Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione a cinque giudici) del 10 giugno 2026.#Direktor na TD Mitnitsa Ruse pri Agentsia „Mitnitsi“ contro „Kronospan Bulgaria“ EOOD.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad.#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 3921 – Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche – Voce 4811 – Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica – Prodotto costituito da materie diverse – Carta decorativa impregnata di resina.#Causa T-304/25.

ECLI:EU:T:2026:375Eu Chamb Extd 02 T10 giu 2026

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione a cinque giudici)

10 giugno 2026 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce 3921 – Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche – Voce 4811 – Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica – Prodotto costituito da materie diverse – Carta decorativa impregnata di resina»

Nella causa T‑304/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 16 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2025, nel procedimento

Direktor na TD Mitnitsa Ruse pri Agentsia «Mitnitsi»

contro

«Kronospan Bulgaria» EOOD,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici),

composto da N. Półtorak, presidente, G. Hesse, G. Steinfatt (relatrice), D. Petrlík e I. Dimitrakopoulos, giudici,

avvocata generale: M. Brkan

cancelliere: V. Di Bucci

vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 14 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per il Direktor na TD Mitnitsa Ruse pri Agentsia «Mitnitsi», da V. Petrov e Y. Yakimov, in qualità di agenti;

–

per la «Kronospan Bulgaria», dall’avv. D. Yordanov;

–

per il governo bulgaro, da T. Mitova e T. Tsingileva, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da A. Demeneix e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 3921 e 4811 della nomenclatura combinata, contenute nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022 (GU 2022, L 282, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Direktor na TD Mitnitsa Ruse pri Agentsia «Mitnitsi» (direttore della direzione territoriale delle dogane di Ruse presso l’Agenzia delle dogane, Bulgaria; in prosieguo: il «direttore delle dogane di Ruse») e la «Kronospan Bulgaria» EOOD, società di diritto bulgaro, in merito a una decisione che infligge a quest’ultima il pagamento di dazi doganali supplementari per un importo di 4229,67 leva bulgari (BGN) (circa EUR 2120) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo di BGN 845,72 (circa EUR 425) con i relativi interessi.

Contesto giuridico

Diritto internazionale

3

Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (GU 1987, L 198, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione sul SA»), approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione.

5

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici; in secondo luogo, applicando «le regole generali per l’interpretazione del SA», nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.

6

La regola 2 delle regole generali per l’interpretazione del SA prevede quanto segue:

«a)

(…)

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

7

La regola 3 delle regole generali per l’interpretazione del SA prevede quanto segue:

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

8

La nota esplicativa relativa alla regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione del SA è così formulata:

«VI) Questo secondo metodo di classificazione riguarda esclusivamente i casi:

1.

di prodotti misti;

2.

di prodotti composti da materiali diversi[.]

(…)

VIII) Il fattore che determina il carattere essenziale varia secondo il tipo di merce in esame. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso o valore, dall’importanza di uno dei materiali costitutivi in rapporto all’uso cui è destinata la merce.

(…)».

9

La sezione VII del SA è intitolata «Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma».

10

Il capitolo 39 di tale sezione, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie», comprende la voce e la sottovoce seguenti:

«Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

(…)

3921.90 – Altri[.]».

11

Le note esplicative del SA relative alla voce 39 del SA enunciano, in particolare, quanto segue:

«Questo capitolo comprende ugualmente i prodotti seguenti, sia ottenuti in una sola operazione oppure con una serie di operazioni successive, a condizione che conservino il carattere essenziale di lavori di materie plastiche:

a)

(…)

b)

Le lastre, i fogli, ecc., di materie plastiche, che comportano un’intercalazione di materie quali fogli metallici, carta, cartone.

Da questo capitolo sono esclusi i prodotti costituiti di carta o cartone, ricoperti sulle due facce da un sottile strato protettore di materie plastiche, alla condizione che essi conservino il carattere essenziale di prodotti di carta o cartone (generalmente n. 4811).

c)

Le lastre, fogli, strisce, ecc., di materia plastica stratificata con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, diversi dai rivestimenti murali della voce 4814.

d)

I prodotti ottenuti comprimendo la fibra di vetro o consistenti in fogli di carta impregnati precedentemente di materia plastica, alla condizione tuttavia che si tratti di prodotti duri e rigidi; se, per contro, conservano le caratteristiche della carta o dei lavori di fibre di vetro, essi restano assegnati al capitolo 48 o 70, secondo il caso».

12

Ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 3921 di tale sistema:

«Questa voce comprende le lastre, fogli, pellicole, strisce e le lamelle di materie plastiche diverse da quelle delle voci 3918, 3919 o 3920 o del capitolo 54. Essa comprende quindi unicamente i prodotti alveolari e quelli che sono stati rinforzati, stratificati, provvisti d’un supporto o analogamente associati ad altre materie».

13

La Sezione X del SA è rubricata «Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta sue applicazioni»

14

Il capitolo 48 della Sezione X, intitolato «Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone», comprende la voce e le sottovoci seguenti:

«4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

(…)

4811.49 – – Altri

– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

(…)

4811.59 – – Altri[.]».

15

Le note esplicative del SA relative alla voce 48 prevedono quanto segue:

«2. Questo[c) non comprende:

(…)

g)

le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

(…)».

16

Le note esplicative del SA relative alla voce 4811 prevedono quanto segue:

«Rientrano in questa voce la carta e i cartoni presentati in nastri o rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato». [Q]uesta voce comprende i prodotti presentati qui appresso presentati in bobine, rotoli o in fogli:

(…)

C)

La carta, cartoni, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa spalmati o ricoperti, con riserva che, nei casi di carta o cartoni spalmati o ricoperti di uno strato di materia plastica, lo spessore di quest’ultima non ecceda la metà dello spessore totale (vedere nota 2 g) di questo capitolo).

(…)».

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 952/2013

17

Ai sensi dell’articolo 57, intitolato «Classificazione tariffaria delle merci», del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1):

«1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2.   (…)

3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

4.   La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».

NC

18

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, elaborata dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, tale nomenclatura riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie della NC.

19

Dal fascicolo a disposizione del Tribunale emerge che la versione della NC applicabile nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione 2022/1998.

20

Il titolo I della prima parte della NC comprende una sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», che dispone quanto segue:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

2.

(…)

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b)

i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c)

nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(…)».

21

Il capitolo 39 di tale sezione è intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie».

22

La nota 1 del capitolo 39 della NC così recita:

«Nella nomenclatura, per “materie plastiche” si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione».

23

La voce 3921 della NC è così formulata:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

– Prodotti alveolari:

 

 

(…)

(…)

(…)

(…)

3921 90

– altri:

– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

 

 

(…)

(…)

(…)

(…)

3921 90 49

– – – – altri

6,5

-

24

Il capitolo 48 della NC è intitolato «Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone».

25

Le note del capitolo 48 della NC così recitano:

«1. (…)

2. Questo capitolo non comprende:

(…)

g)

le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

(…)».

26

La voce 4811 della NC è così formulata:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:

 

 

(…)

(…)

(…)

(…)

4811 49 00

– – altri

– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

esenzione

–

(…)

(…)

(…)

(…)

4811 59 00

– – altri

esenzione

–

Procedimento principale e questione pregiudiziale

27

La «Kronospan Bulgaria» ha importato una merce proveniente dalla Bielorussia, che ha dichiarato, il 15 maggio 2023, come «carta impregnata di melamina», e che ha classificato con il codice della tariffa integrata dell’Unione europea (in prosieguo: il «codice TARIC») 4811590090 (in prosieguo: il «prodotto in questione»). Essa ha assoggettato tale prodotto ad un’aliquota di dazi doganali dello 0% e all’IVA per un importo di BGN 13014,36 (circa EUR 6500).

28

Un campione del prodotto in questione è stato prelevato a fini di verifica della classificazione doganale e inviato al Tsentralna mitnicheska laboratoria (Laboratorio centrale delle Dogane, Bulgaria) per essere analizzato.

29

Secondo le conclusioni della perizia del Laboratorio centrale delle Dogane, per il suo aspetto, il prodotto in questione è simile a un foglio di plastica, pieghevole, ma estremamente frangibile. La materia plastica è stata identificata come resina melamminica-formaldeide (in prosieguo: la «resina melamminica»). Dall’osservazione della struttura del campione analizzato è emerso che questo prodotto era costituito da carta fortemente impregnata di tale resina, in quanto la struttura della carta era completamente scomparsa e non era riconoscibile come tale. I fogli si spezzavano una volta piegati e avevano perso il loro carattere essenziale di carta, vale a dire la capacità di curvarsi senza rompersi. Secondo detta perizia, il prodotto dovrebbe essere classificato nel capitolo 39 della NC relativo alle «materie plastiche e lavori di tali materie».

30

La «Kronospan Bulgaria» ha espresso il proprio disaccordo riguardo alla classificazione del Laboratorio centrale delle Dogane. Essa ha prodotto un’analisi effettuata in Grecia e ha posto ulteriori quesiti al Laboratorio centrale delle Dogane. Con una nota di servizio, tale laboratorio ha fornito spiegazioni dettagliate sulla classificazione tariffaria del prodotto in questione e ha confermato la sua conclusione secondo cui le caratteristiche oggettive di quest’ultimo rispondevano ai criteri di classificazione nella voce 3921, sottovoce 392190, della NC.

31

Sulla base della perizia e della nota di servizio del Laboratorio centrale delle Dogane, il direttore delle dogane di Ruse ha adottato, il 4 dicembre 2023, una decisione con la quale ha rifiutato il codice TARIC 4811590090 dichiarato per il prodotto in questione e gli ha attribuito il nuovo codice TARIC 3921904900 fissando l’aliquota dei dazi doganali al 6,5%, ossia un importo di BGN 4229,67, e l’IVA ancora da versare a BGN 845,72.

32

La «Kronospan Bulgaria» ha impugnato la decisione del direttore delle dogane di Ruse dinanzi all’Administrativen sad Burgas (Tribunale amministrativo di Burgas, Bulgaria). La società ha presentato una descrizione del processo tecnico di fabbricazione del prodotto in questione. Da tale descrizione risulta che tale prodotto è una carta decorativa, imbevuta (impregnata) di resine termoreindurenti, laddove la resina utilizzata per ricoprire pannelli in presse a caldo multistrato a ciclo breve non è completamente indurita.

33

Su richiesta della «Kronospan Bulgaria», l’Administrativen sad Burgas (Tribunale amministrativo di Burgas) ha disposto una perizia chimica forense (in prosieguo: la «perizia forense»). Tale perizia ha riguardato il campione analizzato dal Laboratorio centrale delle Dogane nonché un campione, fornito dalla «Kronospan Bulgaria», di una merce prodotta dallo stesso fabbricante della merce analizzata da tale laboratorio.

34

Secondo il perito, il campione fornito dalla «Kronospan Bulgaria» è costituito da fogli rigidi e frangibili di colore bianco e il campione analizzato nell’ambito della perizia doganale del Laboratorio centrale delle Dogane è una materia frangibile di colore caffelatte. Entrambi i prodotti hanno una superficie liscia, contrariamente alla carta. I due campioni impregnati di resina melamminica hanno uno strato centrale di carta, impregnato di resina, e due strati di copertura costituiti da questa stessa resina allo stato puro. Secondo il perito, la presenza di resina melamminica è stata constatata qualitativamente nell’ambito della perizia doganale. L’analisi dello strato superficiale dei due campioni impregnati di resina melamminica ha rivelato che l’unica differenza tra tali campioni risiedeva nell’assorbimento maggiore del campione analizzato dal Laboratorio centrale delle Dogane, a causa di ulteriori processi di reticolazione dovuti al fatto che la melammina formaldeide non è un prodotto stabile. Entro un periodo compreso tra i due e i cinque mesi, quest’ultima diverrebbe un prodotto completamente reticolato e insolubile che non è più passibile di ulteriore lavorazione, vale a dire un prodotto che non è più idoneo ad essere utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso.

35

Il perito ha altresì rilevato che la determinazione quantitativa del contenuto del campione effettuata dal Laboratorio centrale delle Dogane non era esatta, in quanto il metodo utilizzato, mediante decomposizione selettiva dell’acido formico, era inadeguato. Esso ha determinato, per il campione fornito dalla «Kronospan Bulgaria», un tenore approssimativo di resina non reticolata del 10,4%, di resina reticolata del 42,7%, di acqua dell’8,4% e di cariche minerali del 13,2% e, per il campione analizzato dal Laboratorio centrale delle Dogane, un tenore approssimativo di resina reticolata del 63,2%, di acqua del 9,1% e di cariche minerali del 7,4%. Esso ha inoltre constatato che quest’ultimo campione non conteneva resine non reticolate. Il perito ha altresì rilevato che la carta utilizzata per fabbricare il prodotto era di bassa qualità, con un elevato tenore di sostanze volatili (4%) e di cariche minerali (26,7%).

36

L’Administrativen sad Burgas (Tribunale amministrativo di Burgas) ha annullato, per irregolarità procedurali sostanziali nello svolgimento del procedimento amministrativo, la decisione del direttore delle dogane di Ruse riguardante l’esame del campione da parte del Laboratorio centrale delle Dogane.

37

Inoltre, Administrativen sad Burgas (Tribunale amministrativo di Burgas) ha ritenuto, sulla base della descrizione del procedimento tecnico e della perizia giudiziaria, che il prodotto in questione non avesse perso la sua qualità di carta, dato che, subito dopo la sua fabbricazione e prima di essere utilizzato nella fabbricazione di mobili come quelli che disponevano di un rivestimento laminato, la resina su carta non si era completamente indurita. Esso ha pertanto concluso che non vi erano motivi per modificare il codice TARIC dichiarato dalla «Kronospan Bulgaria».

38

Il direttore delle dogane di Ruse ha impugnato la sentenza dell’Administrativen sad Burgas (Tribunale amministrativo di Burgas) dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), giudice del rinvio.

39

Il giudice del rinvio ritiene che la presente causa sollevi le questioni se la classificazione del prodotto in questione debba essere effettuata conformemente alla regola 3 a), o alla regola 3 b), delle regole generali per l’interpretazione della NC; se le note esplicative relative ai capitoli 39 e 48 del SA siano rilevanti nel caso di specie e se sia rilevante stabilire se il prodotto in questione abbia perso o meno la sua qualità di carta. Secondo tale giudice, la presente causa solleva altresì la questione se la frangibilità del prodotto in questione, in quanto caratteristica oggettiva di tale prodotto, nonché la natura composita di detto prodotto e la sua destinazione, in quanto rivestimento laminato resistente all’acqua e al calore, costituiscano criteri di cui occorre tener conto per determinare quale sia il componente di tale prodotto che gli conferisce il suo carattere essenziale.

40

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene necessario chiarire i criteri la cui applicazione consentirà di classificare correttamente il prodotto in questione nella NC.

41

Date tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretato nel senso che una merce che viene descritta dal produttore come carta decorativa impregnata di resine termoindurenti non completamente indurite, utilizzata per rivestire placche in presse a caldo multistrato e a ciclo breve, e che, secondo una perizia (…) forense, consiste in un materiale composito (base di carta impregnata di resina) e due strati di copertura in resina pura, in cui il polimero sintetico (resina) si è infiltrato nel polimero naturale (cellulosa), debba essere classificata alla voce 4811 o alla voce 3921».

Sulla questione pregiudiziale

42

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che un oggetto composito costituito da uno strato di carta decorativa impregnata di resine termoindurenti e da due strati di copertura in resina pura, con un indurimento della resina incompleto, e utilizzato per rivestire pannelli in presse a caldo multistrato a ciclo breve, rientri nella voce 3921 di tale nomenclatura o nella voce 4811 della stessa.

43

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Detta classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al Tribunale effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C‑252/24, EU:C:2025:339 e giurisprudenza citata).

44

Conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenza del 28 novembre 2024, BG Technik, C‑129/23 e C‑567/23, EU:C:2024:995, punto 39 e giurisprudenza citata). Anche la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v. sentenze del 22 giugno 2023, PR Pet, C‑24/22, EU:C:2023:507, punto 53 e giurisprudenza citata, e dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C‑252/24, EU:C:2025:339, punto 34 e giurisprudenza citata).

45

Inoltre, sebbene le note esplicative del SA e le note esplicative della NC non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune. Tali note esplicative possono fornire elementi validi per l’interpretazione della tariffa doganale comune (v. sentenze del 25 maggio 2023, Danish Fluid System Technologies, C‑368/22, EU:C:2023:427, punto 35 e giurisprudenza citata, e dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C‑252/24, EU:C:2025:339, punto 35 e giurisprudenza citata).

46

Nel caso di specie, dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale risulta che il prodotto in questione è un oggetto composito, costituito da uno strato di carta impregnato di resina melamminica e da due strati di copertura in resina pura.

47

Per quanto riguarda le voci della NC considerate nella questione pregiudiziale, da un lato, dal testo della voce 3921 di tale nomenclatura risulta che detta voce comprende le «[a]ltre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche».

48

La voce 3921 della NC fa parte del capitolo 39 di detta nomenclatura, intitolato «Materie plastiche e lavori di tali materie». Conformemente alla definizione della nozione di «materie plastiche», di cui alla nota 1 di tale capitolo della NC, la resina melamminica costituisce una materia plastica in quanto rientra nella voce 3909 della medesima nomenclatura.

49

Peraltro, dal primo comma, lettera b), del punto relativo alle materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili delle note esplicative del SA relative al capitolo 39 risulta che tale capitolo include in particolare «[l]e lastre, i fogli, ecc., di materie plastiche, che comportano un’intercalazione di materie quali fogli metallici, carta, cartone».

50

Inoltre, il secondo comma, lettera b), del punto relativo alle materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili delle note esplicative del SA relative al capitolo 39, enuncia che «[d]a questo capitolo sono esclusi i prodotti costituiti di carta o cartone, ricoperti sulle due facce da un sottile strato protettore di materie plastiche, alla condizione che essi conservino il carattere essenziale di prodotti di carta o cartone (generalmente n. 4811)».

51

Infine, dal primo comma, lettera d), del punto relativo alle materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili delle note esplicative del SA relative al capitolo 39 risulta che rientrano in tale capitolo i prodotti consistenti in fogli di carta impregnati precedentemente di materia plastica, alla condizione tuttavia che si tratti di prodotti duri e rigidi, e che se tali prodotti conservano, per contro, le caratteristiche della carta, essi restano assegnati al capitolo 48.

52

Pertanto, dai termini della voce 3921 della NC, letti alla luce delle note esplicative del SA relative al capitolo 39, risulta che tale voce include prodotti contenenti carta e materia plastica, compresi fogli di carta impregnati di materia plastica.

53

D’altro lato, la voce 4811 della NC rientra nel capitolo 48 di tale nomenclatura, intitolato «Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone».

54

Dalla formulazione della voce 4811 della NC risulta che tale voce comprende, in particolare, «[c]arta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810».

55

Dalla formulazione della sottovoce 481149 della NC risulta che la voce 4811 della NC comprende in particolare le carte e i cartoni spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica.

56

Sulla base di quanto precede e del fatto che il prodotto in questione è un oggetto composito composto di carta e resina melamminica, tale prodotto sembra poter essere classificato nella voce 3921 o nella voce 4811 della NC.

57

Occorre, pertanto, effettuare la classificazione del prodotto in questione applicando la regola 3 delle regole generali per l’interpretazione della NC, che prevede i metodi di classificazione applicabili quando un oggetto composito sia ritenuto classificabile in più voci. Detta regola 3, da a) a c), stabilisce regole di interpretazione, ciascuna delle quali è sussidiaria rispetto a quella che la precede, nel senso che si può ricorrere a una di esse solo se quella che la precede in ordine alfanumerico non ha consentito di determinare la classificazione doganale applicabile all’oggetto interessato (sentenza del 22 giugno 2023, PR Pet, C‑24/22, EU:C:2023:507, punto 62).

58

La regola 3 a), prima frase, delle regole generali per l’interpretazione della NC, indica che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

59

La regola 3 a), seconda frase, delle regole generali per l’interpretazione della NC precisa che, quando due o più voci si riferiscono ciascuna ad una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto, o ad un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a tale prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche, anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

60

Pertanto, in base alla regola 3 a), seconda frase, delle regole generali per l’interpretazione della NC e degli elementi di cui ai precedenti punti 46 e 56, né la voce 3921 della NC né la voce 4811 di quest’ultima possono essere considerate «la (…) più specifica», ai sensi della regola 3 a), delle regole generali per l’interpretazione della NC.

61

Ciò premesso, ai fini della classificazione doganale del prodotto in questione, occorre applicare la regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC (v. punto 57 supra).

62

In virtù della regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione della NC, è necessario, per procedere alla classificazione doganale del prodotto in questione, stabilire quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il suo carattere essenziale, il che è possibile chiedendosi se il prodotto, privato dell’uno o dell’altro dei suoi componenti, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. Come precisato dal punto VIII della nota esplicativa relativa alla regola del SA relativa alla regola 3 b) delle regole generali per l’interpretazione del SA, che completa la regola 3 b) delle regole generali della NC, il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di prodotto, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive nell’ottica dell’utilizzo di tali prodotti (v. sentenza del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, punto 65 e giurisprudenza citata).

63

Nel caso di specie, in primo luogo, dalla perizia giudiziaria risulta che la resina melamminica predomina in quantità nel prodotto in questione (v. punto 35 supra).

64

Ciò premesso, la circostanza che una materia sia in proporzione maggiore rispetto a un’altra costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione della materia che conferisce al prodotto considerato il suo carattere essenziale (v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2016, Toorank Productions, C‑532/14 e C‑533/14, EU:C:2016:337, punto 57, e del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, punto 66).

65

In secondo luogo, il giudice del rinvio ha rilevato che dalla perizia giudiziaria risultava che il prodotto in questione era costituito da fogli duri e frangibili. Orbene, la durezza è, in linea di principio, una caratteristica della plastica, e non della carta, come risulta dal primo comma, lettera d), del punto relativo alle materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili delle note esplicative del SA relative al capitolo 39, citato al punto 51 supra. Peraltro, il fatto che il prodotto sia frangibile corrobora la circostanza che si tratta di un prodotto rigido e non già di un materiale flessibile, come la carta.

66

In terzo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto in questione è destinato ad essere utilizzato come rivestimento laminato resistente all’acqua e al calore per pannelli di particelle (v. punti 39 e 41 supra). Risulta inoltre dal fascicolo di cui dispone il Tribunale che tali pannelli sono principalmente destinati alla fabbricazione di mobili.

67

Orbene, la resina melamminica contenuta nel prodotto in questione sembra avere un’importanza preponderante ai fini dell’utilizzazione menzionata al precedente punto 66. Infatti, dal fascicolo a disposizione del Tribunale risulta che tale resina conferisce al prodotto in questione la sua impermeabilità nonché la sua resistenza al calore e ai graffi.

68

Per contro, le caratteristiche che, secondo le osservazioni della «Kronospan Bulgaria», sarebbero conferite al prodotto in questione dalla carta, vale a dire il suo colore e il suo aspetto estetico, appaiono di importanza secondaria ai fini dell’utilizzo del prodotto in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

69

Da quanto precede risulta che la materia plastica è idonea a conferire al prodotto in questione il suo carattere essenziale.

70

In tali circostanze, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, tale prodotto deve essere classificato nella voce 3921.

71

Ciò vale a maggior ragione se si considera che dal primo comma, lettere b) e d), del punto relativo alle materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili delle note esplicative del SA relative al capitolo 39 risulta che i prodotti possono essere classificati nel capitolo 48 solo se conservano il carattere essenziale della carta (v. supra, punti 50 e 51). Infatti, nel caso di specie, tenuto conto della sua durezza, della sua frangibilità e della sua resistenza all’acqua, al calore e ai graffi, il prodotto in questione sembra aver perso il carattere essenziale di carta, circostanza che è tuttavia compito del giudice del rinvio verificare.

72

Pertanto, un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare nella voce 4811 della NC.

73

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla nota 2, lettera g), del capitolo 48 della NC, dedotta in giudizio dalla «Kronospan Bulgaria».

74

Vero è che, in virtù della nota 2, lettera g), del capitolo 48 della NC, esso non include «le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39)».

75

Tuttavia, è pacifico, da un lato, che il prodotto in questione non è una materia plastica stratificata contenente carta o cartone. Dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta, d’altra parte, che non può essere qualificato nemmeno come prodotto costituito da uno strato di carta o di cartone spalmato o ricoperto da uno strato di materia plastica, ai sensi della nota 2, lettera g), del capitolo 48 della NC. Infatti, questo prodotto è caratterizzato da una composizione più complessa, poiché è costituito da uno strato di carta impregnata di materia plastica ed è ricoperto di materia plastica su entrambi i lati. Esso contiene quindi uno strato di carta impregnata e due strati di materia plastica.

76

In tali circostanze, poiché lo strato di carta contiene anche materia plastica, tale struttura composita non soddisfa i requisiti di cui alla nota 2, lettera g), del capitolo 48 della NC. Ne consegue che tale nota non è determinante ai fini della classificazione del prodotto in questione.

77

Infine, la conclusione di cui al precedente punto 70 della presente sentenza è corroborata dalla versione in lingua inglese dal parere di classificazione dell’OMD n. 3921.90/2 del 1986, acclusa, come allegato A.1, alle osservazioni della Commissione, secondo la quale «fogli costituiti da carta fortemente impregnata di resina melamminica che si spezzano una volta piegati a causa della loro natura frangibile e che hanno perso il loro carattere essenziale di prodotti di carta, utilizzati per la fabbricazione di rivestimenti laminati», devono essere classificati nella sottovoce 392190 del SA.

78

A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene i pareri di classificazione emessi nell’ambito dell’OMD non vincolino le parti contraenti, essi costituiscono importanti elementi di interpretazione della portata delle diverse voci della NC (v., in tal senso, ordinanza del 19 gennaio 2005, SmithKline Beecham, C‑206/03, EU:C:2005:31, punto 24 e giurisprudenza citata).

79

Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che un oggetto composito costituito da uno strato di carta decorativa impregnata di resine termoindurenti non completamente indurite e da due strati di copertura in resina pura, e utilizzato per rivestire placche in presse a caldo multistrato a ciclo breve, rientra nella voce 3921 di tale nomenclatura, nella misura in cui la materia plastica conferisca a tale prodotto il suo carattere essenziale.

Sulle spese

80

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici)

dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022,

 

deve essere interpretata nel senso che:

 

un oggetto composito costituito da uno strato di carta decorativa impregnata di resine termoindurenti non completamente indurite e da due strati di copertura in resina pura, e utilizzato per rivestire placche in presse a caldo multistrato a ciclo breve, rientra nella voce 3921 di tale nomenclatura, nella misura in cui la materia plastica conferisca a tale prodotto il suo carattere essenziale.

 

Półtorak

Hesse

Steinfatt

Petrlík

Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il. 10 giugno 2026.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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