del regolamento 2017/1001, l’iscrizione della SOLAR MARKET quale nuovo titolare del marchio contestato le consentiva di proseguire il procedimento in corso dinanzi all’EUIPO, riprendendo tale procedimento nello stato in cui si trovava alla data dell’iscrizione del trasferimento nel registro, senza conferirle diritti procedurali di cui la precedente titolare del marchio, vale a dire la ricorrente, non disponeva già più a tale data. In tale contesto, la decisione EX-24-5 non poteva avere l’effetto di prorogare un termine che, come nel caso di specie, era già scaduto a una data in cui la parte del procedimento che era tenuta a rispettare tale termine, ovvero la ricorrente, non rientrava nell’ambito di applicazione di tale decisione, dal momento che non aveva la propria sede sociale in Ucraina.

32      L’interpretazione secondo cui la SOLAR MARKET non poteva avvalersi della proroga del termine prevista dalla decisione EX-24-5 è corroborata dal fatto che, secondo una giurisprudenza costante, i principi di certezza del diritto, di non discriminazione e di parità di trattamento richiedono un’applicazione rigida delle norme relative ai termini processuali [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Melt Water/UAMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, punto 38 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 9 ottobre 2019, Esim Chemicals/EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals), T‑713/18, non pubblicata, EU:T:2019:744, punto 34]. Inoltre, occorre rilevare che la proroga del termine prevista dalla decisione EX-24-5 costituisce un’eccezione rispetto all’applicazione dei termini legali previsti dal regolamento 2017/1001 e, in particolare, del termine di quattro mesi previsto all’articolo 68, paragrafo 1, di tale regolamento. Occorre ricordare il principio secondo cui le eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2017, Di Maura, C‑246/16, EU:C:2017:887, punto 21 e giurisprudenza citata). Pertanto, la ricorrente non può invocare i principi di certezza del diritto, di non discriminazione e di parità di trattamento a sostegno dell’interpretazione della decisione EX-24-5 da essa sostenuta, che porterebbe ad ammettere che circostanze successive alla scadenza di un termine possano far venir meno gli effetti connessi a tale scadenza.

33      Infine, la ricorrente sostiene che il rifiuto di far beneficiare la SOLAR MARKET del termine prorogato, per il solo motivo che essa è divenuta titolare del marchio contestato nel corso del procedimento, è la conseguenza di un trattamento arbitrario e diseguale delle parti, che comporterebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Tale argomento è tuttavia infondato, dal momento che l’impossibilità per la SOLAR MARKET di beneficiare del termine prorogato non è la conseguenza del cambiamento di titolare del marchio contestato nel corso del procedimento, ma risulta dal fatto che, alla data in cui quest’ultimo è divenuto parte nel procedimento, il termine di quattro mesi era già scaduto, senza che, come indicato al precedente punto 31, la decisione EX-24-5 possa avere l’effetto di prorogare tale termine.

34      Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di diritto nel rilevare, ai punti 21 e 22 della decisione impugnata, che la SOLAR MARKET non poteva beneficiare della proroga del termine di quattro mesi in virtù della decisione EX-24-5.

35      Tale conclusione non è messa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente.

36      In primo luogo, la ricorrente afferma che una limitazione dell’ambito di applicazione della decisione EX-24-5 alle sole parti del procedimento sarebbe contraria all’obiettivo di detta decisione, volto ad agevolare il rispetto degli obblighi procedurali per le società aventi la loro sede sociale in Ucraina. Tuttavia, la presa in considerazione di un siffatto obiettivo non è di per sé idonea a giustificare l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, che è contraria, da un lato, all’interpretazione che risulta dal combinato disposto dell’articolo 20 del regolamento 2017/1001 e della decisione EX-24-5 e, dall’altro, al principio, ricordato al punto precedente 31, secondo cui le eccezioni alle norme relative ai termini processuali devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

37      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nel silenzio del testo su tale punto, la decisione EX-24-5 deve essere interpretata nel senso che il termine prorogato deve andare a beneficio anche delle imprese che sono divenute parti del procedimento dinanzi all’EUIPO a seguito del trasferimento del marchio di cui trattasi nel corso del procedimento. A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e la decisione EX-24-5 non prevedono alcuna deroga alle condizioni alle quali si applicano in caso di trasferimento del marchio di cui trattasi nel corso di un procedimento pendente dinanzi all’EUIPO. Pertanto, in assenza di qualsiasi disposizione che lo preveda, né l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, né la decisione EX-24-5 possono essere interpretati nel senso che un cambio di titolare del marchio nel corso del procedimento consenta di riaprire termini già scaduti. Pertanto, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, nel caso di specie, nonostante la scadenza del termine di quattro mesi, la SOLAR MARKET dovesse beneficiare del termine prorogato, in quanto essa è divenuta titolare del marchio contestato nel corso del procedimento.

38      Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso che la proroga del termine prevista dalla decisione EX-24-5 non era applicabile nel caso di specie e che la memoria depositata il 13 settembre 2024 era stata quindi presentata tardivamente.

39      Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo al rigetto della domanda di restitutio in integrum 

40      Con il secondo motivo la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver respinto la sua domanda di restitutio in integrum per il solo motivo che la tassa corrispondente non era stata pagata, mentre l’EUIPO non le avrebbe inviato alcun invito a pagare tale tassa e essa non sarebbe stata informata di un siffatto obbligo. Pertanto, essa sarebbe stata privata della possibilità di sanare tale omissione e di presentare le sue osservazioni sulle conseguenze del mancato pagamento di tale imposta. La commissione di ricorso avrebbe, quindi, violato il suo diritto di essere ascoltata, il principio della certezza del diritto e il suo diritto a un ricorso effettivo.

41      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

42      Ai punti 25 e 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che la richiesta di restitutio in integrum era considerata non presentata, non essendo stata pagata la tassa corrispondente.

43      Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, la richiesta di restitutio in integrum si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa di restitutio in integrum.

44      Dunque, nel caso di specie, occorre rilevare che né la ricorrente né la SOLAR MARKET hanno versato una siffatta tassa.

45      Anche se la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha omesso di informarla dell’obbligo di pagamento della tassa e di chiederle di versarla, occorre osservare quanto segue.

46      Dalla lettera del 12 novembre 2024, menzionata al punto 12 supra, risulta che l’EUIPO ha ricordato alla ricorrente che, in forza dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, una richiesta di restitutio in integrum si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa di restitutio in integrum. Tale lettera ricordava altresì l’importo della tassa che la ricorrente doveva versare, ovvero EUR 200. Detta lettera precisava inoltre che, in caso di mancato pagamento di tale somma, la richiesta di restitutio in integrum rischiava di essere considerata come non presentata. Pertanto, come sostiene l’EUIPO, la ricorrente è stata debitamente informata dell’obbligo di pagamento della tassa e delle conseguenze che potevano derivare da un mancato pagamento. Sulla base di tali informazioni, la ricorrente è stata posta in grado di rimediare all’omesso pagamento della tassa.

47      Peraltro, la ricorrente sostiene che l’EUIPO doveva inviarle un invito formale a pagare la tassa di restitutio in integrum. Tuttavia, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, in mancanza di un siffatto invito, il suo diritto di essere ascoltata, il suo diritto a un ricorso effettivo nonché il principio della certezza del diritto sarebbero stati violati, dal momento che, in ogni caso, come indicato al punto 46 supra, la ricorrente è stata informata dall’EUIPO dell’obbligo di pagare la tassa di restitutio in integrum e delle conseguenze che possono derivare dal mancato pagamento di tale tassa. Inoltre, l’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non prevede l’obbligo di inviare un invito formale a pagare la tassa di restitutio in integrum. Peraltro, la ricorrente non si avvale di nessun’altra disposizione che preveda un siffatto obbligo.

48      Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla presa in considerazione delle prove presentate a titolo supplementare

49      Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo di riferimento, i quali erano stati erroneamente respinti a causa della loro forma materiale e poi del loro formato tecnico durante il procedimento di dichiarazione di decadenza. Pertanto, concludendo nel senso dell’irricevibilità del ricorso, la commissione di ricorso avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata e l’avrebbe privata dell’esercizio effettivo dei suoi diritti procedurali.

50      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

51      È sufficiente rilevare che la decisione impugnata non si basa su una mancata presa in considerazione degli elementi di prova di cui trattasi, ma respinge correttamente il ricorso in quanto irricevibile, irricevibilità sulla quale detti elementi di prova non hanno, in ogni caso, alcuna incidenza. Pertanto, la ricorrente non può utilmente far valere la mancata presa in considerazione di tali elementi di prova.

52      Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

54      Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Mega Pop podjetje za oglaševanje na prostem d.o.o. è condannata alle spese.

Kecsmár

Madise

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2026.

Firme



*      Lingua processuale: l’inglese.

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